ApprofondimentoAI Act e trasparenza

Art. 50 AI Act: obblighi di trasparenza, linee guida UE e scadenze del 2026

Che cosa chiede davvero l’art. 50 a fornitori e deployer, che cosa hanno chiarito linee guida e codice della Commissione e perché un’etichetta non prova l’autenticità.

Redazione TrueScreenPubblicato il Aggiornato il 20 minuti di lettura

L’art. 50 dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) impone obblighi di trasparenza a chi fornisce e a chi usa determinati sistemi di intelligenza artificiale, a prescindere dal loro livello di rischio, e si applica dal 2 agosto 2026. I chatbot e gli altri sistemi che dialogano con le persone devono rendere noto che sono un’IA; i sistemi generativi devono marcare i propri output in un formato leggibile dalla macchina; chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte. Chi pubblica deepfake deve dichiararlo; chi pubblica testi generati dall’IA su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo, salvo che siano stati rivisti da una persona che ne ha la responsabilità editoriale. Per la sola marcatura, i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026, come stabilisce il Regolamento (UE) 2026/1744.

In breve

  • Dal 2 agosto 2026 l’art. 50 si applica a chatbot, sistemi generativi, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica, deepfake e testi di interesse pubblico (Reg. UE 2024/1689).
  • Per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto la marcatura leggibile dalla macchina è dovuta dal 2 dicembre 2026 (art. 111, par. 4, introdotto dal Reg. UE 2026/1744).
  • Per i contenuti generati, chi usa l’IA in un’attività professionale dichiara i deepfake e i testi su questioni di interesse pubblico non rivisti da chi ne ha la responsabilità editoriale (art. 50, par. 4).
  • Le persone fisiche che usano l’IA in un’attività puramente personale sono escluse dall’AI Act (art. 2, par. 10), ma in Italia la diffusione dannosa di deepfake è reato (art. 612-quater c.p.).
  • L’AI Act fissa sanzioni massime fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale (art. 99); in Italia le autorità per l’IA sono AgID e ACN (L. 132/2025, art. 20).

2 dicembre 2026

termine per la marcatura degli output dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026

AI Act, art. 111, par. 4, introdotto dal Reg. (UE) 2026/1744

20 luglio 2026

adozione delle linee guida definitive della Commissione sugli obblighi dell’art. 50

Commissione europea, 2026

15 milioni di euro o 3%

massimo fissato dall’AI Act per le violazioni dell’art. 50, in percentuale sul fatturato mondiale annuo se superiore

AI Act, art. 99, par. 4

Dal 2 agosto 2026 l’art. 50 dell’AI Act è applicabile, e attorno alla norma il quadro si è chiarito nel giro di poche settimane. Il 10 giugno la Commissione europea ha pubblicato il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, uno strumento volontario che ha poi giudicato adeguato ma che non prova da solo la conformità; il 20 luglio sono arrivate le linee guida definitive sull’articolo e il 24 luglio una pagina di domande e risposte. Nello stesso periodo il Regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA noto anche come Digital Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio 2026, per l’art. 50 ha rinviato soltanto la marcatura dei sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto. Si parla dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, da non confondere con l’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, che disciplina il recesso di uno Stato membro.

Nel dibattito pubblico la norma viene spesso letta come un obbligo generale di scrivere «generato con l’IA» su qualsiasi contenuto aziendale. Il testo dice altro: gli obblighi sono distribuiti fra fornitori e deployer, riguardano casi precisi e prevedono eccezioni puntuali, a partire dai testi rivisti da una redazione che se ne assume la responsabilità. Resta poi un limite che nessuna etichetta supera: segnalare che cosa è sintetico non dimostra che cosa è autentico.

