OpenAI e Meta ai giudici USA: i deepfake non si potranno rilevare
Davanti al comitato federale sulle prove, una consulente di OpenAI e una dirigente di Meta hanno descritto falsi sempre più difficili da riconoscere. Se il rilevamento non è affidabile, conta dimostrare l’autenticità dall’acquisizione.
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Il 15 ottobre 2026, a Boston, Shira Anderson di OpenAI e Devin Norder di Meta sono intervenute davanti all’Advisory Committee on Evidence Rules, il comitato consultivo sulle regole delle prove della Judicial Conference degli Stati Uniti, in una sessione dedicata al rischio dei deepfake nei processi. Anderson non crede che in futuro esisterà un metodo scientifico per rilevare le immagini generate dall’intelligenza artificiale; secondo Norder, a occhio umano i contenuti dei modelli più recenti non si distinguono più da quelli autentici. TrueScreen certifica foto, video e audio nel momento in cui vengono acquisiti, così che la loro autenticità si possa dimostrare senza dover prima smascherare un falso.
In breve
- Il 15 ottobre 2026, a Boston, Shira Anderson di OpenAI ha detto all’Advisory Committee on Evidence Rules di non credere che esisterà un metodo scientifico per rilevare in futuro le immagini generate dall’AI (Reuters).
- Devin Norder di Meta ha spiegato che a occhio umano i contenuti dei modelli più recenti non si distinguono da quelli autentici e che produrli costa ormai poco (Reuters).
- Secondo Anderson ogni azienda usa una propria filigrana e manca un metodo universale per verificarle (Investing.com). Per TrueScreen l’assenza di filigrana è un’informazione mancante, non la prova di un falso né di un originale.
- La regola 901(c) è una bozza di lavoro che il comitato non ha ancora approvato né pubblicato per i commenti; anche con una pubblicazione nell’estate 2026 non sarebbe entrata in vigore prima del 1° dicembre 2028 (agenda del comitato).
- In Italia una riproduzione informatica disconosciuta perde l’efficacia di piena prova (art. 2712 c.c.); eIDAS riconosce a sigillo e marca temporale qualificati presunzioni su integrità, origine e data (artt. 35 e 41), non sulla verità della scena, e il giudice le valuta caso per caso.
15 su 931
giudici federali USA che avevano visto contestare una prova come deepfake (tasso di risposta al sondaggio: 45%)
Federal Judicial Center, sondaggio 2026, in agenda del comitato, ottobre 2026
82%
giudici che chiederebbero una dimostrazione iniziale prima di esaminare un’accusa di falsificazione
Federal Judicial Center, sondaggio 2026, in agenda del comitato, ottobre 2026
55,54%
accuratezza umana media nel riconoscere i deepfake, su 56 studi
Davanti a una foto o a un video sospetti, finora si chiedeva a un perito o a un software di dire se il file fosse falso; secondo quanto riportato da Reuters, a esprimere dubbi sul rilevamento è adesso anche una consulente di OpenAI, mentre una dirigente di Meta ha detto che a occhio i falsi non si distinguono più. Sul problema dei deepfake in tribunale se ne può trarre una deduzione, che non appartiene a chi ha parlato a Boston: se il rilevamento non è affidabile, scovare il falso diventa una difesa più debole, e ciò che resta è poter dimostrare l’autenticità della propria prova dal momento in cui è stata acquisita.
Cosa hanno detto OpenAI e Meta sui deepfake ai giudici federali
Shira Anderson, di OpenAI, ha detto di non credere che esisterà un metodo scientifico per rilevare le immagini generate e ha ricordato che ogni azienda usa una propria filigrana, mentre Devin Norder, di Meta, ha spiegato che a occhio i contenuti dei modelli recenti non si distinguono più da quelli autentici. Le dichiarazioni sono arrivate in una sessione con esperti sui deepfake decisa dal comitato a maggio, il cui ordine del giorno si apriva con una constatazione: finora i deepfake non hanno invaso i tribunali.
Shira Anderson (OpenAI): nessun metodo scientifico per rilevare le immagini generate
Shira Anderson, policy counsel (consulente legale) di OpenAI, ha detto al comitato: “AI images are only getting better, and I do not think that there will be a scientific way going forward to detect them”. In italiano: le immagini prodotte dall’AI migliorano di continuo, e lei non crede che in futuro esisterà un metodo scientifico per rilevarle. La frase riguarda le immagini, non ogni tipo di contenuto.
