Deepfake in tribunale: come riconoscere una prova falsa e rendere difendibile la propria
Dal caso Mendones al Tribunale di Modena: come un file falso entra nel processo, che cosa scopre la perizia e quali passi rendono difendibile una prova vera.
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Un deepfake in tribunale è una foto, un video o un audio generato o alterato con l’intelligenza artificiale e presentato in un procedimento come se documentasse un fatto reale. Riconoscerlo a posteriori è difficile: in uno studio pubblicato su PLOS ONE nel 2023 gli ascoltatori hanno identificato il parlato sintetico solo in circa il 73% dei casi (UCL). Regge meglio la prova di cui si possono dimostrare integrità, provenienza e data fin dall’acquisizione. TrueScreen acquisisce foto, video, audio e pagine web con metodologia forense nel momento in cui nascono e documenta come e quando sono stati raccolti.
In breve
- Nel processo civile foto, video e audio fanno piena prova finché la controparte non ne disconosce la conformità (art. 2712 c.c.); secondo il commento di NT+ Diritto, il 29/12/2025 il Tribunale di Modena ha respinto, perché generica, una contestazione che non indicava alcuna incongruenza.
- Un caso accertato da una decisione pubblicata viene dalla California: con l’ordinanza del 09/09/2025 nella causa Mendones v. Cushman & Wakefield il tribunale ha stabilito che due esibiti prodotti dagli attori (6A e 6C) erano deepfake generati con l’AI e ha chiuso la causa.
- Il rilevamento con l’AI restituisce una probabilità: su contenuti reali del 2024 i rilevatori open source perdono fino al 50% della capacità di distinguere rispetto ai test accademici (Deepfake-Eval-2024, arXiv 2025).
- La L. 48/2008 ha introdotto nel codice di procedura penale l’indicazione di adottare, nell’acquisizione di dati informatici, misure tecniche che ne assicurino la conservazione e ne impediscano l’alterazione (artt. 244 e 254-bis c.p.p.); ISO/IEC 27037 dà le linee guida per acquisirli.
- Produrre un falso in giudizio può integrare un reato, secondo i casi: l’art. 374 c.p. disciplina la frode processuale e l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025, punisce la diffusione senza consenso di contenuti falsificati con l’AI; se un deposito vi rientri è questione da valutare con un legale caso per caso.
73%
circa, la quota di parlato sintetico riconosciuta da 529 ascoltatori: più di un campione su quattro è passato per vero
48%
circa, l’accuratezza di 315 partecipanti nel distinguere volti sintetici da volti reali, sotto la soglia del caso
15
i giudici federali statunitensi che, in un’indagine del Federal Judicial Center, hanno riferito di aver affrontato questioni di deepfake
Comitato consultivo sulle regole di prova delle corti federali USA, rapporto del 17/05/2026
Foto, video, audio e chat si fabbricano oggi con strumenti alla portata di chiunque, e il rischio corre in due direzioni: un file generato può passare per autentico, una prova vera può essere contestata come falsa.
Al tema è dedicata una sessione, «Deepfake e tecnologie per il loro rilevamento», del 10° Convegno Nazionale dell’Osservatorio Nazionale Informatica Forense (ONIF), il 16 ottobre 2026 a Genova, con magistrati, forze dell’ordine, avvocati, consulenti tecnici e università fra i partecipanti.
Deepfake e prove digitali: l’allarme dell’informatica forense
Il deepfake è un problema probatorio prima che tecnologico: un file falso entra nel processo con lo stesso aspetto di uno vero, e per smascherarlo servono dati che spesso nessuno ha conservato.
L’AI Act (Reg. UE 2024/1689, art. 3, punto 60) definisce il deepfake come un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’intelligenza artificiale che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che a una persona apparirebbe falsamente autentico o veritiero (AI Act, art. 3). Prodotto in giudizio, diventa una prova digitale di un fatto mai accaduto. TrueScreen certifica come e quando un contenuto è stato acquisito, nel momento in cui nasce, così che in causa arrivi con una storia di acquisizione documentata, che un file di origine ignota non ha.
