AnalisiConformità e AI Act

Legge europea sui deepfake: il divieto chiesto dai Socialisti e Democratici e la prova di ciò che è autentico

Che cosa chiede la bozza del gruppo S&D, cosa prevedono già AI Act, pacchetto omnibus e DSA, e perché vietare il falso obbliga a dimostrare come è nato il vero.

Redazione TrueScreenPubblicato il 13 minuti di lettura

Una legge europea sui deepfake non esiste ancora. Il 21 ottobre 2026 POLITICO ha rivelato una bozza delle priorità tecnologiche dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo che chiede di vietare i deepfake dannosi, non consensuali e ingannevoli: è un documento di un gruppo politico, non una proposta legislativa. Oggi vale l’obbligo di dichiarare i deepfake previsto dall’AI Act dal 2 agosto 2026. TrueScreen contrasta deepfake e manipolazioni dei dati certificando ogni contenuto con una metodologia forense, impedendo frodi, disinformazione e contestazioni.

In breve

  • Una legge europea sui deepfake non esiste: il 21 ottobre 2026 POLITICO ha rivelato una bozza di priorità del gruppo S&D che chiede di vietare i deepfake dannosi, non consensuali e ingannevoli, senza dire come verrebbe applicato il divieto.
  • L’AI Act (Reg. UE 2024/1689, art. 50) impone a chi usa un sistema di AI di dichiarare i deepfake dal 2 agosto 2026, ma non introduce un diritto armonizzato, specifico per volto e voce, della persona raffigurata.
  • Secondo il voto finale del Parlamento europeo del 16 giugno 2026, il pacchetto omnibus aggiunge all’AI Act il divieto dei sistemi che generano immagini sessualmente esplicite di persone identificabili senza consenso, con applicazione prevista dal 2 dicembre 2026.
  • La Danimarca ha presentato l’8 ottobre 2026 un disegno di legge sul diritto d’autore per volto e voce, non ancora approvato (Euronews); la Commissione esaminerà il tema tra diritto d’autore, diritti della personalità e quadro AI.
  • Il rilevamento stima quanto è probabile una manipolazione e può sbagliare; la certificazione alla fonte stabilisce come e quando un contenuto è stato acquisito.

L’Unione europea ha già alcune regole sui deepfake, e diversi Stati membri proteggono volto e voce per conto proprio. Il gruppo dei Socialisti e Democratici vuole andare oltre: una bozza delle sue priorità, che non è una proposta legislativa e non dice come il divieto verrebbe applicato, chiede una legge europea sui deepfake che vieti quelli dannosi, non consensuali e ingannevoli.

Un divieto del falso, però, funziona solo se si riesce a distinguerlo dal vero che qualcuno contesta. Una legge europea sui deepfake sposterebbe il problema dalla dichiarazione alla prova, e un file sigillato alla cattura è più difendibile di uno di origine ignota. TrueScreen interviene proprio qui: certifica con metodologia forense i contenuti nel momento in cui vengono acquisiti, che si tratti di un video originale o della pagina in cui circola il falso, così l’originale resta dimostrabile e il falso documentato.

Cosa chiede la bozza per una legge europea sui deepfake

La bozza del gruppo S&D chiede una legislazione dell’Unione che vieti i deepfake dannosi, non consensuali e ingannevoli e che renda piattaforme e fornitori di AI responsabili di prevenirne la diffusione. Ne hanno scritto POLITICO e CDE News il 21 ottobre 2026, poi The Portugal News il 1° novembre.

La bozza indica una direzione politica, un divieto con obblighi preventivi per chi distribuisce i contenuti, ma non è una norma né un testo votato.

Un divieto per i deepfake dannosi, non consensuali e ingannevoli

Il divieto colpirebbe un uso preciso della tecnologia: il falso che danneggia qualcuno senza il suo consenso e inganna chi lo guarda. POLITICO riferisce che Tiemo Wölken (S&D, Germania) vorrebbe tutele estese oltre gli artisti, anche ai deepfake non consensuali che oggi non sono reato.

Piattaforme e fornitori di AI chiamati a prevenire, non a rimuovere dopo

Secondo la bozza, piattaforme tecnologiche e fornitori di AI dovrebbero prevenire la diffusione dei deepfake in modo proattivo, invece di aspettare le segnalazioni delle vittime. Oggi è spesso la persona colpita a trovare il contenuto e a chiederne la rimozione.