Cosa prevede l’art. 50 dell’AI Act

L’art. 50 dell’AI Act disciplina le situazioni in cui una persona deve sapere che dall’altra parte c’è un sistema di intelligenza artificiale: quando dialoga con un chatbot, quando riceve un contenuto generato, quando è esposta a un sistema che ne riconosce le emozioni, quando legge o guarda un deepfake. Gli obblighi dell’art. 50 valgono per qualunque sistema rientri in queste situazioni, anche se non è classificato ad alto rischio, e non pregiudicano i requisiti del capo III né gli altri obblighi di trasparenza del diritto UE o nazionale.

Obblighi dell’art. 50 dell’AI Act per paragrafo: chi è tenuto, che cosa deve fare, da quando ed eccezioni principali
Paragrafo Chi Cosa deve fare Da quando Eccezioni principali
50(1) Fornitore di sistemi che interagiscono direttamente con le persone (chatbot, assistenti vocali, agenti) Progettare il sistema in modo che le persone sappiano di interagire con un’IA 2 agosto 2026 Interazione evidente per una persona ragionevolmente informata; usi autorizzati dalla legge per perseguire reati
50(2) Fornitore di sistemi che generano audio, immagini, video o testo, compresi i sistemi per finalità generali Marcare gli output in un formato leggibile dalla macchina e renderli rilevabili come generati o manipolati 2 agosto 2026; 2 dicembre 2026 per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 Funzioni di assistenza all’editing standard; input non modificato in modo sostanziale; usi autorizzati per perseguire reati
50(3) Deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica Informare le persone esposte sul funzionamento del sistema e trattarne i dati secondo il GDPR 2 agosto 2026 Usi autorizzati dalla legge per accertare o perseguire reati
50(4) Deployer che pubblica deepfake o testi su questioni di interesse pubblico Dichiarare che il contenuto è generato o manipolato artificialmente 2 agosto 2026 Opere manifestamente artistiche, satiriche o di finzione (dichiarazione che non ostacola la fruizione); testi con revisione umana o controllo editoriale e responsabilità editoriale

Il paragrafo 5 stabilisce il modo: le informazioni sono fornite «in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione» e devono rispettare i requisiti di accessibilità. Il paragrafo 7, nel testo sostituito dal Regolamento (UE) 2026/1744, prevede che la Commissione incoraggi e agevoli codici di buone pratiche per la rilevazione, la marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati, ne valuti l’adeguatezza per gli obblighi dei paragrafi 2 e 4 e, se un codice non è adeguato, possa adottare norme comuni con un atto di esecuzione. Il testo italiano di ogni paragrafo è consultabile sull’AI Act Service Desk della Commissione.

Chi deve fare cosa: fornitori e deployer

L’art. 50 divide gli obblighi lungo la catena del valore. Il fornitore è chi sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio; il deployer è chi lo usa sotto la propria autorità, tranne che per un’attività personale non professionale (art. 3, punti 3 e 4). La marcatura leggibile dalla macchina spetta al fornitore; la dichiarazione dei deepfake e dei testi spetta al deployer; l’una non sostituisce l’altra.

Fornitori di sistemi generativi: la marcatura leggibile dalla macchina

L’obbligo di marcatura dell’art. 50, paragrafo 2, riguarda i fornitori di sistemi di IA, «compresi i sistemi di IA per finalità generali», che generano contenuti sintetici audio, immagine, video o testo. Riguarda quindi i sistemi e non soltanto i grandi modelli per finalità generali. Ne segue, in una lettura che è nostra e non della Commissione, che un’applicazione che genera immagini su un modello di terzi è un sistema generativo il cui fornitore è, in linea di principio, soggetto all’obbligo, salvo le esclusioni. Le soluzioni tecniche, spesso chiamate filigrane o watermark, devono essere efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura tecnicamente possibile.

L’obbligo non si applica quando il sistema svolge una funzione di assistenza all’editing standard o non modifica in modo sostanziale i dati forniti dal deployer. Secondo la Commissione, che nelle linee guida del 20 luglio 2026 ritiene fuori dall’obbligo anche altri casi, non vanno marcati le brevi sequenze di numeri, simboli o lettere, il codice sorgente, gli output scambiati solo fra macchine senza esposizione a persone e quelli usati in ambienti industriali o di sviluppo chiusi, come le lavorazioni intermedie di un film, salvo che si tratti del prodotto finale.

