AnalisiDeepfake e normativa italiana

Proposta di legge deepfake: la PDL 3114 su voce e immagine

Cosa si sa della proposta Mollicone su volto, voce e prestazione degli artisti, dove si colloca rispetto al 612-quater, all’AI Act e alla legge sul diritto d’autore, e perché conta la prova.

Redazione TrueScreenPubblicato il 14 minuti di lettura

La PDL 3114 (AC 3114) è la proposta di legge deepfake presentata alla Camera il 18 settembre 2026 da Federico Mollicone, Enzo Amich, Marina Marchetto Aliprandi e Alessandro Urzì per modificare la legge sul diritto d’autore a tutela di immagine, identità personale, voce e prestazione degli artisti, e per rendere riconoscibili i contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale. Al 20 ottobre 2026 è «da assegnare» e il testo non è pubblicato. TrueScreen certifica già oggi, con un’acquisizione forense, sia i contenuti lesivi che circolano online sia le registrazioni realizzate con la sua App.

In breve

  • La PDL 3114 è stata presentata alla Camera il 18 settembre 2026 ed è «da assegnare»: al 20 ottobre 2026 il testo non è pubblicato (scheda Camera AC 3114).
  • Secondo quanto illustrato da Mollicone e riportato da AgenziaCult il 19/10/2026, il testo prevederebbe consenso preventivo sui dati biometrici, compenso distinto e revoca con rimozione dei dati dai modelli.
  • Nelle fonti consultate nessuna norma civile italiana attribuisce un diritto specifico sulla voce: oggi la tutela passa dall’art. 612-quater c.p. (L. 132/2025), dai diritti connessi e dalla disciplina dei dati personali, mentre il ritratto ha l’art. 96 L. 633/1941.
  • L’art. 50 dell’AI Act si applica dal 2 agosto 2026; il Reg. (UE) 2026/1744 rinvia al 2 dicembre 2026 solo la marcatura del par. 2 per i sistemi già sul mercato.
  • Sullo stesso tema sono depositate AC 2580, AS 1632, AC 2601 e AC 2927; il reato richiamato dal titolo dell’AC 2580 si trova all’art. 7 dell’AS 1632.

Il diritto italiano affronta i deepfake da due lati: dal 10 ottobre 2025 l’art. 612-quater c.p. punisce la diffusione dannosa di contenuti falsificati con l’IA, e dal 2 agosto 2026 l’art. 50 dell’AI Act impone di dichiararli e di marcarli (per i sistemi già sul mercato la marcatura è prorogata al 2 dicembre 2026). Nelle fonti consultate, però, nessuna norma civile attribuisce un diritto specifico sulla voce, ed è lo spazio che il titolo della proposta di legge deepfake di Mollicone dichiara di voler coprire. La proposta è stata illustrata il 19 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma in un incontro promosso dal Nuovo Imaie.

Il testo non è ancora consultabile. Qualunque forma prenda, chi vorrà far valere i diritti su voce e volto avrà in genere interesse a poter documentare sia il contenuto lesivo che circola sia le proprie registrazioni originali. TrueScreen certifica come e quando ciascun contenuto è stato acquisito.

Cosa sappiamo della PDL 3114, e cosa non sappiamo ancora

Della PDL 3114 sono accertati titolo, firmatari, data e stato dell’iter, mentre i contenuti si conoscono solo da quanto il primo firmatario ha illustrato in pubblico. La scheda della Camera, consultata il 20 ottobre 2026, non riporta assegnazione, abbinamenti né testo.

Titolo, firmatari e stato dell’iter

Il titolo dell’atto è «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni concernenti la protezione del diritto all’immagine e all’identità personale nonché del diritto all’utilizzo della voce e della prestazione artistica degli artisti interpreti ed esecutori e la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale». Primo firmatario è Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura della Camera.

