Marchio sonoro e deepfake vocale: come proteggere la propria voce
Cosa può fare un marchio sonoro contro la clonazione vocale, dove si ferma e quali altre tutele servono, a partire dalla prova del contenuto contestato.
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Il marchio sonoro sulla propria voce protegge una registrazione precisa, per esempio il nome pronunciato, e solo per i prodotti e servizi indicati: non il timbro né le frasi che un clone può generare. L’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001 ammette i suoni come marchio e, dal 1° ottobre 2017, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 consente di rappresentarli con un file audio. Contro un deepfake vocale il marchio va quindi affiancato ai diritti della persona, alla protezione dei dati e, in Italia, all’art. 612-quater del codice penale. TrueScreen certifica con metodologia forense il contenuto contestato, con indirizzo, data e contesto: se acquisito prima della rimozione, resta documentato.
In breve
- Dal 1° ottobre 2017 i suoni si depositano come marchio con un file audio (art. 4 Reg. UE 2017/1001, art. 3 Reg. di esecuzione UE 2018/626): si protegge una registrazione precisa, non la voce, e i diritti nascono solo con la registrazione.
- Il marchio vale contro l’uso nel commercio per i prodotti e servizi indicati (art. 9 Reg. UE 2017/1001): un clone che dice altro resta in gran parte fuori, e secondo i giuristi sentiti da Il Post una parodia vi rientrerebbe solo se usata a fini commerciali.
- In Italia l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla legge 132/2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, causando un danno ingiusto, diffonde senza consenso voci falsificate con l’IA e idonee a ingannare; di regola si procede a querela.
- Per il Garante privacy la voce che identifica una persona è un dato personale (istruttoria Fakeyou, 2022), e diventa dato biometrico solo quando è trattata per identificarla in modo univoco (art. 9 GDPR).
- In pratica la prova del contenuto è determinante, perché il contenuto può sparire in fretta: audio, indirizzo, momento e contesto acquisiti con metodologia forense, più registrazioni autentiche della voce originale.
3 secondi
di audio bastati in un test del produttore per ottenere un clone vocale con l’85% di somiglianza
6 mln $
la sanzione inflitta per le chiamate automatiche ingannevoli con la voce deepfake di Joe Biden prima delle primarie del New Hampshire
1-5 anni
di reclusione per chi, causando un danno ingiusto, diffonde senza consenso voci falsificate con l’IA e idonee a ingannare (art. 612-quater c.p.)
Il 5 ottobre 2026 Giorgia Meloni ha depositato all’EUIPO una domanda di marchio sonoro: circa quattro secondi in cui la sua voce pronuncia la frase «Io sono Giorgia Meloni» (Euronews). La domanda è in esame e può essere respinta o subire opposizioni; prima di lei avevano presentato depositi simili il doppiatore Luca Ward e la cantante Giusy Ferreri.
Il contesto è che la clonazione vocale può richiedere pochi secondi di audio: in un test dei ricercatori di McAfee del 2023 ne sono serviti tre per ottenere un clone con l’85% di somiglianza (McAfee, test del produttore). Chi ha una voce riconoscibile può ritrovarla in una pubblicità mai autorizzata o in una telefonata truffaldina.
Il marchio sonoro può avere un ruolo nelle richieste di rimozione, ma da solo non basta: in pratica la prova del contenuto è determinante, perché il contenuto può sparire in fretta.
Perché una voce clonata è difficile da tutelare
La voce clonata colpisce un bene che il diritto civile italiano non nomina e che si può copiare con pochi secondi di audio.
La voce in sé non è un’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941): interpretazioni e registrazioni possono avere tutele proprie, i diritti connessi, ma il timbro no. Chi la vede imitata dall’intelligenza artificiale deve combinare diritti della persona, protezione dei dati, norma penale ed eventualmente marchio. TrueScreen certifica il contenuto contestato così come appare online, con l’audio.
La voce non è un’opera né un segno registrato
Gli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 tutelano il ritratto, ma la parola voce non compare, e l’art. 10 del codice civile protegge l’immagine. La tutela della voce si ricava quindi per estensione dalle regole su immagine e identità personale. In genere si discute della riconoscibilità della voce, dell’assenza di consenso e, per il risarcimento, del danno; gli elementi dipendono dal caso e vanno valutati con un avvocato.