Deployer: deepfake e testi su questioni di interesse pubblico

Il deployer, cioè chi usa un sistema di IA sotto la propria autorità in un’attività professionale, per i contenuti generati deve dichiarare soltanto i deepfake e i testi generati o manipolati dall’IA pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico; ha poi un obbligo distinto se usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica (art. 50, paragrafo 3). Il deepfake è definito dall’art. 3, punto 60, dell’AI Act: un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero. Per i testi l’obbligo cade quando il contenuto passa da una revisione umana o da un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne detiene la responsabilità editoriale (art. 50, paragrafo 4). Non esiste quindi un obbligo generale di etichettare ogni contenuto aziendale prodotto con l’IA, ma un’immagine o un video realistico di persone, luoghi o eventi esistenti inserito in un contenuto aziendale può essere un deepfake.

Secondo la Commissione, nelle domande e risposte sull’art. 50 pubblicate il 24 luglio 2026, la revisione umana è l’esame deliberato della sostanza del testo da parte di persone con competenze pertinenti, e il controllo editoriale è quello di un responsabile, per esempio un caporedattore, che può approvare, modificare o respingere il testo anche verificando fatti e fonti. Il controllo ortografico o grammaticale e le verifiche solo formali, per la Commissione, non bastano.

Secondo la Commissione un testo rientra nell’obbligo solo se è pubblicato, serve a informare il pubblico e tratta questioni di interesse pubblico, per esempio politica, pubblica amministrazione, giustizia, sanità, ambiente, sicurezza dei consumatori, sviluppi economici, finanziari o scientifici. Una scheda prodotto o una risposta del servizio clienti di norma non lo sono. Per i deepfake, sempre secondo la Commissione, la dichiarazione deve essere percepibile dalla persona senza strumenti tecnici: il deployer non può limitarsi alla marcatura nascosta applicata dal fornitore.

Quando un’azienda usa l’IA, il deployer è l’azienda e non il singolo dipendente che materialmente genera il contenuto; resta deployer anche se affida il lavoro a collaboratori esterni che operano sotto il suo controllo. Chi produce contenuti per un cliente trova il caso approfondito nella guida su chi deve dichiarare i contenuti creati con l’IA per conto di un cliente, mentre il quadro degli obblighi di trasparenza per le aziende va oltre il solo art. 50.

Piattaforme online: un ruolo che viene dal DSA

L’art. 50 non impone obblighi alle piattaforme social o ai servizi di condivisione in quanto tali, salvo che la piattaforma offra essa stessa sistemi generativi o chatbot, nel qual caso è fornitore di quel sistema. Per le piattaforme e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la marcatura ben visibile dei deepfake è tra le misure di attenuazione dei rischi sistemici che il Digital Services Act indica, ove applicabili, nel Regolamento (UE) 2022/2065 all’art. 35, paragrafo 1, lettera k, insieme a una funzione che permetta agli utenti di segnalare quei contenuti. Le etichette che i social applicano da sé ai contenuti generati sono misure delle piattaforme e non sostituiscono la dichiarazione del deployer.

Da quando si applica: 2 agosto e 2 dicembre 2026

L’art. 50 dell’AI Act si applica dal 2 agosto 2026 a fornitori e deployer. L’unica deroga riguarda i fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data: per l’obbligo di marcatura dell’art. 50, paragrafo 2, devono adeguarsi entro il 2 dicembre 2026. La deroga è stata introdotta nell’art. 111, paragrafo 4, dal Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, l’Omnibus digitale sull’IA, entrato in vigore il 27 luglio 2026. Gli altri obblighi, dalla dichiarazione dei chatbot all’etichettatura dei deepfake, non hanno avuto rinvii.