Presentando il convegno, ONIF scrive che «I deepfake mettono sempre più alla prova l’autenticità delle prove digitali». Il presidente dell’Osservatorio, Mattia Epifani, aggiunge: «Le prove digitali sono oggi al centro di un numero crescente di indagini e procedimenti giudiziari e le tecnologie evolvono con una velocità senza precedenti. Intelligenza artificiale, deepfake, dispositivi mobili, blockchain e nuove fonti di prova stanno cambiando profondamente il lavoro degli investigatori e dei consulenti tecnici. Per affrontare queste sfide servono competenze, metodo scientifico e collaborazione tra istituzioni, università, professionisti e industria.»
Foto, video e audio falsi: gli scenari ricorrenti nei processi
Gli scenari tipici, a titolo di esempio, sono questi: la foto che colloca un imputato altrove, il video con un volto sostituito, l’audio con minacce attribuite a un genitore in una causa di affidamento. Un caso accertato da una decisione pubblicata viene dalla California: nella causa Mendones v. Cushman & Wakefield (Superior Court di Alameda), con l’ordinanza del 9 settembre 2025 il giudice ha stabilito che due esibiti prodotti dagli attori (6A e 6C) erano deepfake generati con l’AI. Il sospetto era nato da volti privi di espressione e immagini ripetute in ciclo; metadati e confronto con un esibito autentico lo hanno confermato, e la causa è stata chiusa come sanzione.
Sul deepfake audio c’è il racconto dell’avvocato britannico Byron James (2020): in una causa di affidamento una registrazione attribuiva minacce al suo cliente, e l’avvocato riferisce di aver dimostrato che non era fedele. Non risultano decisioni pubblicate; il suo consiglio è chiedere sempre il file originale (Legal Cheek).
Perché l’occhio nudo non basta più
Né l’occhio né l’orecchio sono affidabili contro un contenuto sintetico. Nello studio dell’University College London su PLOS ONE (2023), 529 partecipanti hanno riconosciuto il parlato generato in circa il 73% dei casi, e l’addestramento ha migliorato poco il risultato (UCL). Con i volti è andata peggio: nell’esperimento di Nightingale e Farid su PNAS (2022), 315 partecipanti hanno distinto i volti sintetici da quelli reali nel 48% circa dei casi, sotto la soglia del caso (PNAS).
Il dividendo del bugiardo: quando la prova vera viene contestata come falsa
Il rischio speculare è la prova autentica liquidata come falsa, il cosiddetto dividendo del bugiardo. Nella causa Huang v. Tesla (Santa Clara, 2023) la giudice ha respinto in una decisione provvisoria la tesi della difesa secondo cui alcune dichiarazioni di Elon Musk potevano essere deepfake (archivio internazionale dei casi). In Italia, secondo il commento pubblicato su NT+ Diritto, il 29 dicembre 2025 il Tribunale di Modena ha giudicato «oltremodo generica» la tesi di un datore di lavoro secondo cui alcuni messaggi WhatsApp potevano essere stati creati con l’AI. Sul processo penale c’è un approfondimento dedicato.
Come entra una prova falsa nel processo civile e penale
Nel processo civile una riproduzione informatica fa piena prova finché la controparte non ne disconosce la conformità; nel penale è il giudice a valutarla: in entrambi i casi un file falso che nessuno mette in discussione può essere valutato come uno vero.
Un deepfake in tribunale non incontra un controllo tecnico automatico all’ingresso: sul piano probatorio è una foto, un video o un audio come altri, e il primo filtro è, di fatto, la contestazione della controparte.
Riproduzioni informatiche e disconoscimento (art. 2712 c.c.)