Stato dell’iter al 20 ottobre 2026: proposta da assegnare, testo non pubblicato. Ogni descrizione dei contenuti resta quindi un’anticipazione.

I tre assi annunciati: volto, voce, riconoscibilità

Secondo la cronaca ANSA, la proposta vuole contrastare la clonazione di volto e voce senza consenso e rendere riconoscibili i contenuti prodotti con l’IA. Stando a quanto illustrato dal primo firmatario e riportato da AgenziaCult, il testo conterrebbe un’autorizzazione preventiva ed esplicita per usare i dati biometrici nell’addestramento, una remunerazione distinta dai contratti di produzione, il cosiddetto «algorithmic unlearning» (la rimozione dai modelli dei dati dell’artista che revoca il consenso), l’identificazione dei contenuti sintetici con «watermark» e metadati crittografati, responsabilità per i fornitori, sanzioni e un Registro pubblico dei diritti algoritmici (REPDA).

«Se l’artista revoca il consenso, il modello deve cancellare il dato e dimenticare la caratteristica estratta», ha spiegato Mollicone. Le fonti consultate non indicano la durata dei diritti né l’importo delle sanzioni.

Cosa è noto della PDL 3114 al 20 ottobre 2026 e da quale fonte
Elemento Cosa è noto Fonte
Iter e testo Da assegnare, nessun abbinamento, testo non pubblicato Scheda Camera, 20/10/2026
Consenso e compenso Autorizzazione preventiva sui dati biometrici, remunerazione distinta, revoca AgenziaCult, 19/10/2026
Riconoscibilità Filigrana (ANSA); filigrana e metadati crittografati (AgenziaCult) ANSA e AgenziaCult, 19/10/2026

Perché la legge sul diritto d’autore: voce e prestazione dell’artista

Il titolo della PDL 3114 indica una modifica della legge 633/1941, che già tutela il ritratto e le prestazioni degli artisti ma non dedica una norma propria alla voce. Se la proposta equiparasse la voce al ritratto, il suo uso richiederebbe il consenso dell’interessato, con effetti diretti sui contratti di chi lavora con il proprio volto e il proprio timbro.

Come si tutela la voce oggi: norme sparse

Per l’art. 96 della legge sul diritto d’autore «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa», con le eccezioni dell’art. 97 (notorietà, ufficio pubblico, giustizia, interesse pubblico) nel limite di onore, reputazione e decoro. L’art. 10 c.c. consente al giudice di far cessare l’abuso dell’immagine altrui, salvo il risarcimento.

Nelle fonti consultate non esiste una norma civile equivalente per la voce, e la tutela arriva per vie indirette: l’art. 612-quater c.p., se c’è uso dell’IA e un danno ingiusto; i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori (art. 80 e seguenti della stessa legge), che riguardano la prestazione e non la voce in sé; la disciplina dei dati personali. Nemmeno la legge 132/2025 crea un diritto sulla voce, perché tutela le «opere dell’ingegno umano». Chi vuole fermare una voce sintetica che imita la propria deve ricostruire la tutela pezzo per pezzo; secondo Fortune Italia, la voce di Luca Ward è stata oggetto di una domanda di marchio sonoro.

Cosa cambierebbe per attori, doppiatori e musicisti

Se l’articolato confermerà le anticipazioni, addestrare un modello sulla voce o sul volto di un artista richiederebbe un consenso preventivo, distinto dal contratto di produzione e pagato a parte. Per un doppiatore, la registrazione consegnata per un film non potrebbe diventare materiale per un doppio digitale senza un nuovo accordo. Il tema, del resto, non tocca solo i professionisti: secondo il resoconto di The Wom, Luca Ward ha detto che i deepfake «riguardano tutti, non solo artisti e personaggi pubblici».