Scadenze dell’AI Act rilevanti per la trasparenza dopo il Regolamento (UE) 2026/1744
Dati Cosa succede Fonte
2 agosto 2026 Si applicano gli obblighi dell’art. 50 a fornitori e deployer; per i sistemi generativi immessi sul mercato prima di questa data la marcatura è differita al 2 dicembre AI Act, art. 113
2 dicembre 2026 Termina il periodo transitorio per la marcatura degli output dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 AI Act, art. 111, par. 4, introdotto dal Reg. (UE) 2026/1744
2 dicembre 2027 Si applicano le regole per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III Reg. (UE) 2026/1744
2 agosto 2028 Si applicano le regole per i sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti dell’allegato I Reg. (UE) 2026/1744

Le domande e risposte della Commissione parlano di contenuti generati prima del 2 agosto 2026, che non vanno etichettati a ritroso. Per un contenuto generato prima e pubblicato dopo, le FAQ consultate al 2 ottobre 2026 non danno un’indicazione esplicita. Poiché l’informazione va data al più tardi alla prima esposizione, e questa avviene dopo il 2 agosto, la lettura prudente è dichiararlo. È un’interpretazione prudenziale, non una posizione della Commissione.

Il rinvio dei sistemi ad alto rischio, deciso dallo stesso regolamento e annunciato dalla Commissione all’entrata in vigore dell’Omnibus sull’IA, non tocca la trasparenza. Che cosa cambia per le imprese dalla data di agosto è ricostruito nell’articolo sull’AI Act dal 2 agosto 2026.

Linee guida della Commissione, codice di buone pratiche e icone UE

Linee guida, codice e icone sono strumenti diversi: le linee guida spiegano come la Commissione interpreta la norma, il codice offre un modo riconosciuto per dimostrare di rispettarla, le icone sono un formato comune per l’etichetta. Nessuno di questi strumenti è vincolante, ma sono un riferimento utile anche per le autorità che valuteranno il rispetto dell’art. 50.

Le linee guida del 20 luglio 2026

Le linee guida sugli obblighi di trasparenza dell’art. 50, adottate dalla Commissione il 20 luglio 2026 dopo una bozza dell’8 maggio e una consultazione pubblica, chiariscono come la Commissione legge il perimetro della norma. Per i chatbot, secondo la Commissione, i criteri sono cumulativi: il sistema deve essere un sistema di IA, pensato per uno scambio bidirezionale autentico, in interazione diretta con persone fisiche. L’eccezione dell’interazione «evidente» va letta in modo restrittivo. Per i deepfake le linee guida chiedono di valutare il grado di somiglianza, il messaggio del contenuto, il contesto di diffusione e le aspettative del pubblico: secondo la Commissione gli effetti speciali o le scene di sfondo di una normale produzione cinematografica, di regola, non fanno apparire falsamente autentico il contenuto.

Il codice di buone pratiche e il parere dell’8 luglio

Il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, redatto da esperti indipendenti in un processo coordinato dall’Ufficio per l’IA (AI Office) e pubblicato il 10 giugno 2026, ha una sezione per i fornitori, sulla marcatura e la rilevazione, e una per i deployer, sull’etichettatura di deepfake e testi. Il codice è uno strumento volontario che la Commissione ha giudicato adeguato, ma non prova da solo la conformità. Con il parere dell’8 luglio 2026 la Commissione lo ha ritenuto adeguato a coprire gli obblighi dell’art. 50, paragrafi 2, 4 e 5, e il giorno dopo il comitato europeo per l’IA ha adottato la propria valutazione di adeguatezza; lo stesso parere precisa che l’adesione non costituisce una prova conclusiva della conformità. Il Regolamento (UE) 2026/1744 lo dice in termini generali al considerando 41: i codici di buone pratiche hanno effetti giuridici limitati e «non conferiscono una presunzione di conformità». Chi non aderisce deve dimostrare con mezzi alternativi adeguati di rispettare gli obblighi e, secondo la Commissione, può ricevere più richieste di informazioni dalle autorità.