Cosa la bozza non dice ancora

Come osserva CDE News, la bozza non spiega come il divieto verrebbe applicato e non descrive un meccanismo di rimozione. Resta da capire chi stabilirebbe che un contenuto è ingannevole. Christel Schaldemose (S&D, Danimarca) chiede alla Commissione di valutare se una legge europea sui deepfake aggiungerebbe valore alle iniziative nazionali.

Cosa prevede già il diritto europeo sui deepfake

Oggi il diritto europeo non vieta i deepfake come tali. L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) obbliga chi utilizza un sistema di AI per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake a rendere noto che il contenuto è artificiale, dal 2 agosto 2026. Le altre norme pertinenti sono riassunte nella tabella. L’etichetta segnala ciò che è artificiale; TrueScreen protegge il lato opposto, certificando con metodologia forense l’autenticità dei contenuti acquisiti alla fonte, mentre l’obbligo di dichiarare resta a chi usa il sistema di AI.

Le regole europee in vigore chiedono di dichiarare i deepfake e di gestire le segnalazioni dei contenuti illegali, ma non vietano i deepfake in generale.

Le regole europee sui deepfake a confronto: strumento, cosa chiede, da quando si applica e cosa non copre
Strumento Cosa chiede Da quando Cosa non copre
AI Act, art. 50 Chi usa il sistema di AI dichiara che il contenuto è generato o manipolato 2 agosto 2026 (marcatura dell’art. 50(2) per i sistemi già sul mercato: 2 dicembre 2026) Non introduce un diritto armonizzato, specifico per volto e voce, della persona raffigurata
Pacchetto omnibus sull’AI Divieto dei sistemi che generano immagini sessualmente esplicite di persone identificabili senza consenso, secondo il voto finale del Parlamento del 16 giugno 2026 Applicazione prevista dal 2 dicembre 2026 I deepfake di natura non sessuale
DSA, art. 16 Notifica e azione per i contenuti illegali presso i servizi di hosting, comprese le piattaforme online Già applicabile Un deepfake non consensuale che non è illegale per il diritto nazionale
Risoluzione del Parlamento e risposta della Commissione Valutare misure contro i contenuti generati con AI che imitano le caratteristiche personali Risoluzione del 10 marzo 2026 Non è una norma: è una risoluzione non legislativa

AI Act: l’obbligo di dichiarare i deepfake (art. 50)

L’obbligo dell’art. 50, paragrafo 4, si attenua per le opere evidentemente artistiche o creative: in quel caso la dichiarazione non deve ostacolarne la fruizione. La proroga al 2 dicembre 2026 riguarda soltanto la marcatura leggibile da macchina dell’art. 50(2) per i sistemi già sul mercato. Chi deve etichettare e come è spiegato nell’approfondimento sull’obbligo di trasparenza dell’art. 50.

Il divieto delle app di nudificazione nel pacchetto omnibus

Secondo il voto finale del Parlamento europeo del 16 giugno 2026, il pacchetto omnibus aggiunge all’AI Act il divieto dei sistemi che generano immagini sessualmente esplicite di persone identificabili senza consenso, con applicazione prevista dal 2 dicembre 2026. Lo riporta Eunews; il pacchetto, noto come AI Omnibus, è il Reg. UE 2026/1744. Il divieto riguarda le app di nudificazione, non i deepfake in generale.

DSA: notifica e azione sui contenuti illegali

Il Digital Services Act (DSA, regolamento sui servizi digitali) impone ai servizi di hosting, comprese le piattaforme online, un meccanismo di notifica e azione per i contenuti illegali (art. 16). La rimozione non è garantita: un deepfake non consensuale che non è illegale per il diritto nazionale può restarne fuori.