Tra gli usi illeciti: falsi testimonial, truffe, contenuti lesivi
C’è il falso testimonial: basta clonare la voce di una persona nota per farle promuovere un prodotto in una pubblicità mai autorizzata. Ci sono le truffe: nel febbraio 2025 la voce clonata del ministro della Difesa Guido Crosetto è stata usata per chiedere denaro a imprenditori, e sul caso è stata aperta un’indagine della Procura di Milano (Sky TG24). È lo schema delle truffe con voce clonata.
Poi i contenuti lesivi, che attribuiscono a una persona parole mai dette. Il 21 gennaio 2024, prima delle primarie del New Hampshire, gli elettori hanno ricevuto chiamate automatiche con la voce deepfake di Joe Biden. La Federal Communications Commission ha poi inflitto una sanzione di 6 milioni di dollari per quelle chiamate automatiche ingannevoli, non per la clonazione della voce in sé (FCC 24-104).
Il marchio sonoro applicato alla voce
Il marchio sonoro sulla voce è una registrazione precisa, di solito il proprio nome pronunciato: se la domanda viene accolta e il marchio registrato, dà un titolo con numero e data da citare nelle segnalazioni.
Cos’è un marchio sonoro dopo la riforma europea
Dal 1° ottobre 2017 il marchio sonoro si deposita all’EUIPO come file audio, senza rappresentazione grafica. L’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001 ammette «i suoni» purché siano adatti a distinguere e a essere rappresentati nel registro «in modo chiaro e preciso». Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, all’art. 3, par. 3, lett. g), indica come rappresentazione il file audio o la notazione musicale. In Italia il D.Lgs. 15/2019 ha tolto il requisito della rappresentazione grafica e l’art. 7 del Codice della proprietà industriale elenca i suoni tra i segni registrabili. Con l’App TrueScreen si può certificare una registrazione della voce fatta dal microfono, ma la data certificata non sostituisce il deposito e non dimostra di chi sia la voce.
Cosa è stato depositato: il caso Meloni e i precedenti
La domanda di Giorgia Meloni riguarda una registrazione in cui la frase «Io sono Giorgia Meloni» è pronunciata due volte (Il Post), per contenuti multimediali scaricabili, eventi culturali e di intrattenimento e organizzazione di manifestazioni politiche. È una domanda in esame, non un marchio registrato. Anche i depositi di Luca Ward e Giusy Ferreri riguardano registrazioni sonore, non la voce come tale.
Come si deposita un marchio sonoro
La domanda va all’EUIPO per una protezione in tutta l’Unione europea, oppure all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la sola Italia, con il file audio e l’elenco delle classi di prodotti e servizi. L’ufficio esamina i requisiti di registrabilità e pubblica la domanda, a cui i terzi possono opporsi: la registrazione non è quindi garantita. Se il marchio viene registrato, la protezione dura dieci anni dalla data di deposito, rinnovabili. Le classi si scelgono meglio con un consulente in proprietà industriale.
Che ruolo può avere nelle richieste di rimozione
L’art. 16 del Digital Services Act obbliga i servizi di hosting a offrire un meccanismo di segnalazione; la segnalazione contiene spiegazione motivata, URL esatto, nome ed email e dichiarazione di buona fede, e la decisione va presa «in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo». Un marchio registrato può sostenere una segnalazione solo se il contenuto rientra nel suo ambito; altrimenti la segnalazione deve poggiare su altri motivi, come i diritti della persona, i dati personali o le norme nazionali. L’art. 22 dà priorità ai segnalatori attendibili, uno status riconosciuto dall’autorità, che chi segnala a titolo personale non ha. La rimozione resta una decisione della piattaforma; una prova affidabile del contenuto rafforza ogni passaggio.
I limiti del marchio sonoro contro i deepfake
Il marchio sonoro copre un segno usato nel commercio, mentre molti deepfake vocali dicono altro e non hanno uso commerciale.
Un clone che pronuncia frasi diverse, fuori da un uso commerciale, resta in gran parte fuori dalla portata del marchio. L’art. 9, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/1001 consente al titolare di vietare ai terzi «di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi» segni identici o simili, come fa l’art. 20 del Codice della proprietà industriale per i marchi italiani. Fuori da quel perimetro restano le altre tutele.