Le icone UE per l’etichetta

Per l’etichetta visibile la Commissione ha messo a disposizione un insieme di icone UE per i contenuti generati dall’IA, parte della sezione del codice dedicata ai deployer e utilizzabili liberamente. Le varianti distinguono il contenuto interamente generato dall’IA da quello creato da persone e poi modificato in parte; nei test con gli utenti l’icona ha funzionato meglio accompagnata da un’etichetta di testo. L’uso delle icone è facoltativo: l’obbligo è dichiarare in modo chiaro e distinguibile, non usare un simbolo preciso.

Eccezioni, uso personale e sanzioni

Le eccezioni dell’art. 50 sono poche e circoscritte: le opere manifestamente artistiche, gli usi autorizzati dalla legge per perseguire reati e, fuori dall’articolo, l’uso puramente personale delle persone fisiche. Al di fuori di questi casi gli obblighi sono pieni e i massimi delle sanzioni sono quelli dell’art. 99, con un criterio più favorevole per le imprese più piccole.

Opere artistiche, satiriche e di finzione

Se un deepfake fa parte di un’opera o di un programma manifestamente artistico, creativo, satirico o di finzione, l’obbligo si riduce a rivelare la presenza del contenuto generato in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera: una nota iniziale, una didascalia, la descrizione. L’eccezione non autorizza a nascondere la natura del contenuto. Nella nostra lettura, un video satirico diffuso fuori contesto, che il pubblico non riconosce come tale, può tornare a essere un deepfake da dichiarare.

Uso personale: quando l’AI Act non si applica

Le persone fisiche che usano l’IA in un’attività puramente personale e non professionale restano fuori dagli obblighi dei deployer: lo prevede l’art. 2, paragrafo 10, dell’AI Act. La Commissione porta proprio l’esempio di chi genera deepfake e li diffonde sui social a titolo personale. Se l’attività procura regolarmente un vantaggio economico, o si svolge in un contesto imprenditoriale o professionale, diventa professionale e la persona è un deployer a tutti gli effetti.

L’esclusione dall’AI Act non rende lecito tutto. In Italia la legge 132/2025 ha introdotto nel codice penale l’art. 612-quater: chi cagiona un danno ingiusto a una persona «cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso» immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a ingannare sulla loro genuinità è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio o se è commesso contro una persona incapace, per età o per infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni. Il quadro completo è nell’articolo sul reato di deepfake e la legge 132/2025.

Sanzioni, PMI e autorità italiane

Per la violazione degli obblighi di trasparenza dell’art. 50 l’AI Act fissa sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (art. 99, paragrafo 4). Per le PMI, comprese le start-up, vale invece l’importo più basso fra percentuale e cifra fissa (art. 99, paragrafo 6); il Regolamento (UE) 2026/1744 ha esteso lo stesso criterio alle piccole imprese a media capitalizzazione (art. 99, paragrafo 6-bis), una qualifica che dipende da definizioni formali e va verificata caso per caso. L’art. 99 fissa i massimi che gli Stati membri devono prevedere; il regime nazionale di dettaglio dipende dall’attuazione in Italia. Il decreto legislativo su autorità e sanzioni previsto dall’art. 24 della legge 132/2025 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, con massimi inferiori a quelli del regolamento secondo il comunicato del Governo; alla data di questo aggiornamento non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il controllo spetta soprattutto alle autorità nazionali di vigilanza del mercato. In Italia l’art. 20 della legge 132/2025 designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale: all’ACN spetta la vigilanza, comprese ispezioni e sanzioni, mentre per i soggetti vigilati restano competenti Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. L’Ufficio per l’IA interviene in particolare quando il sistema e il modello per finalità generali su cui si basa sono dello stesso fornitore.