Cosa esiste già: il reato di deepfake e l’art. 50 dell’AI Act

Il quadro vigente punisce la diffusione dannosa e impone la trasparenza, ma non dà all’artista un diritto da esercitare sulla propria voce: è lo spazio che la PDL 3114 dichiara di voler coprire. L’art. 612-quater c.p. prevede dal 10 ottobre 2025 la reclusione da uno a cinque anni, l’art. 50 dell’AI Act si applica dal 2 agosto 2026. TrueScreen lavora su un altro piano, perché certifica come e quando un contenuto è stato acquisito, che porti un’etichetta o no.

Art. 612-quater c.p.: la tutela penale

Introdotto dalla legge 132/2025, l’art. 612-quater c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati con l’IA e idonei a ingannare. Si procede di norma a querela e la tutela scatta dopo la diffusione, senza regolare il consenso a monte né il compenso: sono proprio i due punti su cui interverrebbe la PDL 3114 secondo quanto illustrato da Mollicone, sul piano del diritto d’autore.

Filigrana ed etichette: perché la riconoscibilità non basta

Una filigrana dice da dove un contenuto dichiara di venire, e la sua assenza è un’informazione mancante, non la prova di una manomissione. È però su marcatura e dichiarazione che punta l’art. 50 dell’AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026, che vuole i contenuti generati «marcati in un formato leggibile meccanicamente» (par. 2) e obbliga chi crea un deepfake a rendere noto «che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente» (par. 4). Il Regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus, ha rinviato al 2 dicembre 2026 solo la marcatura del par. 2 per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026, come spiega la guida agli obblighi di etichettatura dell’art. 50.

Nessuna etichetta, poi, indica quale sia la registrazione originale della voce imitata: per documentarla TrueScreen certifica la registrazione alla fonte, nel momento in cui viene realizzata.

Norme vigenti e PDL 3114 a confronto: ambito, soggetti tutelati, strumenti
Norma Ambito Chi tutela Strumento
Art. 612-quater c.p. Penale Chi subisce un danno dalla diffusione Reclusione da uno a cinque anni
Art. 50 AI Act Trasparenza Chi riceve il contenuto Marcatura e dichiarazione del deepfake
Artt. 96-97 L. 633/1941, art. 10 c.c. Civile La persona ritratta Consenso, cessazione dell’abuso, risarcimento
PDL 3114 (secondo quanto illustrato) Diritto d’autore Persone e artisti interpreti ed esecutori Consenso preventivo, compenso, revoca, registro

Le altre proposte di legge sui deepfake in Parlamento

La PDL 3114 arriva dopo almeno quattro proposte sullo stesso tema, che seguono strade diverse: penale, civile e amministrativa. Al 20 ottobre 2026 nessuna è stata approvata, e per l’AC 2580 e l’AS 1632 l’esame non è nemmeno iniziato.

AC 2580 e AS 1632, AC 2601, AC 2927

L’AC 2580 e l’AS 1632 hanno lo stesso titolo ma testi diversi. Il titolo dell’atto della Camera cita un nuovo art. 171-ter.1 della legge sul diritto d’autore, ma i sette articoli stampati non lo contengono, e il reato di «diffusione fraudolenta di contenuti deepfake» si trova all’art. 7 del testo del Senato. L’AC 2601 prevede un diritto esclusivo su voce e tratti biometrici, mentre l’AC 2927 propone di affidare la vigilanza all’AGCOM.

