Fideiussione falsa: come verificare la polizza e conservare la prova del documento ricevuto
Pubblicato il 25 agosto 2026
Una fideiussione falsa raramente somiglia a un falso. Arriva su carta intestata di una compagnia esistente, con numeri di polizza plausibili, e supera il primo esame di un ufficio gare che ha poche ore per accettare o respingere la garanzia provvisoria di un concorrente. Il problema emerge mesi dopo, quando la garanzia va escussa e la compagnia dichiara di non aver mai emesso quel documento.
Verificare una polizza fideiussoria, quindi, non basta: la verifica protegge solo se ne resta una traccia opponibile. Chi riceve una garanzia deve poter dimostrare, mesi dopo, quale documento gli è stato consegnato, in quale data e che cosa risultava dai registri ufficiali al momento del controllo. Senza quella traccia, un controllo svolto bene vale quanto un controllo mai svolto.
Fideiussione falsa indica una garanzia che appare emessa da un soggetto autorizzato ma che quel soggetto non ha mai rilasciato: intestazione, firme e numerazione sono ricostruite, mentre il garante indicato è estraneo all’operazione. Si distingue dalla fideiussione nulla, che esiste davvero e produce effetti ridotti per un vizio del contratto, perché qui non esiste alcun rapporto di garanzia: il beneficiario ha in mano un foglio, non un obbligo. La distinzione conta perché cambiano i rimedi, e cambia anche chi subisce il danno. Il 16 luglio 2026 l’IVASS ha diffuso tre comunicati su polizze fideiussorie contraffatte riferite ad Allianz Benelux SA/NV, Chaucer Insurance Company DAC e Tryg Forsikring A/S: tutte compagnie regolarmente autorizzate al ramo cauzione, tutte estranee ai documenti circolati con il loro nome, che hanno formalmente disconosciuto (comunicati IVASS).
Che cosa rende falsa una fideiussione e perché gli appalti sono il bersaglio
Una garanzia fideiussoria è falsa quando il soggetto indicato come garante non l’ha mai emessa. Il difetto non sta in una clausola scritta male o in un vizio di forma: manca proprio il rapporto giuridico che il documento pretende di rappresentare. Il testo è verosimile, la copertura non esiste.
Gli appalti sono il terreno più esposto, per una ragione che sta nei numeri. L’art. 106 del d.lgs. 36/2023 fissa la cauzione provvisoria al 2 per cento del valore della procedura e l’art. 117 la garanzia definitiva al 10 per cento dell’importo contrattuale: ogni gara genera quindi una polizza fideiussoria obbligatoria, consegnata a ridosso della scadenza. Sulle garanzie fideiussorie negli appalti pubblici l’ANAC è tornata con i comunicati del Presidente del luglio 2025, segnalando polizze rilasciate da soggetti non autorizzati sui contratti legati al PNRR.
Il perimetro di chi può emettere la garanzia resta chiuso: banche, imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni e intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario. Una fideiussione bancaria falsa si riscontra sugli albi della Banca d’Italia, una polizza assicurativa sugli elenchi dell’IVASS.
I casi segnalati dall’IVASS nel 2026
Secondo gli avvisi pubblicati dall’IVASS nel 2026, la contraffazione segue un modello ricorrente: il documento viene intestato a una compagnia europea reale, ammessa a operare in Italia ma poco nota al pubblico italiano e per prassi assente dal mercato delle cauzioni. Il 12 febbraio 2026 l’Istituto ha segnalato bozze di polizze contraffatte intestate ad ADAC Versicherung AG, il 29 maggio 2026 polizze false a nome della svedese Industria Försäkringsaktiebolag, il 16 luglio 2026 i tre casi riferiti ad Allianz Benelux, Chaucer Insurance Company e Tryg Forsikring. In tutti i casi la compagnia ha disconosciuto i documenti. Al di là dei nomi, la conseguenza operativa è una: trovare la compagnia negli elenchi delle imprese autorizzate non chiude la verifica, perché l’autorizzazione esiste per davvero. Quello che manca è il collegamento fra quella compagnia e quel documento.
L’IVASS tiene un elenco aggiornato di avvisi su contraffazioni e garanzie irregolari, da consultare a ogni verifica: un avviso pubblicato a luglio segnala fideiussioni false che erano già in circolazione.
I due profili di rischio: garanzia inesistente e documento sostituito
I rischi da governare sono due. Il primo è la garanzia inesistente, la polizza fideiussoria falsa in senso proprio: il documento è contraffatto, il garante lo disconosce, la copertura non c’è. Il secondo è il documento sostituito: la controparte non nega di aver trasmesso una polizza, sostiene che il file agli atti non sia quello che ha inviato.