Nel processo civile foto, video e audio sono riproduzioni meccaniche o informatiche: secondo l’art. 2712 c.c. formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. Secondo il commento di NT+ Diritto, il 29 dicembre 2025 il Tribunale di Modena ha respinto, perché generica, la contestazione di un datore di lavoro che non indicava alcuna incongruenza nei messaggi WhatsApp.
Il testo dell’articolo non distingue fra file autentici e generati; dopo il disconoscimento il giudice può accertarne la conformità con altri mezzi, anche con una consulenza tecnica.
Chi deve dimostrare che una prova digitale è autentica
Nel civile, dopo un disconoscimento circostanziato, chi ha prodotto il file ha interesse a offrire altri elementi sulla sua conformità (l’originale, i metadati, una consulenza tecnica); come si ripartisca l’onere nel caso concreto lo decide il giudice. Un disconoscimento circostanziato indica incongruenze precise: metadati che non tornano, un dispositivo incompatibile, luce o ambiente incoerenti.
L’art. 20, comma 1-bis, del CAD riconosce al documento informatico l’efficacia della scrittura privata (art. 2702 c.c.) quando vi è apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata, oppure quando è formato, previa identificazione informatica dell’autore, con un processo che garantisce sicurezza, integrità e immodificabilità e la riconducibilità manifesta e inequivoca all’autore; negli altri casi il valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio.
Nel processo penale la condanna richiede la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio: è il criterio della decisione finale, non un test di autenticità di ogni singola prova.
Quando produrre un falso può integrare un reato
Depositare in causa un file generato con l’AI può integrare un reato, secondo i casi, ma la qualificazione non è automatica. L’art. 374 c.p. disciplina la frode processuale, cioè l’immutazione artificiosa dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone per trarre in inganno il giudice o il perito in specifici atti del procedimento. Se il deposito di un file falso rientri in questa fattispecie, o in altre, è questione interpretativa da valutare caso per caso.
L’art. 612-quater c.p., introdotto dall’art. 26 della L. 23 settembre 2025, n. 132 e in vigore dal 10 ottobre 2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l’intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. La norma riguarda la diffusione: se un deposito in giudizio possa rientrarvi è una questione da valutare con un legale. Al reato di deepfake è dedicato un articolo a parte.
Cosa può verificare l’informatica forense a posteriori, e dove si ferma
L’analisi forense di un file già prodotto può trovare incongruenze anche decisive, ma quando non ne trova non dimostra che il file sia autentico.
L’informatica forense (digital forensics) esamina struttura e metadati del file, coerenza con il dispositivo e segni di generazione o manipolazione, e ne ricava indizi da spiegare in perizia.
Metadati, struttura del file, coerenza con il dispositivo
Spesso un falso cede sui metadati. Nel caso Mendones, secondo NBC News, quelli di uno dei video indicavano un iPhone 6, mentre la ricostruzione degli attori richiedeva un iPhone 15 o successivo. Il perito esamina anche codifica, ricompressioni e, per le foto, il rumore del sensore (PRNU), che lega uno scatto a una fotocamera.
Per il deepfake audio e la voce clonata serve la perizia fonica, che confronta la voce contestata con registrazioni certe della persona e cerca artefatti della sintesi. Questi controlli rendono di più sugli originali, perché un’app di messaggistica cancella i metadati e ricomprime il file.
Rilevamento con l’AI: una probabilità, non una prova
Il rilevamento dei deepfake con l’intelligenza artificiale stima la probabilità che un contenuto sia stato generato o manipolato: è un indizio da spiegare, non un accertamento. Su contenuti reali diffusi nel 2024, il banco di prova Deepfake-Eval-2024 ha misurato per i rilevatori open source un calo della capacità di distinguere (AUC) del 50% sui video, del 48% sull’audio e del 45% sulle immagini rispetto ai test accademici (arXiv). Un file di origine ignota produce un’opinione; un file sigillato alla cattura produce un risultato difendibile. TrueScreen certifica l’autenticità alla fonte e offre anche, nel Media Inspector del Forensic Browser e su tutti i piani, il rilevamento di deepfake e di contenuti generati con l’AI per i file che non ha acquisito.