Le proposte di legge sui deepfake in Parlamento: firmatari, data, contenuto e stato dell’iter al 20 ottobre 2026
Atto Primi firmatari Data Contenuto principale Stato
AC 2580 Carfagna, Brambilla, Cavo, Semenzato 4/9/2025 Marcatura dei deepfake, identificazione degli utenti, sanzioni ai gestori fino a 1.000.000 di euro IX Commissione, esame non iniziato
AS 1632 Gelmini, Biancofiore, Versace 4/9/2025 Nuovo art. 171-ter.1, reclusione da 1 a 5 anni o sanzione da 10.000 a 100.000 euro; escluse satira e parodia 8ª Commissione, esame non iniziato
AC 2601 Ravetto e altri 16/9/2025 Diritto esclusivo su immagine e voce fino a 50 anni dopo la morte, rimozione entro 12 ore, nuovo art. 617-octies c.p. Commissioni I e IX dal 10/12/2025
AC 2927 Ascani, Schlein e altri 11/5/2026 Etichetta e filigrana obbligatorie, rimozione in 2 o 24 ore, misure cautelari AGCOM IX Commissione dal 4/8/2026
AC 3114 Mollicone, Amich, Marchetto Aliprandi, Urzì 18/9/2026 Diritto d’autore su immagine, voce, prestazione artistica e riconoscibilità Da assegnare, testo non pubblicato

Verso un testo unico? Abbinamento e audizioni

Nessun atto risulta abbinato all’AC 3114, che deve ancora essere assegnata. Un esame congiunto dei progetti sullo stesso argomento è possibile, ma dipenderà dall’assegnazione; secondo ANSA, Mollicone ha annunciato «a breve» un ciclo di audizioni. Secondo AgenziaCult, il sottosegretario all’Editoria Barachini propone anche un’inversione dell’onere: «devono essere le società che utilizzano questi strumenti tecnologici a dire che non li utilizzano, e altrimenti a pagare direttamente». L’idea non figura tra i contenuti noti della PDL 3114.

Dal diritto alla prova: chi deve dimostrare cosa

Per far valere il diritto sulla propria voce o sul proprio volto servono due documentazioni distinte: che il contenuto lesivo esiste e circola, e qual è la registrazione originale. Nell’azione civile l’onere della prova resta di regola a chi agisce; nel procedimento penale spetta all’accusa, ma la persona offesa ha comunque interesse a fornire elementi documentati. Il testo della proposta di legge deepfake non è noto e potrebbe disporre diversamente. TrueScreen certifica separatamente i due contenuti con un’acquisizione forense, che per ciascuno fissa come e quando è stato raccolto.

Dimostrare che il contenuto lesivo esiste e circola

Per documentare un deepfake che circola, TrueScreen acquisisce in modo forense la pagina, il profilo o il video così come appare in quel momento, con indirizzo, data e contesto della navigazione nello stesso pacchetto. Uno screenshot da solo non prova la provenienza né la data e può essere disconosciuto ai sensi dell’art. 2712 c.c. Se passassero le rimozioni entro 12 ore (AC 2601) o entro 2 o 24 ore (AC 2927), il contenuto sparirebbe presto, ed è la ragione per cui, quando si deve acquisire un contenuto online come prova, è prassi acquisire il contenuto prima di segnalarlo.

Documentare la registrazione originale

TrueScreen certifica le registrazioni audio e video di attori, doppiatori e produzioni nel momento in cui vengono realizzate, e l’acquisizione forense alla fonte preserva l’integrità del contenuto fin dalla cattura. Un file importato e certificato dopo riceve invece una data certa da quel momento, senza provare come e quando è stato creato.

La certificazione garantisce il come, non il cosa: attesta come e quando un contenuto è stato acquisito, non che una voce appartenga a una certa persona né che un altro contenuto sia falso. Il confronto spetta al consulente tecnico e la decisione al giudice, come per ogni deepfake in tribunale.

Come si certifica un contenuto per difendere voce e immagine?

TrueScreen certifica i contenuti che servono a difendere voce e immagine con una metodologia forense: acquisisce il dato, ne verifica l’integrità, produce una relazione tecnica e chiude la certificazione con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata, con valore riconosciuto a livello internazionale. La metodologia segue la ISO/IEC 27037 e mantiene la catena di custodia; chi riceve il pacchetto del Forensic Browser può ricalcolare la catena di impronte senza software TrueScreen. I contenuti certificati hanno pieno valore legale e probatorio, ma l’esito di un procedimento non è mai garantito e il giudice valuta caso per caso.