Anderson ha poi ricordato, secondo la ripresa di Investing.com, che ogni azienda usa un proprio sistema di filigrana e che manca un metodo universale per verificarli. Sulle filigrane in sé ha formulato un’ipotesi, più che una previsione: secondo quanto riportato da Reuters, immagina che continueranno a migliorare, ma non crede che diventeranno mai a prova di errore.
Devin Norder (Meta): falsi indistinguibili a occhio nudo, e ormai economici
Devin Norder, direttrice della gestione prodotto di Meta per fiducia, sicurezza e rischi dell’AI generativa, che ha lavorato anche sulle filigrane dei modelli dell’azienda, ha parlato della percezione umana: i contenuti dei modelli più avanzati non si distinguono a occhio da quelli autentici, e produrli costa ormai poco tempo e poco denaro.
Una meta-analisi di 56 studi, pubblicata nel dicembre 2024, ha misurato un’accuratezza umana complessiva del 55,54% nel riconoscere i deepfake, con un intervallo di confidenza che comprende il 50% del puro caso (Diel e altri, 2024). Nemmeno le misure sull’accuratezza dei rilevatori automatici offrono un quadro più rassicurante.
Perché la filigrana non basta a riconoscere un contenuto generato
Una filigrana dimostra qualcosa solo quando è presente e qualcuno sa leggerla, e la sua assenza non prova né che un file sia autentico né che sia stato manipolato. La filigrana (watermark) è un segnale che il generatore inserisce nel contenuto, e da quest’estate due leggi la rendono obbligatoria, in primo luogo per i fornitori dei generatori. In California il SB 942, operativo dal 2 agosto 2026 dopo la modifica dell’AB 853, impone ai grandi fornitori di sistemi generativi una marcatura nascosta in immagini, video e audio. La stessa AB 853 estende alcuni obblighi alle grandi piattaforme online dal 1° gennaio 2027 e ai produttori di dispositivi di acquisizione, come fotocamere e telefoni, dal 1° gennaio 2028.
Nell’Unione europea l’art. 50, par. 2, dell’AI Act chiede che gli output siano “marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente” dal 2 agosto 2026. Il Regolamento (UE) 2026/1744 concede tempo fino al 2 dicembre 2026 ai soli sistemi già sul mercato prima di quella data, e soltanto per la marcatura. Il par. 4 dello stesso articolo riguarda invece chi usa un sistema di AI per creare deepfake (il deployer), che deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Il limite l’ha indicato Anderson: ogni azienda usa un proprio sistema e manca un metodo universale per verificarli. La verifica SynthID di Google, per esempio, riconosce solo la filigrana dei modelli di Google. Un file privo di filigrana o di Content Credentials C2PA è quindi un file a cui manca un’informazione: non dimostra di essere autentico, e nemmeno di essere stato alterato.
| Criterio | Rilevamento automatico (deepfake detection) | Filigrana del generatore | Certificazione alla fonte |
|---|---|---|---|
| Cosa dimostra | Quanto è probabile che un file sia stato generato o manipolato | Se presente e leggibile, che il contenuto viene da un certo generatore | Come e quando il contenuto è stato acquisito, e che da allora non è cambiato |
| Cosa non dimostra | Che cosa è accaduto, né da dove viene il file | Nulla, quando manca | Che la scena ripresa sia vera |
| Chi la controlla | Il perito o chi gestisce il rilevatore | Il fornitore del generatore, con il proprio strumento | Chiunque riceva il pacchetto, con strumenti standard |
| Quando serve | Dopo, su un file già in circolazione | Alla generazione, con una lettura successiva | Al momento della cattura, prima di ogni contestazione |
Per le prove che si producono da sé, la domanda utile diventa come dimostrare il vero, più che come smascherare il falso: TrueScreen acquisisce foto, video e audio con metodologia forense nel momento in cui nascono e li certifica con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata.
La regola 901(c): chi deve dimostrare cosa quando una prova è contestata come deepfake
La regola 901(c) è una bozza di lavoro che, dopo una contestazione circostanziata, chiederebbe a chi produce la prova di dimostrarne l’autenticità con uno standard più alto del solito. La proposta aggiungerebbe un comma alla regola 901 delle Federal Rules of Evidence, che disciplina l’autenticazione delle prove nei processi federali.
Il meccanismo in due passaggi
Nel primo passaggio chi contesta una prova come generata dall’AI deve portare elementi sufficienti a giustificare un accertamento del giudice: una semplice accusa di falso non basta. Superata questa soglia, la prova viene ammessa solo se chi la produce dimostra che è più probabile che sia autentica piuttosto che falsa (“more likely than not”). Secondo la bozza nell’agenda del comitato, lo standard più alto si giustifica perché ormai chiunque può creare un deepfake con poca spesa. Il relatore del comitato, il professor Daniel Capra, propone poi di aggiungere alla nota di commento alcuni fattori da considerare in questo primo passaggio, tra cui metadati mancanti o anomali, date incoerenti, l’assenza del file nativo e lacune nella catena di custodia. È una sua proposta, non il testo della regola né una posizione del comitato.