Nessun monopolio sulla voce
Il deposito non rende esclusivo il timbro: il registro protegge la sequenza sonora del file, con quelle parole e quell’intonazione. Un’altra registrazione della stessa persona, un imitatore o un clone che produce frasi nuove non coincidono con il segno depositato: restano fuori dall’ambito diretto del marchio, anche se altri diritti possono comunque applicarsi.
Il clone che non ripete la frase registrata
Resta la tutela contro i segni simili: il rischio di confusione «comprende il rischio di associazione» e il marchio che «gode di notorietà» ha una protezione più ampia. Non risultano però ancora pronunce su un marchio sonoro personale fatto valere contro un clone generato con l’intelligenza artificiale, e diversi giuristi interpellati da Il Post osservano che un audio falso in cui la voce dice altro non violerebbe il marchio.
Il marchio agisce solo sull’uso nel commercio
Secondo gli stessi esperti una parodia rientrerebbe nel marchio solo se usata a fini commerciali, per esempio in una pubblicità. Per la stessa logica, satira e contenuti diffusi per danneggiare qualcuno senza vendere nulla restano di regola fuori dal diritto dei marchi. Negli altri casi servono gli strumenti della tabella, e in quasi tutti il primo elemento è il contenuto stesso.
| Strumento | Cosa protegge | Contro chi e quando | Elementi da valutare (con un avvocato) |
|---|---|---|---|
| Marchio sonoro | La registrazione, se il marchio è registrato, per le classi indicate | Chi usa nel commercio un segno identico o simile | Il contenuto con il segno, dove e quando è stato usato, l’uso commerciale |
| Diritti della persona (immagine, identità personale) | L’identità e la reputazione, con la voce tutelata per estensione | Chi usa o altera la voce senza consenso | Riconoscibilità della voce, assenza di consenso, per il risarcimento il danno |
| Norma penale (art. 612-quater c.p.) | La persona contro la diffusione di voci falsificate con l’intelligenza artificiale | Chi cede, pubblica o diffonde senza consenso causando un danno ingiusto | Il contenuto diffuso, l’idoneità a ingannare, il danno ingiusto |
| Protezione dei dati (GDPR) | La voce come dato personale, quando identifica la persona | Chi tratta la voce senza una base giuridica, se il GDPR si applica | Il trattamento e il contenuto in cui la voce compare |
| Contratti e licenze sulla voce | Gli usi concordati, compreso l’addestramento dei modelli | La controparte del contratto | L’uso che esce dai limiti della licenza |
| Segnalazione alla piattaforma (DSA) | La rimozione del contenuto illecito, decisa dalla piattaforma | Il servizio di hosting che lo ospita | URL esatto e spiegazione motivata (meglio con acquisizione certificata fatta prima) |
Le altre tutele contro i deepfake vocali
Contro un deepfake vocale l’ordinamento offre una norma penale, i diritti della persona, la protezione dei dati e gli obblighi di trasparenza dell’AI Act.
Questi strumenti, a differenza del marchio, possono rilevare anche fuori dal commercio, a condizioni diverse. Per chi lavora con la propria voce contano anche i contratti: le clausole sull’uso delle registrazioni, compreso il divieto di usarle per addestrare modelli di sintesi vocale, conviene farle redigere a un avvocato.
La norma penale sui deepfake: l’art. 612-quater c.p.
L’art. 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto l’art. 612-quater del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso «immagini, video o voci falsificati o alterati» con l’intelligenza artificiale e idonei a ingannare sulla loro genuinità. Si procede a querela della persona offesa, ma d’ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio o è commesso contro una persona incapace o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni. L’analisi completa è nell’articolo sulla legge 132/2025.
Diritti della persona e protezione dei dati: la voce come dato personale
La voce è un dato personale quando identifica o rende identificabile una persona, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, come il Garante ha chiarito nel 2022 con l’istruttoria Fakeyou. Diventa dato biometrico, soggetto al divieto dell’art. 9, solo quando è trattata con tecniche specifiche per identificare la persona in modo univoco. L’art. 17 consente la cancellazione quando ricorre uno dei motivi previsti, salvo la libertà di espressione; se il GDPR si applichi al singolo diffusore, per esempio un privato o un soggetto extra UE, va valutato con un avvocato. Con un provvedimento del 23 luglio 2026 il Garante ha ammonito l’emittente R.T.I. per un deepfake di immagine e voce di Enrico Mentana, ritenendo violati gli artt. 5 e 25 del GDPR perché «le avvertenze sulla natura artificiale dei video non sono state ritenute sufficientemente chiare» (doc. web 10281135).
