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Come denunciare una truffa online: dove presentare la denuncia, quali prove servono e come certificarle prima

Querela, canali, rimborsi bancari e prove: cosa fare, in quale ordine e con quali scadenze dopo una truffa subita su internet.

Redazione TrueScreenPubblicato il 12 minuti di lettura

Per denunciare una truffa online la vittima presenta querela alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto, come prevede l’articolo 124 del codice penale. Non esiste un modulo obbligatorio: la querela si detta in ufficio o si consegna scritta, con il racconto dei fatti e le prove raccolte. Dal 15 giugno 2026 la Polizia di Stato ha aperto il portale Denunce online, con accesso tramite SPID o CIE, ma il servizio è sperimentale, funziona solo in alcuni uffici del Lazio e la pre-denuncia va firmata di persona entro 48 ore. Accanto alla querela va avvisata subito la banca, perché il rimborso delle operazioni non autorizzate si chiede a lei e non alla polizia. Le prove vanno fissate prima: annunci, profili e chat spariscono in pochi giorni.

In breve

  • La querela per truffa va presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.), anche per la truffa commessa a distanza, che resta procedibile a querela (art. 640 c.p., L. 90/2024).
  • Il portale Denunce online della Polizia di Stato, attivo dal 15/06/2026 con SPID o CIE, accetta pre-denunce solo in alcuni uffici del Lazio, da formalizzare di persona entro 48 ore; la segnalazione sul Commissariato di P.S. online non vale come querela.
  • Le operazioni non autorizzate si contestano alla banca entro 13 mesi dall’addebito e vanno rimborsate entro la giornata operativa successiva (d.lgs. 11/2010, artt. 9 e 11); il bonifico disposto dalla vittima ingannata è un’operazione autorizzata.
  • Uno screenshot fatto quando l’annuncio o la chat sono già spariti non si può confrontare con l’originale ed è contestabile (art. 2712 c.c.; art. 234 c.p.p.).
  • Annunci, siti, chat ed email vanno acquisiti alla fonte e certificati con sigillo digitale e marca temporale qualificata prima di presentare la querela.

27.085

casi di criminalità economico-finanziaria online trattati dalla Polizia Postale nel 2025

Polizia di Stato, dati 2025

269 mln €

somme sottratte con truffe online e frodi informatiche nel 2025, +17,4% sul 2024

Elaborazione FABI su dati della Polizia Postale, ANSA, 24/09/2026

13 mesi

tempo massimo per contestare alla banca un’operazione non autorizzata

d.lgs. 11/2010, art. 9

Nel 2025 la Polizia Postale ha trattato 27.085 casi di criminalità economico-finanziaria online (Polizia di Stato, dati 2025). Le somme sottratte con truffe online e frodi informatiche sono salite a 269 milioni di euro, il 17,4% in più del 2024, secondo l’elaborazione della FABI su dati della Polizia Postale riportata dall’ANSA il 24 settembre 2026. A parità di casi, cresce quanto si perde in ciascuno, e chi deve denunciare una truffa online ha davanti tre scadenze che corrono insieme: la querela, la contestazione alla banca e il tempo, molto più breve, in cui le tracce del truffatore restano online.

Come si denuncia una truffa online: denuncia o querela, e entro quando

Una truffa online si denuncia quasi sempre con una querela, cioè con l’atto con cui la persona offesa chiede che il colpevole venga punito, e la querela va presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto. Anche quando la legge prevede che si proceda d’ufficio, presentare querela entro i tre mesi è la scelta che non lascia scoperti.

Denuncia o querela: la differenza che conta

La denuncia è l’atto con cui chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, mentre la querela è la dichiarazione con cui chi ha subito il reato chiede che si proceda contro il responsabile (Ministero della Giustizia). La truffa è di regola punibile solo a querela (art. 640 c.p.), e senza querela il procedimento si ferma.