Volto e voce: cosa ha chiesto il Parlamento e cosa ha risposto la Commissione

L’art. 50 impone un obbligo di trasparenza a chi usa il sistema; non introduce un diritto armonizzato, specifico per volto e voce, della persona raffigurata. La Commissione, rispondendo al Parlamento (par. 27), dice che esaminerà il tema tra diritto d’autore, diritti della personalità e quadro AI. La richiesta veniva dalla risoluzione non legislativa del 10 marzo 2026 sul diritto d’autore e l’AI generativa; nel documento di risposta la Commissione parla di «soluzioni per limitare l’uso ingannevole delle tecnologie deepfake» (traduzione nostra). A livello europeo, quindi, il diritto sulla propria immagine applicato ai deepfake è ancora in esame. Nel frattempo TrueScreen mette al riparo chi rischia di essere imitato: video e voce registrati con la TrueScreen App sono certificati alla fonte, e ogni imitazione si confronta con un originale dalla data e dall’integrità verificabili da terzi. Sul diritto d’autore la Commissione ha già raccolto contributi, fino al 25 giugno 2026, per un’iniziativa mirata che servirà alla revisione della direttiva 2019/790.

Perché gli Stati si muovono da soli e cosa rischia l’Europa

Gli Stati membri si muovono da soli perché una legge europea sui deepfake non c’è: le regole dell’Unione chiedono trasparenza, e la protezione di volto e voce è ancora in esame. Secondo POLITICO, Danimarca, Cipro e Belgio passano dal diritto d’autore, i Paesi Bassi hanno aperto una consultazione e la Germania lavora a misure separate.

Le iniziative nazionali danno una prima risposta, ma tutele diverse da un Paese all’altro rendono incerta la posizione di chi viene imitato in un contenuto che circola in tutta l’Unione.

Danimarca, Cipro, Belgio: il diritto d’autore su volto e voce

Secondo Euronews, la Danimarca ha presentato al Folketing l’8 ottobre 2026 un disegno di legge che usa il diritto d’autore contro la condivisione non consensuale di repliche digitali di volto e voce; non è ancora approvato e l’entrata in vigore è auspicata dal 1° gennaio 2027. POLITICO scrive inoltre che Cipro ha modificato a marzo la propria legge sul diritto d’autore e il Belgio ha proposto a settembre un diritto connesso. Leentje Grillaert, coautrice della proposta belga, ritiene che l’UE «stia andando nella giusta direzione ma debba muoversi più in fretta» (traduzione nostra). Per la voce c’è anche un’altra strada, quella di proteggere la propria voce con un marchio sonoro.

Italia: reato di deepfake e PDL 3114

In Italia la legge 132/2025 ha introdotto nel codice penale l’art. 612-quater: il quadro è ricostruito nell’articolo sul reato di deepfake introdotto dalla legge 132/2025. C’è poi la PDL 3114, analizzata nella pagina sulla proposta di legge su voce e immagine.

Il rischio di regole diverse in ogni Paese

Per Tiemo Wölken, citato da POLITICO, «approcci nazionali separati creano una confusione giuridica che i malintenzionati potrebbero sfruttare» (traduzione nostra). Un deepfake pubblicato in un Paese si vede ovunque, mentre le tutele cambiano al confine: per il gruppo S&D la risposta è una legge europea sui deepfake.

Perché un divieto dei deepfake richiede una prova dell’autentico

Vietare il deepfake ingannevole obbliga a distinguerlo dal contenuto vero che qualcuno contesta: chi è colpito deve documentare il falso prima che venga rimosso o modificato, e chi viene imitato deve poter mostrare l’originale. Un file di origine ignota produce un’opinione, un file sigillato alla cattura produce un risultato difendibile. Qui TrueScreen toglie spazio alle contestazioni: acquisisce l’originale in un ambiente controllato, ne verifica i dati e documenta ogni passaggio in un report tecnico che un perito può rileggere.

Una legge europea sui deepfake si applicherebbe solo se il vero fosse dimostrabile; senza originali certificati e senza una copia affidabile del contenuto contestato, si confrontano soltanto versioni.

L’etichetta dell’AI Act segnala i contenuti sintetici ma tace su quelli che non la portano, e il tema di come dimostrare l’autenticità di un contenuto resta aperto.

Distinguere il falso ingannevole dal contenuto vero contestato

Un divieto dei deepfake ingannevoli apre contestazioni in entrambe le direzioni. Chi diffonde un falso può dire che si tratta di satira, e chi compare in un video autentico e scomodo può dire che è un deepfake. In entrambi i casi serve un elemento esterno all’immagine: sapere come e quando il contenuto è stato acquisito.