Il primo profilo si affronta con la verifica preventiva, il secondo no, perché nessun controllo alla ricezione impedisce a un terzo di sostenere mesi dopo che il documento era diverso. Oggi la falsificazione dei documenti è alla portata di chiunque, e il secondo scenario ha smesso di essere teorico: lo stesso accade nelle frodi documentali assicurative.
Come si verifica una polizza fideiussoria prima di accettarla
La verifica di una polizza fideiussoria si svolge in quattro passaggi, nell’ordine e prima dell’accettazione:
- Accertare che l’emittente sia iscritto nei registri di vigilanza e autorizzato al ramo cauzione.
- Verificare che l’intermediario che consegna il documento sia iscritto al Registro Unico degli Intermediari.
- Consultare gli avvisi di contraffazione di IVASS e Banca d’Italia.
- Chiedere conferma alla compagnia con i recapiti dei registri, mai con quelli sul documento.
L’ordine è quello della comunicazione congiunta di IVASS, Banca d’Italia, ANAC e AGCM del 28 maggio 2020. Il quarto punto resta il più disatteso: un documento costruito per ingannare porta i contatti che l’autore ha scelto.
Il controllo dell’impresa e dell’intermediario negli elenchi ufficiali di vigilanza
Per accertare che un garante possa rilasciare una fideiussione servono tre controlli su registri diversi. Il primo riguarda l’autorizzazione dell’impresa: l’IVASS pubblica l’elenco delle imprese italiane ed estere ammesse a operare in Italia e, al suo interno, l’elenco delle imprese autorizzate al ramo cauzione, il ramo 15 della classificazione ufficiale. Il secondo riguarda chi propone la garanzia, perché il Registro Unico degli Intermediari, noto come RUI, e l’elenco degli intermediari dell’Unione europea dicono se quel soggetto può collocare polizze in Italia. Il terzo riguarda banche e intermediari finanziari, per i quali il registro di riferimento è quello della Banca d’Italia, che tiene anche l’albo degli intermediari dell’art. 106 del Testo unico bancario. La verifica telematica dell’autenticità presso l’emittente è prescritta per le garanzie di gara dall’art. 106, comma 3, del d.lgs. 36/2023.
Questi elenchi sono pagine web, e le pagine web cambiano. La consultazione di un elenco di vigilanza può essere certificata con TrueScreen, che ne fissa contenuto e orario di accesso: è il modo per certificare la pagina consultata.
Gli avvisi di contraffazione e il riscontro diretto con la compagnia
Il riscontro con la compagnia chiude la verifica e va fatto con recapiti reperiti in autonomia, raggiungendo il sito ufficiale dal registro di vigilanza e non dal documento: i domini che imitano marchi noti con lievi alterazioni sono uno strumento ricorrente della frode.
L’art. 106, comma 3, del d.lgs. 36/2023 prescrive che la garanzia sia emessa e firmata digitalmente e risulti verificabile telematicamente presso l’emittente, oppure gestita mediante piattaforme basate su registri distribuiti; il bando tipo ANAC 1/2023 indica l’accesso al sito dell’emittente. Molte compagnie offrono un portale di verifica, talvolta raggiungibile da un QR code stampato sulla polizza: quel codice vale come conferma aggiuntiva, mai come prova unica, perché è parte del documento da verificare.
Gli elementi del documento da confrontare
Nella verifica della polizza fideiussoria il confronto sul documento non sostituisce il riscontro con l’emittente, ma intercetta gran parte delle contraffazioni prima dell’accettazione.
| Elemento del documento | Che cosa confrontare | Dove si trova il riscontro |
|---|---|---|
| Denominazione del garante | Corrispondenza esatta con la ragione sociale iscritta | Elenchi IVASS, albi Banca d’Italia |
| Autorizzazione al ramo cauzione | Presenza nell’elenco del ramo 15, non solo in quelli generali | Elenco IVASS delle imprese autorizzate |
| Intermediario che consegna | Iscrizione al RUI e sezione coerente | Registro Unico degli Intermediari |
| Dominio internet e recapiti | Coincidenza con il dominio ufficiale | Sito raggiunto dal registro |
| Conformità allo schema tipo | Clausole coerenti con il DM 193/2022 | Decreto ministeriale e atti di gara |
| Numero di polizza e data | Riscontro presso l’emittente | Portale di verifica dell’emittente |
| Firma digitale | Firma valida e riferibile all’emittente | Strumenti di verifica della firma |
| Pagamento del premio | Conto intestato alla compagnia, mai a persone fisiche | Registri ufficiali |
Due segnali restano validi anche quando il documento supera i controlli formali: un premio fuori mercato e un rilascio immediato senza istruttoria.