Il termine di tre mesi e da quando decorre

La querela per truffa va presentata entro tre mesi dal giorno in cui la vittima ha notizia del fatto che costituisce il reato, come stabilisce l’articolo 124 del codice penale. Sono tre mesi di calendario, non novanta giorni, e secondo la giurisprudenza il termine decorre da quando la persona offesa ha conoscenza certa del fatto: non dalla data del pagamento, quindi, ma dal momento in cui capisce di essere stata raggirata, per esempio quando il pacco non arriva e il venditore smette di rispondere. La regola vale anche per la truffa commessa a distanza con strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore. La legge 28 giugno 2024, n. 90 l’ha resa un’aggravante dell’articolo 640, con la reclusione da uno a cinque anni, ma l’ha lasciata procedibile a querela. Chi rinvia la denuncia per truffa online oltre il terzo mese, sperando nel rimborso, rischia di perdere il diritto di querela.

Quando si procede d’ufficio

La truffa è procedibile d’ufficio se il danno colpisce lo Stato, un ente pubblico o l’Unione europea, oppure se il truffatore approfitta della minorata difesa della vittima, ipotesi aggravata dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48. La frode informatica dell’articolo 640-ter c.p. lo è quando produce un trasferimento di denaro o è commessa con indebito utilizzo dell’identità digitale. Se ricorre un’eccezione lo stabilisce il pubblico ministero, non la vittima.

Dove si presenta la denuncia per una truffa online

La denuncia per una truffa online si presenta in Questura, in un commissariato, a una stazione dei Carabinieri, agli uffici della Polizia Postale oppure direttamente alla Procura della Repubblica. Da casa si prepara la querela e si avvisa la banca, ma nella gran parte d’Italia la firma si mette ancora allo sportello.

In Questura, ai Carabinieri o alla Polizia Postale

Qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria riceve la querela, e per denunciare una truffa online non serve un modulo in PDF: l’agente mette a verbale il racconto, oppure la vittima consegna una querela scritta, con documento d’identità, ricevute dei pagamenti e prove su un supporto da lasciare agli atti. La querela presentata ai Carabinieri vale quanto quella alla Polizia Postale.

Pre-denuncia online e segnalazione: che cosa si può fare dal computer

Dal 15 giugno 2026 la Polizia di Stato accetta pre-denunce online sul portale Denunce online, raggiungibile anche dall’app IO con SPID o CIE. La pre-denuncia riguarda furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico, indebito utilizzo di carte di pagamento e diffamazione online, però non chiude la pratica: va formalizzata entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato. Il servizio è sperimentale ed è attivo solo in alcuni uffici del Lazio, come le Questure di Rieti e Frosinone (Polizia di Stato, 15 giugno 2026). Chi cerca come segnalare una truffa alla Polizia Postale trova invece il modulo “Segnala online” del Commissariato di P.S. online, che nel 2025 ha gestito oltre 94 mila segnalazioni: la pagina stessa avverte però che non accetta querele né denunce, quindi non vale ai fini dei tre mesi.

Banca e piattaforma: rientro delle somme, disconoscimento e chargeback

La denuncia non fa tornare i soldi: il rimborso si chiede alla banca o all’emittente della carta, con un reclamo distinto dalla querela. Per le operazioni non autorizzate, come un addebito fatto con le credenziali rubate dell’home banking, l’articolo 9 del d.lgs. 11/2010 chiede al cliente di contestarle senza indugio e comunque entro 13 mesi dall’addebito, e la banca deve rimborsare entro la fine della giornata operativa successiva, salvo provare dolo o colpa grave del cliente (Banca d’Italia). Se lo strumento di pagamento è stato smarrito, rubato o sottratto, può restare a carico del cliente una franchigia fino a 50 euro (art. 12). Il bonifico disposto dalla vittima ingannata è invece un’operazione autorizzata e, di regola, resta fuori dal rimborso automatico. Per i pagamenti con carta esiste lo storno, il chargeback, che secondo la Banca d’Italia non nasce dalle norme sui pagamenti ma dalle regole del circuito, in genere entro 120 giorni dall’addebito.

Se la banca respinge il reclamo o non risponde, si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo. Dal 9 ottobre 2025 la banca che non esegue correttamente la verifica del beneficiario di un bonifico risponde verso chi paga (Reg. UE 2024/886).