Per i contenuti che non ha acquisito, TrueScreen offre anche il rilevamento deepfake su foto, video e audio, oggi nel Forensic Browser: un segnale probabilistico in più, che non prova cosa è accaduto.

Si immagini, a titolo di esempio, un doppiatore che scopre sui social uno spot in cui una voce che sembra la sua promuove un prodotto per cui non ha mai lavorato. Lo stesso percorso, descritto qui come esempio e non come strategia legale, vale per i media e le produzioni.

  1. Acquisire subito il contenuto che circola

    Il legale fa certificare lo spot con il Forensic Browser, l’applicazione desktop per macOS e Windows che acquisisce pagine, sessioni e video della navigazione con i registri di rete, così che indirizzo, profilo, data, commenti e video finiscano nello stesso pacchetto. Se il contenuto rischia di sparire e conta soprattutto il contenuto, la Browser Extension per Chrome ed Edge certifica subito screenshot o video della scheda, mentre dal telefono l’App acquisisce la navigazione web.

  2. Certificare alla fonte le registrazioni originali

    Se ha registrato con l’App le proprie registrazioni (provini, demo, sessioni nel proprio studio), il doppiatore può esibire audio e video certificati al momento della ripresa, con impronta SHA-256 e metadati. I file già esistenti si certificano dal Portal, con una data certa che decorre dalla certificazione e non dalla creazione.

  3. Conservare e consegnare il pacchetto verificabile

    In questo esempio, con le due certificazioni il legale può chiedere la rimozione e valutare l’azione civile o la querela, consegnando al consulente tecnico contenuti, relazione tecnica, sigillo e marca temporale. Al consulente spettano il confronto e l’interpretazione, al giudice l’esito; TrueScreen documenta l’acquisizione.

In conclusione

La PDL 3114 indica una direzione precisa, portare voce e volto degli artisti dentro la logica del consenso e del diritto d’autore, ma al 20 ottobre 2026 se ne conoscono soltanto il titolo e le anticipazioni del primo firmatario. Nel frattempo valgono l’art. 612-quater c.p., l’art. 50 dell’AI Act e le tutele del ritratto, e in ciascun caso la documentazione dei fatti resta utile. Certificare subito ciò che circola e, alla fonte, le proprie registrazioni originali è ciò che si può documentare oggi; l’utilità in giudizio dipende dal caso concreto e dal testo definitivo. L’analisi andrà aggiornata alla pubblicazione dell’articolato e all’assegnazione in commissione.

FAQ: domande frequenti sulla PDL 3114

Cos’è la PDL 3114 e chi l’ha presentata?

La PDL 3114 (AC 3114) è una proposta di legge deepfake presentata alla Camera il 18 settembre 2026 da Federico Mollicone, Enzo Amich, Marina Marchetto Aliprandi e Alessandro Urzì. Secondo il titolo, modifica la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) per proteggere immagine, identità personale, voce e prestazione degli artisti, e per rendere riconoscibili i contenuti prodotti con l’IA.

La PDL 3114 è già in vigore?

No. Al 20 ottobre 2026 la scheda della Camera indica la fase «da assegnare»: non è affidata a una commissione, non è abbinata ad altri atti e il testo non è pubblicato. I contenuti noti vengono da quanto illustrato dal primo firmatario il 19 ottobre 2026, secondo AgenziaCult e ANSA.

Clonare la voce di una persona è reato?

L’art. 612-quater c.p., in vigore dal 10 ottobre 2025, secondo il suo testo punisce la diffusione, non la sola realizzazione: commette il reato chi diffonde senza consenso una voce falsificata con l’IA, idonea a ingannare, causando un danno ingiusto. La pena è la reclusione da uno a cinque anni; la valutazione del caso concreto, e delle altre norme applicabili come quelle sulla protezione dei dati, spetta a un legale. Il quadro completo è nella guida alla legge 132/2025 sui deepfake.