Il rilevamento è un segnale, non una prova

Il rilevamento dice quanto è probabile che un file sia stato manipolato; non stabilisce come e quando è stato acquisito, e può sbagliare. TrueScreen unisce le due difese: certifica alla fonte ciò che acquisisce e, per i file che non ha acquisito, offre anche il rilevamento di deepfake e contenuti generati con AI, come segnale in più. L’analisi riguarda foto, video e audio ed è disponibile nel Forensic Browser. Anche i metodi descritti nella guida su come rilevare un deepfake danno indizi, non certezze.

Chi è colpito deve documentare prima della rimozione

Quando un post viene rimosso o modificato, sparisce anche la traccia di cosa diceva e di dove circolava. Un esempio ipotetico: una professionista trova sui social un video falso in cui dice parole mai pronunciate, e lo acquisisce con la pagina che lo ospita prima di segnalarlo. Se il contenuto è di natura intima, non va scaricato né condiviso: ci si rivolge subito a un legale e alle autorità competenti, che indicano cosa conservare e come. Sul peso di quel materiale in un processo si sofferma l’articolo sui deepfake come prova in tribunale.

Forensic Browser TrueScreen

Funzionalità

Acquisisci, analizza e certifica qualsiasi contenuto online.

TrueScreen acquisisce post e pagine dove circola un contenuto contestato, con data e integrità verificabili da terzi: lo fa con il Forensic Browser.

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Come si certifica un contenuto originale prima che venga contestato?

TrueScreen mette al sicuro gli originali prima che circoli un falso: la TrueScreen App acquisisce foto, video, audio e registrazioni dello schermo con una metodologia forense brevettata, li verifica e documenta ogni passaggio in un report tecnico. Il sigillo elettronico qualificato e la marca temporale qualificata, previsti dal regolamento eIDAS, chiudono la certificazione. Ne risulta una prova certificata, con data e integrità verificabili da terzi, il cui peso in giudizio resta al giudice.

Qualunque forma prenda una legge europea sui deepfake, chi certifica gli originali prima della contestazione e acquisisce il falso dove circola dispone di materiale verificabile da terzi, al posto di copie di origine ignota.

Certificare alla fonte gli originali con la TrueScreen App

La certificazione alla fonte è l’acquisizione di un contenuto con metodologia forense nel momento in cui viene creato. TrueScreen la esegue con la TrueScreen App su foto, video, audio e registrazioni dello schermo. Un’azienda che certifica i video istituzionali dei propri dirigenti ha un originale da affiancare a ogni versione manipolata, e può mostrare come e quando è stato acquisito.

Acquisire con il Forensic Browser il deepfake che circola online

Il Forensic Browser di TrueScreen acquisisce il post, la pagina di profilo e l’URL in cui circola il falso, e per ogni pagina catturata consegna l’immagine della pagina, il sorgente e l’archivio web, con un manifesto delle impronte. Le pagine possono includere dati di terzi (commenti, profili): conservare solo ciò che serve, con il consiglio del proprio legale.

Un esempio ipotetico: sui social circola un video falso dell’amministratore delegato di un’azienda. L’ufficio legale acquisisce post e pagina di profilo con il Forensic Browser e affianca il video originale certificato alla fonte con la TrueScreen App.

Cosa certifica TrueScreen e cosa no

TrueScreen garantisce il come, non il cosa: una scena messa in posa viene certificata come registrazione autentica di una scena in posa. La certificazione non sostituisce il perito, che valuta materiale la cui acquisizione non è attaccabile, e non garantisce un esito, perché ogni prova può essere contestata.

  1. Certificare gli originali

    Foto, video e audio originali si acquisiscono con la TrueScreen App quando nascono, così l’originale certificato esiste prima di qualsiasi contestazione.

  2. Acquisire la pagina e il contenuto falso

    Con il Forensic Browser si catturano post, pagina di profilo e URL prima di segnalare il contenuto; sui file ricevuti da terzi l’analisi AI aggiunge un segnale probabilistico, che può sbagliare.

  3. Conservare e condividere la prova con il proprio legale

    La certificazione resta disponibile con data e integrità verificabili da terzi, e il legale valuta come usarla.

In conclusione

Una legge europea sui deepfake, se arriverà, sposterà l’attenzione dalla dichiarazione alla prova: per vietare il falso ingannevole bisogna poterlo distinguere dal vero che qualcuno contesta. Oggi la bozza del gruppo S&D è soltanto un documento di priorità, e le regole in vigore chiedono trasparenza più che divieti. Chi certifica gli originali alla fonte e acquisisce il falso dove circola parte da materiale con data e integrità verificabili da terzi, più difendibile di un file di origine ignota, qualunque forma prenda la norma.