Quali prove servono per denunciare una truffa online

Per denunciare una truffa online servono le prove del contatto, del raggiro e del pagamento: l’annuncio o il sito, le conversazioni, le ricevute con IBAN e identificativo dell’operazione, e una cronologia scritta dei fatti. Ogni tipo di truffa lascia tracce diverse, e le prime a sparire sono quasi sempre quelle pubblicate dal truffatore.

Prove da raccogliere per tipo di truffa online, dove si perdono per prime e guida di approfondimento
Tipo di truffa Prove da raccogliere Dove si perdono Link alla guida
Acquisto su sito o marketplace annuncio, profilo del venditore, chat, ricevuta annuncio rimosso dopo l’incasso truffa sugli annunci dei marketplace
Truffa sentimentale profilo, conversazioni, richieste di denaro profilo cancellato alle prime domande romance scam
Trading o falsi investimenti pagine della piattaforma, chat con il finto consulente, bonifici sito del falso broker che cambia indirizzo truffa trading online
Casa vacanze inesistente annuncio, foto, messaggi, ricevuta della caparra annuncio cancellato prima dell’arrivo truffa della casa vacanze
Phishing, SMS falsi della banca, siti clone messaggio ricevuto, pagina clone, movimenti contestati sito clone online per poche ore phishing e siti clone
IBAN cambiato in fattura email originale con intestazioni, fattura, bonifico casella del fornitore ripulita truffa dell’IBAN cambiato in fattura
Pagamento chiesto da un account violato messaggi dall’account del conoscente, pagamento account recuperato, chat cancellata richiesta di pagamento da un account compromesso
Documento falso documento ricevuto, email di invio sito dell’emittente fittizio chiuso fideiussione falsa
  1. Bloccare le carte e avvisare la banca

    La prima telefonata va alla banca, per bloccare lo strumento e contestare gli addebiti: dopo il blocco il cliente non risponde delle perdite successive.

  2. Acquisire l’annuncio o il sito prima che spariscano

    Annuncio, profilo del venditore e sito del falso negozio vanno acquisiti come pagina web completa, con indirizzo, data e ora, prima di segnalarli alla piattaforma.

  3. Certificare chat ed email

    Il truffatore sposta quasi sempre la conversazione su chat WhatsApp o Telegram e può cancellarla per tutti: va acquisita per intero, con mittente e date, come le email ricevute.

  4. Salvare ricevute ed estratti conto

    Ricevute ed estratti conto devono riportare IBAN del beneficiario, importo, data e identificativo dell’operazione.

  5. Scrivere la cronologia dei fatti

    Il racconto datato va dal primo contatto alla scoperta della truffa. Per le registrazioni dello schermo serve sapere come allegare un video alla querela.

Perché gli screenshot fatti dopo indeboliscono la denuncia

Uno screenshot è una riproduzione informatica: nel processo civile fa piena prova dei fatti che rappresenta solo se la persona contro cui viene prodotto non ne disconosce la conformità, come stabilisce l’articolo 2712 del codice civile. Nel processo penale lo screenshot entra come documento, ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale, e il giudice lo valuta liberamente insieme al resto. Uno screenshot fatto quando l’annuncio è già stato rimosso o la chat cancellata non si può più confrontare con l’originale, e proprio per questo diventa contestabile. La difesa può sostenere che l’immagine sia stata ritagliata o modificata, e senza la pagina di partenza manca il termine di paragone. Un’immagine presa dalla galleria del telefono non dice da quale dispositivo proviene, a che ora è stata fatta né se il file è stato ritoccato. Screenshot raccolti a giorni di distanza restano un indizio utile, ma debole come prova.

Per sapere quando uno screenshot è ammesso in tribunale conta l’integrità dimostrabile. Chi deve ancora raccogliere le prove può farlo con TrueScreen prima di andare in Questura: l’acquisizione certificata sostituisce la serie di screenshot che l’altra parte potrebbe contestare.