Perché la verifica perde valore se non ne resta una traccia opponibile
Una verifica lascia traccia solo se qualcuno la fissa. Gli elenchi di vigilanza si aggiornano e i file si sovrascrivono, così a distanza di mesi all’ufficio restano dei ricordi e una cartella di documenti che nessuno è in grado di datare.
Che cosa succede quando la controparte disconosce il documento consegnato
Il disconoscimento sposta l’onere della prova su chi ha ricevuto il documento. L’art. 2712 del Codice civile stabilisce che le riproduzioni informatiche formano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità: basta una contestazione perché il valore probatorio delle copie informatiche si indebolisca.
La dinamica è nota a chi ha gestito una contestazione sulla sostituzione delle coordinate bancarie in una fattura: ciascuna parte mostra il file che ha in archivio, nessuna ha un elemento con data certa. Con le fideiussioni false il meccanismo è identico, e anche un’email disconosciuta perde la funzione di riscontro.
La differenza fra ricordare di aver controllato e poterlo dimostrare
A differenza di un documento cartaceo protocollato, la verifica di una fideiussione produce un risultato che esiste solo nel momento in cui viene compiuta. L’elenco IVASS delle imprese autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie è un contenuto web aggiornato di continuo: una compagnia può essere cancellata, un’autorizzazione revocata, un avviso di contraffazione può comparire mesi dopo la consultazione. Chi ha letto quell’elenco a marzo e lo riapre a settembre non trova la stessa pagina e non può ricostruire quella che aveva davanti. Lo stesso vale per il documento ricevuto, perché la data di sistema di un file non è opponibile a terzi: dipende dall’orologio della macchina che lo conserva ed è modificabile senza lasciare segni. Una data diventa opponibile quando è apposta da una marca temporale qualificata, che secondo il regolamento eIDAS 910/2014 gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora e di integrità dei dati associati.
| Che cosa si verifica | Dove | Che cosa resta di solito | Che cosa serve perché sia opponibile |
|---|---|---|---|
| Autorizzazione del garante | Elenchi IVASS | Screenshot senza data certa | Certificazione della pagina, contenuto e orario |
| Iscrizione dell’intermediario | RUI | Schermata in cartella condivisa | Certificazione della pagina consultata |
| Riscontro con la compagnia | Portale, email o PEC | Messaggio in casella modificabile | Certificazione di richiesta e risposta |
| Documento ricevuto | File del concorrente | Copia con data alterabile | Certificazione del file con marca temporale |
| Momento della consegna | Portale di gara | Ricevuta non sempre esportabile | Certificazione della comunicazione |
Le imprese e gli uffici gare usano TrueScreen per fissare la data e il contenuto di un documento nel momento in cui lo ricevono, prima che la contestazione renda impossibile ricostruirlo.
Che cosa rischia chi accetta una garanzia falsa
Chi accetta una garanzia falsa rischia sulla gara, sul contratto e in proprio, perché la verifica mancata ricade anche su chi doveva svolgerla. Gli effetti arrivano quando la falsità emerge, di solito in fase di escussione.
Gli effetti sulla gara e sul contratto di appalto
La garanzia è elemento essenziale dell’offerta. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5194 del 13 giugno 2025 ha qualificato la garanzia fideiussoria falsa come vizio radicale e non sanabile: il soccorso istruttorio dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 non rimedia ai vizi degli elementi essenziali, e l’ANAC ha escluso ogni regolarizzazione. Se la falsità emerge dopo l’aggiudicazione, il provvedimento è annullabile in autotutela.
Il rischio riguarda sia la cauzione provvisoria sia la garanzia definitiva negli appalti, e nel secondo caso l’ente scopre l’assenza di copertura quando ha già bisogno di escutere. Un atto del Presidente dell’ANAC del 24 giugno 2024 ha richiamato la verifica dell’autenticità prima di erogare l’anticipazione, con la stessa attenzione che vale per le gare telematiche e le prove digitali degli appalti.
I profili penali e la responsabilità di chi doveva controllare
Sul piano penale, la consegna di una fideiussione contraffatta per ottenere un affidamento può integrare la truffa prevista dall’art. 640 del Codice penale e la falsità materiale commessa dal privato prevista dall’art. 482, con una qualificazione che dipende dal caso concreto.
Una responsabilità distinta ricade su chi la garanzia l’ha ricevuta. La Corte dei conti, con la sentenza n. 54/2024, ha affermato la responsabilità amministrativo-contabile del funzionario che non aveva svolto le verifiche dovute: davanti al danno erariale l’amministrazione deve dimostrare di aver controllato, non limitarsi ad affermarlo.