AI Act: marcatura e dichiarazione dei contenuti sintetici
L’articolo 50 dell’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) chiede ai fornitori di sistemi che generano audio sintetico di marcare gli output in un formato leggibile dalle macchine (par. 2). Chi usa il sistema a titolo professionale, esclusi gli usi personali, deve dichiarare che un deep fake è artificiale (par. 4); per le opere manifestamente artistiche, satiriche o fittizie l’obbligo si attenua. Il perimetro esatto va valutato con un avvocato. Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2026, ma per i sistemi immessi sul mercato prima di quella data il Regolamento (UE) 2026/1744 fa slittare la marcatura (art. 50, par. 2) al 2 dicembre 2026; nessuna proroga per la dichiarazione dell’art. 50, par. 4. L’etichetta rende riconoscibili gli usi dichiarati; per gli usi illeciti restano le altre tutele descritte qui.
La prova, il passaggio determinante per ogni tutela
In pratica la prova del contenuto è determinante, perché il contenuto contestato può sparire in fretta.
Marchio, querela, reclamo al Garante e segnalazione alla piattaforma partono dallo stesso fatto: un contenuto con la voce contestata era online, a un certo indirizzo, in un certo momento. Se sparisce, diventa molto più difficile documentare che c’era.
Perché screenshot e link non bastano
Uno screenshot non contiene l’audio, cioè proprio la parte che conta in un deepfake audio, e un link annotato non dimostra nulla quando il contenuto viene cancellato. La registrazione dello schermo fatta con il telefono conserva l’audio, ma non documenta in modo verificabile da quale indirizzo proviene né quando è stata fatta, e la controparte può contestarne l’integrità: è il problema di fondo di chi deve acquisire le prove dai social.
Cosa deve dimostrare la prova di un deepfake vocale
Una prova utile mostra il contenuto audio o video esatto, l’indirizzo in cui era pubblicato, il momento dell’acquisizione e il contesto (account, didascalia, commenti, visualizzazioni), che può servire a documentare la diffusione e il danno rilevanti per l’art. 612-quater. TrueScreen acquisisce questi elementi nella stessa sessione, con metodologia forense. La certificazione attesta che il contenuto è stato acquisito a quell’indirizzo e in quel momento e che ogni alterazione successiva sarebbe rilevabile; non prova che sia vero né chi l’ha creato. Il confronto fra le voci spetta al perito fonico; TrueScreen certifica l’acquisizione.
Certificare anche la voce originale come termine di confronto
Il perito lavora meglio con registrazioni autentiche della voce vera, di data e origine note e anteriori al contenuto contestato. Con l’App TrueScreen si può certificare un audio registrato dal vivo con il microfono: il report documenta l’impronta SHA-256 della registrazione e la data della certificazione. Un file già esistente, come una vecchia registrazione, importato nell’App viene sigillato con data certa dal momento dell’importazione, e da lì in poi ogni alterazione sarebbe rilevabile; non diventa un’acquisizione forense e non certifica quando né da chi è stato registrato. È la logica della certificazione alla fonte.
Come si raccoglie una prova certificata di un deepfake vocale?
TrueScreen acquisisce con metodologia forense la pagina con la voce contestata, audio compreso, prima di qualsiasi segnalazione.
Il report è sigillato con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata, con valore riconosciuto a livello internazionale. Il risultato è una prova certificata presentabile in giudizio; ammissibilità e peso li valuta il giudice. La certificazione conserva ciò che era online al momento dell’acquisizione, anche se l’originale viene poi rimosso, e il sigillo si controlla con lo strumento pubblico di verifica delle certificazioni.
Il Forensic Browser, per macOS e Windows, è lo strumento da usare quando l’acquisizione potrebbe essere contestata. Ogni sessione parte con i dati di navigazione azzerati, e la modalità Registrazione integrale registra audio e video di tutto ciò che accade durante la navigazione, insieme al registro di rete. Il pacchetto contiene il report sigillato, l’immagine di ogni pagina, il video della sessione, i file multimediali con le impronte hash e il sorgente di ogni pagina catturata.
La Browser Extension per Chrome ed Edge serve quando bisogna agire subito con ciò che è già installato: registra in video la scheda con il suo audio e produce un report con indirizzo, data e impronta hash.