Prove digitali certificate per il contenzioso

Caso d'uso

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Annunci, chat ed email acquisiti alla fonte con sigillo digitale e marca temporale qualificata, pronti per la denuncia e per la causa civile.

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Come si certificano le prove di una truffa online prima di presentarle

TrueScreen acquisisce alla fonte l’annuncio, il sito, la chat e le email della truffa con una metodologia forense e le certifica, così la prova resta verificabile anche se il truffatore cancella tutto. Durante l’acquisizione registra il contesto (dispositivo, data, ora, indirizzo della pagina), calcola l’hash di ogni file e chiude il pacchetto con sigillo digitale ufficiale e marca temporale qualificata, riconosciuti internazionalmente. Certificato prima della denuncia, il materiale che il truffatore può cancellare diventa una prova certificata, incontestabile quanto a integrità, data e ora. La metodologia segue le linee guida ISO/IEC 27037 su identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle prove digitali e fissa la provenienza digitale di ogni elemento. Ogni certificazione produce un pacchetto con i file originali, un report in PDF e i report JSON e XML sigillati, che si verifica anche senza TrueScreen e si allega alla querela o al reclamo alla banca.

Chat WhatsApp, Telegram e SMS: l’app

L’app TrueScreen certifica una conversazione WhatsApp, Telegram o SMS registrando lo schermo mentre la si scorre, con mittente, data e contenuti nel loro contesto.

Annunci, siti e posta via web: il Forensic Browser

Il Forensic Browser è l’applicazione per macOS e Windows che acquisisce annunci, profili, siti e la posta aperta nel browser; su WhatsApp Web registra anche il traffico di rete.

Email: la certificazione dal Portal

La certificazione e-mail di TrueScreen acquisisce il messaggio con intestazioni e allegati così come è arrivato, e ne fissa contenuto, data e ora.

Due casi: la caparra per una casa inesistente e l’IBAN del fornitore

Una famiglia versa la caparra per un appartamento al mare e il proprietario sparisce: prima di segnalare l’annuncio lo acquisisce con il Forensic Browser, certifica dall’app la chat su WhatsApp e porta il pacchetto alla querela. Una microimpresa paga una fattura del solito fornitore con un IBAN diverso: certifica l’email ricevuta, intestazioni comprese, prima che la casella venga ripulita, e la allega al reclamo e alla querela.

In conclusione

Dopo una truffa online il tempo lavora contro la vittima su tre fronti: i tre mesi per la querela, i tredici mesi per contestare l’addebito alla banca e i pochi giorni in cui annunci, profili e chat restano consultabili. Il terzo è il più corto, e per questo le prove vanno acquisite e certificate prima di presentarsi allo sportello, non dopo. Ogni tipo di truffa ha le sue tracce da mettere al sicuro: le guide dedicate a annunci dei marketplace, romance scam, trading online, casa vacanze, phishing e siti clone, richieste di pagamento da account compromessi e fideiussioni false spiegano quali sono e come conservarle.

FAQ: come denunciare una truffa online

Cosa devo fare se sono stato truffato online?

Chi è stato truffato online deve bloccare subito carte e credenziali, acquisire annuncio, profilo e conversazioni, e presentare querela entro tre mesi dalla notizia del fatto, come prevede l’articolo 124 del codice penale. Il rimborso delle operazioni non autorizzate si chiede alla banca con un reclamo distinto, entro 13 mesi dall’addebito.

Si può denunciare una truffa online senza prove?

Sì, si può denunciare una truffa online anche senza prove complete: per il Ministero della Giustizia la querela è la dichiarazione con cui la persona offesa chiede che si proceda contro il colpevole, e le prove le cercheranno le indagini. Annunci e chat certificati prima della querela danno però agli investigatori un punto di partenza che altrimenti sparisce.

La truffa online è procedibile d’ufficio?

Di regola no. La truffa commessa a distanza con strumenti informatici, aggravante introdotta dalla legge 90/2024 nell’articolo 640 del codice penale, resta punibile a querela. Si procede d’ufficio in ipotesi precise, come la minorata difesa della vittima o la frode informatica dell’articolo 640-ter che produce un trasferimento di denaro.