Perché l’etichetta non basta a dimostrare cosa è autentico

L’etichetta dell’art. 50 dice che cosa è sintetico; non dimostra che cosa è autentico. Un file senza marcatura non è per questo reale: la marcatura può mancare perché il sistema che lo ha generato non vi è ancora tenuto, fino al 2 dicembre 2026, perché l’output rientra in un’esclusione, perché lo strumento non rispetta l’obbligo o la marcatura è stata rimossa, oppure perché si è persa lungo la catena di condivisione, dato che social network e app di messaggistica di solito eliminano i metadati al caricamento. Dimostrare che una foto, un video o un documento sono autentici richiede una prova costruita al momento dell’acquisizione.

Le organizzazioni usano TrueScreen per certificare alla fonte foto, video e documenti con metodologia forense, così che di ciò che pubblicano si possano verificare data e integrità accanto alle etichette richieste dall’art. 50. La metodologia comprende l’acquisizione forense del contenuto in un ambiente controllato, la verifica dei dati acquisiti, un report tecnico che un terzo può leggere e controllare in autonomia e, per ultima, la certificazione con sigillo digitale ufficiale e marca temporale qualificata, riconosciuti internazionalmente e con valore legale: è la certificazione alla fonte, che sigilla il file insieme al processo con cui è stato acquisito.

Quando il contenuto esiste già e non può più essere protetto alla fonte, TrueScreen integra nei propri processi il rilevamento dei deepfake, disponibile su tutti i piani e oggi raggiungibile nel Forensic Browser, insieme ad altre verifiche: restituisce un grado di confidenza, non una prova. Tra le altre verifiche c’è la lettura delle dichiarazioni presenti nel file: il visualizzatore gratuito delle Content Credentials mostra se un file porta un manifest C2PA e che cosa dichiara, compreso l’eventuale uso di IA generativa, e chiarisce anche il limite opposto, perché l’assenza di Content Credentials significa soltanto che nel file non c’è alcuna dichiarazione.

Si pensi a una redazione che pubblica un’inchiesta basata su video testimonianze certificate con TrueScreen e, nello stesso articolo, una ricostruzione grafica generata con l’IA. L’etichetta dell’art. 50 si applica alla ricostruzione, mentre le testimonianze portano una certificazione di cui lettore, autorità o giudice possono verificare data e integrità: chi guarda distingue così ciò che è stato acquisito con metodo forense e può essere verificato da ciò che è generato e dichiarato. Che cosa la trasparenza dell’AI Act non può garantire da sola è approfondito nell’analisi sull’autenticità dei contenuti oltre l’AI Act.

In conclusione

L’art. 50 dell’AI Act non chiede di etichettare tutto: chiede ai fornitori di rendere riconoscibili i chatbot e di marcare gli output generati, e ai deployer di dichiarare i deepfake e i testi di interesse pubblico che nessuno ha rivisto assumendone la responsabilità editoriale. Con le linee guida del 20 luglio, il codice di buone pratiche e la scadenza del 2 dicembre 2026 per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto, il perimetro è ormai definito. Resta fuori dal perimetro la domanda opposta, cioè come dimostrare che un contenuto è autentico: a quella risponde una certificazione costruita al momento dell’acquisizione, non un’etichetta.

FAQ sull’art. 50 dell’AI Act

Chi deve etichettare i contenuti generati dall’IA secondo l’art. 50?

I fornitori di sistemi generativi devono marcare gli output in un formato leggibile dalla macchina (art. 50, par. 2). I deployer, cioè chi usa l’IA sotto la propria autorità in un’attività professionale, devono dichiarare in modo visibile i deepfake e i testi su questioni di interesse pubblico non sottoposti a revisione umana con responsabilità editoriale (par. 4). Le persone fisiche che usano l’IA in un’attività puramente personale e non professionale sono escluse (art. 2, par. 10).

I contenuti generati prima del 2 agosto 2026 vanno etichettati?

No. Le domande e risposte della Commissione europea sull’art. 50, pubblicate il 24 luglio 2026, precisano che i contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati a ritroso, pur incoraggiando i deployer a farlo quando possibile. Per i contenuti generati prima e pubblicati dopo quella data vale la lettura prudente illustrata nella sezione sulle scadenze.