Per l’audio o il video presenti in una pagina durante una sessione del Forensic Browser, l’analisi AI di TrueScreen, raggiungibile dal Media Inspector dalla versione 2.9.3, stima quanto è probabile che siano stati generati o manipolati. È un segnale in più, non la prova di ciò che è accaduto: il risultato è probabilistico, può sbagliare e va valutato da una persona.
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Certificare il contenuto prima di segnalarlo
La segnalazione può mettere in allerta chi ha pubblicato, che può cancellare il contenuto prima di qualsiasi decisione: per questo pagina, audio, account, didascalia e commenti si acquisiscono prima, nella stessa sessione, con il Forensic Browser o, se manca il tempo, con la Browser Extension.
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Chiedere la rimozione e diffidare
Nella segnalazione ai sensi dell’art. 16 del DSA si indicano l’URL esatto e una spiegazione motivata, meglio se sostenuti dall’acquisizione certificata fatta prima; il numero di registrazione del marchio, se registrato, serve solo quando il contenuto rientra nel suo ambito. Lo stesso materiale può sostenere la diffida a chi ha pubblicato; reclamo al Garante e querela vanno valutati con un avvocato.
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Conservare il fascicolo per l’azione legale
Pacchetto certificato, registrazioni originali della voce e corrispondenza con la piattaforma vanno conservati insieme e consegnati all’avvocato; il pacchetto contiene account e commenti di terzi e non va ripubblicato. Con questo fascicolo l’avvocato valuta querela, azione civile per la lesione dei diritti della persona e azione fondata sul marchio, senza dover ricostruire un contenuto che non esiste più.
In conclusione
Il marchio sonoro è uno strumento utile ma stretto: se la domanda viene accolta, dà un titolo con numero e data da citare nelle segnalazioni e protegge una registrazione precisa contro l’uso nel commercio, non la voce. Contro la clonazione vocale va affiancato ai diritti della persona, alla protezione dei dati, all’art. 612-quater del codice penale e alle regole di trasparenza dell’AI Act. In pratica la prova è determinante: il contenuto contestato acquisito con metodologia forense, con audio, indirizzo, momento e contesto, e registrazioni autentiche della voce originale per il confronto del perito. Per il caso specifico resta necessario il parere di un avvocato.
FAQ: marchio sonoro e deepfake vocale
Si può registrare la propria voce come marchio?
Non la voce in sé. Si può depositare come marchio sonoro una registrazione precisa, per esempio il proprio nome pronunciato, per determinati prodotti e servizi (Regolamento (UE) 2017/1001, art. 4). Se la domanda viene accolta, il marchio protegge quella sequenza sonora contro usi nel commercio che creano confusione, non il timbro né le frasi di un clone.
Come si registra un marchio sonoro?
Si presenta la domanda all’EUIPO, per tutta l’Unione europea, o all’Ufficio italiano brevetti e marchi, per la sola Italia, con il file audio ammesso dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e le classi di prodotti e servizi. L’ufficio esamina i requisiti di registrabilità e la domanda può essere respinta o subire opposizioni; se il marchio viene registrato, dura dieci anni dalla data di deposito, rinnovabili.
Il deepfake vocale è reato in Italia?
Può esserlo: l’art. 612-quater del codice penale, introdotto dalla legge 132/2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, causando un danno ingiusto, diffonde senza consenso voci falsificate o alterate con l’IA e idonee a ingannare; se ricorrano tutti gli elementi lo valuta l’autorità giudiziaria. Di regola si procede a querela della persona offesa.
La voce è un dato personale?
Sì, quando identifica o rende identificabile la persona. Il Garante l’ha qualificata così nell’istruttoria Fakeyou del 2022, in linea con l’art. 4 del GDPR. Diventa dato biometrico (art. 9) solo quando è trattata per identificare la persona in modo univoco, come nel riconoscimento vocale.
Cosa fare se la propria voce viene clonata e pubblicata online?
Prima di segnalare conviene certificare il contenuto così com’è pubblicato: TrueScreen acquisisce con metodologia forense pagina, audio, indirizzo, data e contesto, e la certificazione conserva ciò che era online anche se l’originale viene poi rimosso. Poi si segnala alla piattaforma con l’URL esatto e una spiegazione motivata, come prevede l’art. 16 del Digital Services Act, e si valutano con un avvocato querela, azione civile ed eventuale reclamo al Garante.