Content Credentials (C2PA): cosa dicono e cosa no
Le Content Credentials sono dati di provenienza, definiti dallo standard C2PA, che alcuni dispositivi e software associano a un file per dichiararne origine e modifiche. La loro assenza non prova una manomissione: l’informazione manca, magari eliminata da un’app. Dal 2 agosto 2026 l’art. 50 dell’AI Act obbliga chi usa un sistema che genera o manipola deepfake a dichiararlo, ma chi fabbrica una prova falsa difficilmente lo farà.
| Criterio | Analisi a posteriori | Certificazione all’acquisizione |
|---|---|---|
| Quando interviene | Dopo, sul file già prodotto o ricevuto | Nel momento in cui il contenuto viene acquisito |
| Domanda a cui risponde | Ci sono segni di generazione o di manipolazione? | Come, quando e con quale dispositivo è stato acquisito, e se da allora è cambiato |
| Forma del risultato | Stima probabilistica e indizi da spiegare in perizia | Dati verificabili: impronta hash, marca temporale, relazione tecnica |
| Dipendenza dall’originale | Alta: su una copia ricompressa molti indizi spariscono | Si lavora sul file acquisito e sulla sua impronta |
| Verificabilità da terzi | Strumenti e modelli vanno documentati perché l’analisi sia ripetibile | L’impronta si ricalcola con strumenti indipendenti |
| Cosa resta fuori | L’origine del file, se nessuno l’ha documentata | Se la scena ripresa fosse autentica o messa in scena |
| Chi la valuta | Perito e giudice | Perito e giudice |
Integrità, provenienza e catena di custodia: cosa rende difendibile una prova
Una prova digitale resiste alla contestazione quando si può dimostrare che il file non è cambiato, da dove viene e chi l’ha avuto in mano in ogni passaggio.
Una prova digitale è difendibile quando se ne possono dimostrare integrità, provenienza e catena di custodia. La L. 48/2008, che ha ratificato la Convenzione di Budapest del 2001, ha introdotto nel codice di procedura penale l’indicazione di adottare, nelle attività di acquisizione di dati informatici, misure tecniche che ne assicurino la conservazione e ne impediscano l’alterazione.
TrueScreen acquisisce i contenuti seguendo le linee guida ISO/IEC 27037 e registra il contesto dell’acquisizione: ora, posizione, dispositivo e rete.
La catena di custodia documenta chi ha raccolto la prova, con quale strumento, dove è stata conservata e chi vi ha avuto accesso: una lacuna non rende falso il file, ma offre un argomento alla controparte.
Impronta hash, marca temporale qualificata e sigillo elettronico
L’impronta hash è il codice che un algoritmo come SHA-256 calcola dal contenuto di un file: cambia del tutto se cambia un solo bit, e così dimostra che una copia è identica all’originale. La marca temporale qualificata, definita dall’art. 3, punto 34, del regolamento eIDAS, lega l’impronta a una data e a un’ora con presunzione di accuratezza. Il sigillo elettronico qualificato (art. 3, punto 27) beneficia della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine; non è una firma, perché è riferito a una persona giuridica e non esprime la volontà di una persona.
Acquisizione documentata: ISO/IEC 27037 e L. 48/2008
La norma ISO/IEC 27037 del 2012 dà linee guida per identificare, raccogliere, acquisire e conservare la potenziale prova digitale (ISO), senza occuparsi dell’analisi di autenticità del contenuto. Nel codice di procedura penale la stessa esigenza è entrata con la L. 48/2008, che recepisce la Convenzione di Budapest: l’art. 244, comma 2, c.p.p. chiede «misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione», l’art. 254-bis c.p.p. una procedura che ne assicuri conformità e immodificabilità. La prassi forense risponde a questa esigenza con una copia forense e la sua impronta hash.