FAQ: domande frequenti sulla legge europea sui deepfake

Esiste una legge europea sui deepfake?

Non ancora. Il 21 ottobre 2026 POLITICO ha rivelato una bozza delle priorità tecnologiche del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo che chiede una legge europea sui deepfake per vietare quelli dannosi, non consensuali e ingannevoli. È un documento di priorità di un gruppo politico, non una proposta legislativa, e non dice come il divieto verrebbe applicato. Oggi valgono l’obbligo di trasparenza dell’AI Act e le norme dei singoli Stati.

I deepfake sono vietati nell’Unione europea?

Non come tali. L’AI Act (art. 50) impone un obbligo di trasparenza a chi genera o manipola un deepfake con l’AI, dal 2 agosto 2026, e alcuni contenuti possono essere illeciti per il diritto nazionale. Secondo il voto finale del Parlamento europeo del 16 giugno 2026, il pacchetto omnibus aggiunge all’AI Act il divieto dei sistemi che generano immagini sessualmente esplicite di persone identificabili senza consenso, con applicazione prevista dal 2 dicembre 2026.

Come si dimostra come e quando è stato acquisito un video?

Registrandolo con la TrueScreen App: TrueScreen documenta nel report tecnico come e quando il video è stato ripreso, e la certificazione ne rende data e integrità verificabili da terzi, così una versione manipolata non si confonde con l’originale. TrueScreen garantisce il come, non il cosa: non certifica che la scena ripresa sia vera. Su un file acquisito in altro modo il rilevamento dà solo un segnale probabilistico, che può sbagliare, e il peso della prova resta al giudice.

Cosa fare se si è vittima di un deepfake?

Conviene documentare il contenuto prima che venga rimosso o modificato: il post, la pagina di profilo e l’URL, per esempio con il Forensic Browser. Se il contenuto è di natura intima, non va scaricato né condiviso: ci si rivolge subito a un legale e alle autorità competenti, che indicano cosa conservare e come. Le pagine possono includere dati di terzi (commenti, profili): conservare solo ciò che serve, con il consiglio del proprio legale. Informazione generale, non consulenza legale.

Fonti e verifiche

Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.

Fonti citate nell’articolo, con la data e l’uso
Fonte Tipo Dati Per che cosa è citata
POLITICO, bozza delle priorità tecnologiche del gruppo S&D Documento 21/10/2026 Notizia della bozza che chiede una legge UE contro i deepfake; citazioni di Wölken e Grillaert
CDE News, bozza S&D sulle piattaforme e i deepfake Documento 21/10/2026 Assenza di un meccanismo di applicazione e di rimozione nella bozza; posizione di Schaldemose
The Portugal News, nuove regole UE sui deepfake Documento 01/11/2026 Ripresa della notizia della bozza S&D
Reg. UE 2024/1689 (AI Act), art. 50 Norma 2024 Obbligo di dichiarare i deepfake, applicabile dal 2 agosto 2026
Eunews, voto del Parlamento sul pacchetto omnibus sull’AI Documento 16/06/2026 Divieto dei sistemi di nudificazione, applicazione prevista dal 2 dicembre 2026
Reg. UE 2022/2065 (DSA), art. 16 Norma 2022 Meccanismo di notifica e azione per i contenuti illegali
Commissione europea, risposta alla risoluzione P10_TA(2026)0066, par. 27 Documento 2026 La Commissione esaminerà la tutela di volto e voce tra diritto d’autore, diritti della personalità e quadro AI
Commissione europea, iniziativa mirata sul diritto d’autore (Have your say 18173) Documento 13/05/2026 – 25/06/2026 Raccolta di contributi per la revisione della direttiva 2019/790
Euronews, disegno di legge danese su volto e voce Documento 08/10/2026 Presentazione al Folketing del disegno di legge danese, non ancora approvato
Reg. UE 910/2014 (eIDAS) Norma 2014 Base legale di sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata

Gli originali certificati prima della contestazione

Qualunque forma prenda il divieto, TrueScreen toglie terreno al falso: certifica con metodologia forense gli originali quando nascono e documenta i contenuti che circolano online, mettendo persone e aziende al riparo da chi usa i deepfake per ingannare.

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Redazione TrueScreen

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Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.

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