Bisogna dichiarare gli articoli scritti con l’intelligenza artificiale?

Dipende dal contenuto e dal controllo editoriale. L’art. 50, paragrafo 4, chiede di dichiarare i testi generati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, ma l’obbligo cade se il testo passa da una revisione umana o da un controllo editoriale e qualcuno ne detiene la responsabilità editoriale. Secondo la Commissione, la sola correzione ortografica o grammaticale non conta come revisione.

Cosa cambia il 2 dicembre 2026 per l’art. 50?

Il 2 dicembre 2026 termina il periodo transitorio introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1744 per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026: da quella data anche i loro fornitori devono marcare gli output in un formato leggibile dalla macchina (AI Act, art. 111, par. 4). Gli altri obblighi dell’art. 50, compresa l’etichettatura dei deepfake da parte dei deployer, si applicano già dal 2 agosto 2026.

Cosa prevede l’AI Act per i deepfake?

Il deepfake è un’immagine, un audio o un video generato o manipolato dall’IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e apparirebbe falsamente autentico (art. 3, punto 60, AI Act). Chi lo pubblica in un’attività professionale deve dichiararlo in modo chiaro al più tardi alla prima esposizione. Per le opere manifestamente artistiche o satiriche basta una dichiarazione che non ostacoli la fruizione dell’opera.

Fonti e verifiche

Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.

Fonti normative e documenti della Commissione europea citati nell’approfondimento, con tipo, data e uso
Fonte Tipo Dati Per che cosa è citata
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 Norma 13/06/2024 Obblighi di trasparenza di fornitori e deployer, eccezioni, modalità dell’informazione, codici (par. 7)
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 2, par. 10 Norma 13/06/2024 Esclusione dell’uso personale non professionale
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 3, punti 3, 4 e 60 Norma 13/06/2024 Definizioni di fornitore, deployer e deepfake
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 99 Norma 13/06/2024 Massimi delle sanzioni (par. 4), PMI (par. 6), piccole imprese a media capitalizzazione (par. 6-bis)
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 111, par. 4 Norma 13/06/2024, modificato nel 2026 Termine del 2 dicembre 2026 per la marcatura dei sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA) Norma 08/07/2026, in vigore dal 27/07/2026 Termine del 2 dicembre 2026, nuovo art. 50, par. 7, art. 99, par. 6-bis, considerando 41 sui codici
Commissione europea, entrata in vigore dell’Omnibus sull’IA (Reg. UE 2026/1744) Documento 27/07/2026 Entrata in vigore del Digital Omnibus e nuove date per i sistemi ad alto rischio
Commissione europea, linee guida sugli obblighi di trasparenza dell’art. 50 Documento 20/07/2026 Perimetro di chatbot, marcatura, deepfake ed esclusioni
Commissione europea, domande e risposte sull’art. 50 Documento 24/07/2026 Revisione umana e controllo editoriale, uso personale, assenza di obbligo retroattivo, vigilanza
Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA Documento 10/06/2026 Struttura del codice, sezioni per fornitori e deployer, adesione volontaria
Commissione europea, parere sulla valutazione del codice di buone pratiche Documento 08/07/2026 Adeguatezza per l’art. 50, par. 2, 4 e 5; l’adesione non è prova conclusiva
Commissione europea, icone UE per l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA Documento 2026 Icone facoltative per l’etichetta dei deployer
Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 20 Norma 23/09/2025 AgID e ACN autorità nazionali per l’IA
Codice penale, art. 612-quater (introdotto dalla L. 132/2025, art. 26) Norma in vigore dal 10/10/2025 Reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’IA, procedibilità
Dipartimento per gli Affari europei, Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 Documento 04/08/2026 Approvazione definitiva dei decreti legislativi attuativi dell’art. 24 L. 132/2025 (autorità e sanzioni)
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Redazione TrueScreen

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