Deepfake in tribunale: cosa fare in pratica
Chi sospetta un deepfake e chi deve difendere una prova vera seguono la stessa logica: lavorare sull’originale, documentare ogni passaggio e affidare l’analisi a un tecnico.
Davanti al sospetto di un deepfake in tribunale conviene muoversi presto, prima che scadano i termini o si perdano gli originali.
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Chiedere il file originale, non la copia
Il perito lavora sull’originale, con metadati e dispositivo o account di provenienza: una copia inoltrata o uno screenshot hanno già perso informazioni. Nel caso Mendones il tribunale ha ordinato proprio i metadati completi.
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Contestare in modo specifico, non generico
Un disconoscimento generico rischia di essere respinto: secondo il commento di NT+ Diritto è accaduto a Modena. Va indicato che cosa non torna (dispositivo incompatibile, data impossibile, incoerenze di luce, voce o ambiente), nei tempi del rito.
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Affidarsi a un consulente tecnico di informatica forense
La lettura di metadati, struttura del file e voce spetta a un tecnico. In una perizia informatica forense l’esito di un software di rilevamento vale come indizio, mai da solo.
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Pretendere la catena di custodia documentata
Chi produce una prova digitale dovrebbe poter dire chi l’ha acquisita, quando, con quale strumento e dove è stata conservata, con un’impronta hash iniziale. Se la documentazione manca, la lacuna va contestata; se c’è, si ricalcola l’impronta.
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Per le proprie prove: acquisirle con una procedura certificata nel momento in cui nascono
Per una prova propria la galleria del telefono o un inoltro non bastano. Con l’App TrueScreen foto, video e audio vengono acquisiti con metodologia forense e certificati nel momento in cui nascono, e la relazione tecnica può verificarla anche il consulente della controparte, senza passare da TrueScreen. Dopo l’acquisizione il file non va toccato: ogni intervento sarebbe rilevabile.
Che cos’è una prova digitale certificata alla fonte
TrueScreen certifica foto, video, audio e pagine web nel momento in cui vengono acquisiti, così che la prova porti con sé la propria storia e la dimostrazione che da allora non è cambiata.
Una prova digitale certificata è un contenuto acquisito con metodologia forense, di cui si possono dimostrare a distanza di tempo integrità, data e modalità di acquisizione. TrueScreen protegge, verifica e certifica l’autenticità dei dati, proteggendo da frodi, contestazioni e manomissioni: acquisisce foto, video, audio e pagine web e chiude ogni acquisizione con un sigillo elettronico qualificato e una marca temporale qualificata, riconosciuti a livello internazionale. TrueScreen non è un prestatore di servizi fiduciari né un’autorità di certificazione. La certificazione attesta come e quando il contenuto è stato acquisito e che da allora non è stato modificato, non che la scena ripresa fosse autentica.
Certificare foto, video, audio e pagine web nel momento in cui nascono
La metodologia di TrueScreen comprende acquisizione forense, verifica dei dati, relazione tecnica e certificazione con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata. Il contenuto viene catturato in un ambiente controllato, dove nessuna persona, software o AI può alterarlo: l’alterazione è impedita durante l’acquisizione e resta rilevabile dopo, grazie alle impronte SHA-256.
L’App TrueScreen certifica foto, video, audio, schermo del telefono e posizione; il Forensic Browser acquisisce pagine web e sessioni di navigazione su macOS e Windows; la Browser Extension per Chrome ed Edge acquisisce screenshot o video della pagina nel tab. Il pacchetto è verificabile anche senza TrueScreen e la relazione tecnica è leggibile dal consulente d’ufficio o di parte: il perito valuta la prova, TrueScreen ne cura l’acquisizione.