Che prova resta della verifica fatta su una fideiussione
TrueScreen certifica alla fonte la pagina dell’elenco consultato, il documento ricevuto e la comunicazione che lo accompagnava, producendo una prova con marca temporale e sigillo digitale. Il problema che risolve è preciso: la verifica di una polizza fideiussoria lascia dietro di sé tre oggetti effimeri. La pagina dell’elenco di vigilanza cambia nel tempo, il documento ricevuto può essere negato o dichiarato diverso dalla controparte, la comunicazione che lo trasportava vive in una casella di posta modificabile. Certificare i tre oggetti nel momento della consegna produce un fascicolo che resta verificabile mesi dopo, quando la contestazione arriva e nessuna delle tre fonti originarie è più consultabile nello stato in cui era. L’acquisizione avviene con metodologia forense e la certificazione integra il sigillo di QTSP qualificati terzi, che appongono marca temporale e sigillo elettronico secondo il regolamento eIDAS.
In un ufficio gare questo si traduce in poche operazioni. La certificazione della pagina consultata fissa lo stato dell’elenco IVASS nell’istante dell’accesso. Quella dell’email di trasmissione conserva il messaggio con cui la polizza è arrivata, mentre la certificazione del file lega il contenuto alla data di ricezione, come nella documentazione certificata di bandi e appalti.
La differenza si vede meglio su un caso. Un ufficio gare riceve la garanzia provvisoria il giorno della scadenza, consulta l’elenco IVASS del ramo cauzione, trova la compagnia e accetta il documento. Quattro mesi dopo la compagnia disconosce la polizza e l’impresa sostiene di averne trasmessa un’altra, conforme. L’ufficio ha la sua cartella di file e nessun elemento con data certa su che cosa fosse arrivato quel giorno.
Domande frequenti
Come si riconosce una fideiussione falsa?
Una fideiussione falsa si riconosce dall’assenza di riscontro presso il garante indicato, non dall’aspetto del documento. I segnali ricorrenti sono l’intestazione a compagnie estere assenti dal mercato delle cauzioni, il premio fuori mercato e il rilascio immediato senza istruttoria. Nel 2026 l’IVASS ha pubblicato avvisi su polizze contraffatte intestate a cinque compagnie autorizzate, tutte estranee a quei documenti.
Come si può verificare l’autenticità di una polizza fideiussoria?
La verifica richiede quattro passaggi: controllare che l’emittente sia autorizzato al ramo cauzione negli elenchi IVASS, o iscritto agli albi della Banca d’Italia se la fideiussione è bancaria; verificare l’iscrizione dell’intermediario al RUI; consultare gli avvisi di contraffazione; chiedere conferma alla compagnia con i recapiti dei registri. L’art. 106 del d.lgs. 36/2023 richiede inoltre la verificabilità telematica presso l’emittente.
Come si conserva la prova di aver verificato una fideiussione?
La verifica produce un risultato effimero, perché gli elenchi di vigilanza cambiano e un file salvato in una cartella non ha data certa: la sua data di sistema è modificabile e non è opponibile a terzi. Per rendere opponibile la verifica serve una certificazione con marca temporale del documento e della sua ricezione, ed è quello che produce TrueScreen, fissando contenuto e orario della consultazione.
Che cosa fare se la controparte sostiene di aver trasmesso un altro documento?
Senza un elemento con data certa la ricostruzione si riduce a una parola contro l’altra. L’art. 2712 del Codice civile prevede che le riproduzioni informatiche facciano piena prova solo se chi le subisce non ne disconosce la conformità: il disconoscimento indebolisce quindi la copia in archivio. Certificare il documento alla ricezione sposta la discussione da chi ha ragione a che cosa è stato consegnato.
Che differenza c’è fra una fideiussione falsa e una fideiussione nulla?
Una fideiussione falsa non è mai stata emessa dal garante che vi compare: manca il rapporto di garanzia e il beneficiario non ha alcuna copertura. Una fideiussione nulla esiste davvero, ma un vizio del contratto ne limita o esclude gli effetti. La differenza incide sui rimedi: nel primo caso si aprono profili penali, nel secondo si discute della validità fra le parti.
Che cosa rischia chi presenta una fideiussione falsa in una gara?
Chi presenta una garanzia falsa viene escluso dalla procedura senza soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5194 del 13 giugno 2025 ha qualificato il vizio come radicale e non sanabile e, se la falsità emerge dopo l’aggiudicazione, il provvedimento è annullabile in autotutela. Sul piano penale la condotta può integrare la truffa dell’art. 640 del Codice penale.
Certifica quello che ricevi, prima che diventi contestabile
TrueScreen fissa il contenuto e la data dei documenti, delle pagine e delle comunicazioni che arrivano in ufficio, così una verifica fatta mesi prima resta qualcosa che si può mostrare.