La banca rimborsa i soldi persi con una truffa online?

Secondo il d.lgs. 11/2010, la banca rimborsa le operazioni non autorizzate entro la fine della giornata operativa successiva, salvo dolo o colpa grave del cliente, se contestate entro 13 mesi dall’addebito. Il bonifico disposto dalla vittima ingannata è invece un’operazione autorizzata.

Come si conservano le prove di una truffa online prima di denunciare?

Le prove di una truffa online si conservano acquisendole alla fonte prima che il truffatore le cancelli. TrueScreen certifica le chat dall’app, annunci e siti con il Forensic Browser e le email con la certificazione dedicata, con hash, sigillo digitale e marca temporale qualificata, in un pacchetto verificabile anche senza TrueScreen.

Fonti e verifiche

Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.

Fonti citate nella guida su come denunciare una truffa online, con tipo, data e motivo della citazione
Fonte Tipo Data Per che cosa è citata
Polizia di Stato, Sicurezza cibernetica: i dati 2025 della Polizia postale Indagine gennaio 2026 27.085 casi di criminalità economico-finanziaria online e oltre 94 mila segnalazioni nel 2025
ANSA, Fabi: sale il bottino delle truffe online nel 2025 Indagine 24/09/2026 269 milioni di euro sottratti nel 2025 (+17,4%), elaborazione FABI su dati della Polizia Postale
Ministero della Giustizia, Denuncia, esposto, querela Documento pagina istituzionale Definizioni di denuncia e querela
Codice penale, art. 640 (Truffa) Norma vigente al 24/09/2026 Procedibilità a querela e ipotesi d’ufficio
Codice penale, art. 124 (Termine per proporre la querela) Norma vigente Termine di tre mesi dalla notizia del fatto
Legge 28 giugno 2024, n. 90 Norma 28/06/2024 Aggravante della truffa commessa a distanza (art. 640 c. 2 n. 2-ter c.p.)
Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 Norma 11/04/2025 Truffa con minorata difesa (art. 640 c. 3 c.p.), procedibile d’ufficio
Codice penale, art. 640-ter (Frode informatica) Norma vigente Procedibilità d’ufficio con trasferimento di denaro o indebito utilizzo dell’identità digitale
Polizia di Stato, portale Denunce online Documento 15/06/2026 Pre-denuncia online con SPID o CIE
Polizia di Stato, Denunce online: attivo il nuovo servizio Documento 15/06/2026 Reati ammessi, formalizzazione entro 48 ore, uffici sperimentali del Lazio
Commissariato di P.S. online, Segnala online Documento consultata 24/09/2026 La segnalazione non accetta querele né denunce
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, art. 9 Norma vigente Contestazione delle operazioni non autorizzate entro 13 mesi dall’addebito
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, art. 12 Norma vigente Franchigia fino a 50 euro per strumento smarrito, rubato o sottratto
Banca d’Italia, Operazioni di pagamento non autorizzate? Documento consultata 24/09/2026 Rimborso entro la giornata operativa successiva, salvo dolo o colpa grave
Banca d’Italia, FAQ sui pagamenti per acquisti online Documento consultata 24/09/2026 Chargeback come regola contrattuale del circuito, in genere entro 120 giorni
Arbitro Bancario Finanziario, L’ABF in parole semplici Documento consultata 24/09/2026 Reclamo preventivo e ricorso entro 12 mesi
Regolamento (UE) 2024/886, art. 5c Norma 2024, obbligo dal 09/10/2025 Verifica del beneficiario dei bonifici e responsabilità della banca
Codice civile, art. 2712 (Riproduzioni meccaniche) Norma vigente Valore probatorio dello screenshot se non disconosciuto

Certificare le prove prima della querela

Annunci, siti, chat ed email acquisiti alla fonte con metodologia forense, sigillo digitale ufficiale e marca temporale qualificata, riconosciuti internazionalmente: un pacchetto da allegare alla querela e al reclamo alla banca.

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Redazione TrueScreen

Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.