Analizzare un contenuto che esiste già
Per un file che esiste già, TrueScreen offre l’analisi AI (AI Analysis) nel Media Inspector del Forensic Browser: su foto, video e audio restituisce un grado di confidenza per ciascun indicatore, rileva anche il rebroadcasting, cioè la foto di uno schermo, e legge i marcatori che un file dichiara (Content Credentials C2PA, tipo di sorgente digitale IPTC e tag del generatore in EXIF e XMP). È una stima statistica che può sbagliare: orienta il perito senza sostituirne la valutazione e non ha il peso di un contenuto certificato all’origine. Il rilevamento di deepfake è disponibile su tutti i piani e non riguarda testi o documenti.
Si pensi a una causa di affidamento in cui un genitore produce un audio con minacce attribuite all’altro, che lo disconosce. Di un file di origine ignota si valutano solo gli indizi; se le minacce sono state registrate con l’App TrueScreen mentre accadevano, arrivano in causa file, impronta, marca temporale e relazione tecnica verificabili dalla controparte, e il peso della prova resta al giudice.
In conclusione
Un deepfake in tribunale si combatte su due fronti, e nessuno dei due si vince a occhio. Quando il file arriva dalla controparte, servono l’originale, una contestazione specifica e un consulente tecnico che legga metadati, struttura e voce; il rilevamento con l’AI aiuta, ma resta una probabilità da spiegare. Quando la prova è propria, la difesa migliore si prepara prima: acquisire foto, video e audio con una procedura documentata, con impronta, marca temporale e catena di custodia, così che integrità, data e modalità di acquisizione siano dimostrabili. Il peso della prova resta in ogni caso una valutazione del giudice.
FAQ
Cosa distingue un deepfake da un video originale in un processo?
A occhio, spesso nulla: in uno studio su PNAS del 2022 i partecipanti hanno distinto volti sintetici e reali solo nel 48% circa dei casi. La differenza si cerca nel file (metadati, struttura, coerenza con il dispositivo) e nella sua storia: chi l’ha acquisito, quando e come. Un video certificato all’acquisizione conserva questa storia, un file inoltrato più volte l’ha persa.
Le registrazioni audio e video valgono come prova se l’altra parte sostiene che sono deepfake?
Nel processo civile le registrazioni formano piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. finché la controparte non ne disconosce la conformità in modo specifico; dopo, il giudice può accertarla con altri elementi. Nel penale è il giudice a valutare la prova. Per le prove proprie, l’App TrueScreen acquisisce video e audio con metodologia forense e ne documenta data e modalità di acquisizione; il peso della prova resta al giudice.
Come si riconosce un audio generato con l’intelligenza artificiale?
L’ascolto non basta: in uno studio dell’University College London su PLOS ONE (2023), 529 partecipanti hanno scambiato per vero più di un campione di parlato sintetico su quattro. Serve una perizia fonica, che confronta la voce con registrazioni certe della persona e analizza segnale e file; i software di rilevamento danno una stima di probabilità da inserire nella perizia, non un verdetto.
Chi deve dimostrare che una prova digitale è autentica?
Nel civile, dopo un disconoscimento circostanziato ai sensi dell’art. 2712 c.c., chi ha prodotto il file ha interesse a offrire altri elementi sulla sua conformità, come l’originale, i metadati o una consulenza tecnica; come si ripartisca l’onere nel caso concreto lo decide il giudice. Una contestazione generica può invece essere respinta: secondo il commento di NT+ Diritto, il 29 dicembre 2025 il Tribunale di Modena ne ha giudicata una «oltremodo generica».
Produrre in giudizio un deepfake è reato?
Portare un deepfake in tribunale può integrare un reato, secondo i casi. L’art. 374 c.p. disciplina la frode processuale, cioè l’immutazione artificiosa dello stato di luoghi, cose o persone per trarre in inganno il giudice o il perito in specifici atti del procedimento; l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso contenuti falsificati o alterati con l’AI e idonei a ingannare sulla loro genuinità. Quest’ultima norma riguarda la diffusione: se il deposito di un file falso rientri in queste fattispecie, o in altre, è una questione interpretativa da valutare con un legale caso per caso.