Come si dimostra che un deepfake con la propria voce o il proprio volto circola online?

Serve un’acquisizione verificabile di pagina, profilo e data, perché uno screenshot da solo può essere contestato. TrueScreen acquisisce in modo forense la pagina o il video così come appare, con una relazione tecnica, e chiude la certificazione con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata. La certificazione attesta come e quando il contenuto è stato acquisito; il falso lo valutano consulente tecnico e giudice.

La filigrana basta come prova che un contenuto è stato generato con l’IA?

No. L’art. 50 dell’AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026, obbliga i fornitori a marcare i contenuti sintetici in un formato leggibile da macchina (Reg. UE 2024/1689); per i sistemi già sul mercato la marcatura è prorogata al 2 dicembre 2026. Una filigrana indica un’origine dichiarata, e la sua assenza è un’informazione mancante, non la prova che il contenuto sia autentico o manomesso. Per documentare quale sia l’originale serve una registrazione certificata alla fonte, che attesti come e quando è stata acquisita.

Fonti e verifiche

Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.

Fonti citate nell’articolo: norme, atti parlamentari e cronache, con la data di consultazione o pubblicazione
Fonte Tipo Data Per che cosa è citata
AC 3114, scheda Camera dei deputati Documento 18/09/2026 Titolo, firmatari, data di presentazione, stato dell’iter (consultata il 20/10/2026)
ANSA, «Identità artistica e IA, la tecnologia non sia usurpazione» Documento 19/10/2026 Cronaca dell’incontro Nuovo Imaie, contenuti annunciati, audizioni
AgenziaCult, «Cinema e IA, l’allarme del Nuovo Imaie» Documento 19/10/2026 Contenuti illustrati dal primo firmatario, dichiarazioni di Mollicone e Barachini
The Wom, «Identità artistica e IA generativa: la PDL 3114 su voce e immagine» Documento 20/10/2026 Dichiarazione di Luca Ward
Art. 612-quater c.p. (art. 26 L. 132/2025) Norma 25/09/2025 Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’IA, pena e procedibilità
L. 23 settembre 2025, n. 132 Norma 23/09/2025 Modifiche alla legge sul diritto d’autore (opere dell’ingegno umano)
Art. 96 L. 633/1941 Norma 22/04/1941 Consenso all’uso del ritratto
Art. 97 L. 633/1941 Norma 22/04/1941 Eccezioni al consenso per il ritratto
Art. 10 c.c. Norma 1942 Abuso dell’immagine altrui e cessazione
Fortune Italia, voce di Luca Ward come marchio sonoro Documento 19/02/2026 Domanda di marchio sonoro sulla voce di Luca Ward
Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 Norma 13/06/2024 Marcatura dei contenuti sintetici (par. 2) e dichiarazione dei deepfake (par. 4), applicabile dal 2/8/2026
Reg. (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus) Norma 08/07/2026 Proroga al 2/12/2026 della marcatura art. 50(2) per i sistemi già sul mercato (in vigore dal 27/07/2026)
AC 2580 (Carfagna e altri) Documento 04/09/2025 Marcatura dei deepfake, obblighi dei gestori; titolo che richiama l’art. 171-ter.1
AS 1632 (Gelmini e altri) Documento 04/09/2025 Art. 7: nuovo art. 171-ter.1 L. 633/1941
AC 2601 (Ravetto e altri) Documento 16/09/2025 Diritto esclusivo su immagine, voce e tratti biometrici; art. 617-octies c.p.
AC 2927 (Ascani, Schlein e altri) Documento 11/05/2026 Regime amministrativo AGCOM, etichetta e filigrana, tempi di rimozione

Voce e immagine con una prova certificata

Con TrueScreen i contenuti lesivi si certificano così come appaiono online e le registrazioni originali si certificano alla fonte, con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata.

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Redazione TrueScreen

Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.