Si può riconoscere una voce clonata?
A orecchio è sempre più difficile: nel test di McAfee del 2023, un test del produttore, tre secondi di audio sono bastati per un clone con l’85% di somiglianza. I sistemi di rilevamento restituiscono una probabilità, non una certezza, e possono sbagliare. In un procedimento il confronto fra le voci spetta al perito fonico, che lavora meglio con il contenuto contestato acquisito in modo forense e con registrazioni autentiche della voce di data e origine note.
Fonti e verifiche
Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.
| Fonte | Tipo | Dati | Per che cosa è citata |
|---|---|---|---|
| Reg. (UE) 2017/1001, art. 4 | Norma | 14/06/2017 | Suoni ammessi come marchio UE, rappresentazione chiara e precisa nel registro |
| Reg. (UE) 2017/1001, art. 9, par. 2 | Norma | 14/06/2017 | Diritti del titolare limitati all’uso nel commercio; rischio di associazione e marchio che gode di notorietà |
| Reg. di esecuzione (UE) 2018/626, art. 3, par. 3, lett. g) | Norma | 05/03/2018 | Marchio sonoro rappresentato con file audio o notazione musicale |
| D.Lgs. 15/2019 (art. 7 CPI) | Norma | 20/02/2019 | Soppressione del requisito della rappresentazione grafica; suoni tra i segni registrabili in Italia |
| Legge 132/2025, art. 26 (art. 612-quater c.p.) | Norma | 23/09/2025 | Reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’IA, comprese le voci |
| GDPR, art. 4 | Norma | 27/04/2016 | Voce come dato personale quando identifica o rende identificabile; definizione di dato biometrico |
| GDPR, art. 9 | Norma | 27/04/2016 | Divieto di trattamento dei dati biometrici intesi a identificare una persona in modo univoco |
| GDPR, art. 17 | Norma | 27/04/2016 | Diritto alla cancellazione e limite della libertà di espressione |
| DSA, art. 16 | Norma | 19/10/2022 | Meccanismo di segnalazione dei servizi di hosting: contenuto della segnalazione e obblighi di decisione |
| DSA, art. 22 | Norma | 19/10/2022 | Priorità ai segnalatori attendibili, status riconosciuto dall’autorità e non dai privati |
| AI Act, art. 50 | Norma | 13/06/2024 | Marcatura dell’audio sintetico (par. 2) e dichiarazione dei deep fake da parte di chi usa il sistema a titolo professionale (par. 4), dal 2 agosto 2026; attenuazione per opere artistiche, satiriche o fittizie |
| Reg. (UE) 2026/1744 | Norma | 2026 | Rinvio al 2 dicembre 2026 della marcatura (art. 50, par. 2) per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026; nessuna proroga per l’art. 50, par. 4 |
| Garante privacy, istruttoria Fakeyou (doc. web 9814086) | Documento | 12/10/2022 | La voce qualificata come dato personale |
| Garante privacy, provvedimento del 23/07/2026 (doc. web 10281135) | Giurisprudenza | 23/07/2026 | Ammonimento all’emittente R.T.I. per un deepfake di immagine e voce di Enrico Mentana, artt. 5 e 25 GDPR |
| FCC 24-104 | Giurisprudenza | 26/09/2024 | Sanzione di 6 milioni di dollari per le chiamate automatiche ingannevoli con la voce deepfake di Joe Biden |
| McAfee, The Artificial Imposter | Indagine | 2023 | Tre secondi di audio per un clone con l’85% di somiglianza (test del produttore) |
| Euronews, domanda di marchio sonoro di Giorgia Meloni | Documento | 05/10/2026 | Deposito all’EUIPO della frase «Io sono Giorgia Meloni» |
| Il Post, il marchio sonoro di Giorgia Meloni | Documento | 06/10/2026 | Contenuto e classi della domanda, depositi Ward e Ferreri, limiti indicati dai giuristi |
| Sky TG24, truffa con la voce di Crosetto | Documento | 08/02/2025 | Truffa a imprenditori con la voce clonata del ministro della Difesa, indagine della Procura di Milano |
Certificare il contenuto con la voce contestata prima che sparisca
Con il Forensic Browser e la Browser Extension di TrueScreen la pagina con la voce contestata si acquisisce con metodologia forense, audio compreso, e il report viene sigillato con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata.

Redazione TrueScreen
Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.