Fonti e verifiche
Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.
| Fonte | Tipo | Data | Per che cosa è citata |
|---|---|---|---|
| ONIF, presentazione del 10° Convegno Nazionale | Documento | 16/09/2026 | Convegno di Genova del 16/10/2026, frase sui deepfake e citazione di Mattia Epifani |
| Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 3, punto 60 | Norma | 13/06/2024 | Definizione di deepfake |
| Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 | Norma | 13/06/2024 | Obbligo di dichiarare i deepfake, applicabile dal 02/08/2026 |
| Mendones v. Cushman & Wakefield, Superior Court di Alameda, n. 23CV028772 | Giurisprudenza | 09/09/2025 | Esibiti 6A e 6C dichiarati deepfake, sanzione terminativa |
| NBC News, giudici e prove generate con l’AI | Documento | 18/11/2025 | Metadati dell’esibito 6C (iPhone 6) e rigetto della riconsiderazione |
| Legal Cheek, intervista all’avv. Byron James | Documento | 31/01/2020 | Audio falsificato in una causa di affidamento nel Regno Unito |
| Mai et al., PLOS ONE (comunicato UCL) | Indagine | 2023 | Riconoscimento umano del parlato sintetico, circa 73% su 529 partecipanti |
| Nightingale e Farid, PNAS | Indagine | 2022 | Accuratezza di circa il 48% nel distinguere volti sintetici, 315 partecipanti |
| Huang v. Tesla, Santa Clara (archivio internazionale dei casi) | Giurisprudenza | 27/04/2023 | Dividendo del bugiardo: tesi del deepfake respinta in decisione provvisoria |
| NT+ Diritto, commento di Alberto Bozzo su Trib. Modena 29/12/2025 | Documento | 27/01/2026 | Contestazione generica di messaggi WhatsApp come creati con l’AI respinta ex art. 2712 c.c. |
| Art. 2712 c.c. | Norma | 1942 | Riproduzioni meccaniche e disconoscimento |
| D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 20 | Norma | 07/03/2005 | Efficacia probatoria del documento informatico e libera valutazione del giudice |
| Art. 374 c.p. | Norma | 1930 | Frode processuale |
| L. 132/2025, art. 26 (art. 612-quater c.p.) | Norma | 23/09/2025 | Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’AI, reclusione da uno a cinque anni, in vigore dal 10/10/2025 |
| Chandra et al., Deepfake-Eval-2024 (arXiv 2503.02857) | Indagine | 03/2025 | Calo delle prestazioni dei rilevatori open source su contenuti reali del 2024 |
| L. 48/2008 | Norma | 18/03/2008 | Ratifica della Convenzione di Budapest, indicazione di misure tecniche di conservazione nel c.p.p. |
| Art. 244 c.p.p. | Norma | 1988 | Ispezioni informatiche con misure che conservino i dati originali e ne impediscano l’alterazione |
| Art. 254-bis c.p.p. | Norma | 2008 | Acquisizione di dati con procedura che ne assicuri conformità e immodificabilità |
| Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica | Norma | 23/11/2001 | Convenzione del Consiglio d’Europa ratificata con la L. 48/2008 |
| Reg. (UE) 910/2014 (eIDAS), art. 3 | Norma | 23/07/2014 | Definizioni di sigillo elettronico qualificato (punto 27) e marca temporale qualificata (punto 34) |
| ISO/IEC 27037:2012 | Standard | 2012 | Linee guida per identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione della prova digitale |
| Comitato consultivo sulle regole di prova delle corti federali USA, rapporto | Indagine | 17/05/2026 | Indagine del Federal Judicial Center: 15 giudici con questioni di deepfake |
Prove digitali che reggono la contestazione
Con TrueScreen foto, video, audio e pagine web si acquisiscono con metodologia forense e si certificano nel momento in cui nascono, con una relazione tecnica che anche il consulente della controparte può verificare.

Redazione TrueScreen
Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.