La 901(c) non è in vigore: è una bozza di lavoro che il comitato non ha ancora approvato né pubblicato per i commenti, e sull’esito della riunione di Boston non ci sono ancora documenti ufficiali. Il 7 maggio 2026, con il comitato diviso, il presidente Jesse Furman ha proposto di rinviare la decisione all’approfondimento d’autunno, cioè alla riunione di Boston, pur sapendo che significava un altro anno di ritardo. Furman ha anche ricordato che, perfino con una pubblicazione nell’estate 2026, la regola non sarebbe entrata in vigore prima del 1° dicembre 2028.
Perché i giudici non hanno fretta
Il sondaggio del Federal Judicial Center della primavera 2026 ha interpellato tutti i giudici federali di primo grado: secondo il verbale della riunione di maggio, dei 931 che hanno risposto, con un tasso di risposta del 45%, solo 15 avevano visto contestare una prova come deepfake. Tra chi non l’aveva mai incontrata, l’82% chiederebbe una dimostrazione iniziale prima di esaminare un’accusa di falsificazione, come prevede la bozza.
A Boston Furman, giudice distrettuale a Manhattan, ha osservato che molti prevedono un’ondata di deepfake nei tribunali, ma che finora nei casi reali se ne sono visti pochi. Anche la Federal Rule 707 sulle prove prodotte da sistemi di AI, rinviata a maggio insieme alla 901(c), attende la stessa decisione.
La giudice Valerie Caproni ha ricordato che le prove false esistono dai tempi di Caino e Abele e, come riporta IBTimes UK, ha invitato a non correre verso una regola dedicata all’AI senza prove più solide che il problema sia diffuso nei tribunali.
Cosa cambia in Italia e in Europa per chi produce prove digitali
In Italia una foto o un video prodotti in giudizio perdono l’efficacia di piena prova se la controparte ne disconosce la conformità ai fatti: un meccanismo che, negli effetti, è diverso dalla 901(c). L’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. Dopo il disconoscimento la conformità va dimostrata con altri elementi, valutati dal giudice.
Per i documenti informatici privi di firma qualificata o avanzata e non formati secondo i requisiti fissati dall’AgID, l’art. 20, comma 1-bis, del CAD lascia al giudice la valutazione del valore probatorio “in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”. A pesare, in altre parole, è il modo in cui il file è stato formato e custodito.
Il regolamento eIDAS aggiunge due presunzioni: il sigillo elettronico qualificato gode di quella di integrità dei dati e di correttezza della loro origine (art. 35, par. 2), la marca temporale qualificata di quella di accuratezza di data e ora e di integrità dei dati collegati (art. 41, par. 2). Riguardano l’integrità del file, la sua provenienza da chi lo ha sigillato e la sua data, non la verità di ciò che il file mostra, e il giudice le valuta caso per caso; il confronto, però, può spostarsi su elementi verificabili.
L’articolo 50 dell’AI Act riguarda la marcatura e la riconoscibilità dei contenuti sintetici e non chiede a nessuno di dimostrare che un contenuto autentico è vero: quella dimostrazione resta a carico di chi porta la prova. Conviene allora prepararsi come se la contestazione dovesse arrivare.
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Acquisire con un metodo verificabile
L’acquisizione va fatta con uno strumento che documenti come è avvenuta la cattura (dispositivo, ora, posizione, rete) e impedisca modifiche durante la registrazione. Una copia passata di mano in mano rischia di arrivare in giudizio senza file originale e con metadati incompleti, proprio i fattori che il relatore del comitato americano propone di esaminare.
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Fissare data e integrità al momento della cattura
Data e integrità vanno fissate subito, non quando la contestazione è già arrivata. Un’impronta del file calcolata con l’algoritmo SHA-256 all’acquisizione, accompagnata da sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata, rende rilevabile qualsiasi modifica successiva.
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Conservare ciò che serve alla verifica di terzi
File originale, dati di contesto e report tecnico vanno conservati insieme, in un pacchetto che controparte, consulente tecnico o giudice possano verificare da soli, senza credere sulla parola a chi lo produce.
Come si dimostra l’autenticità di una foto o di un video prima che venga contestata?
TrueScreen certifica foto, video e audio nel momento in cui vengono acquisiti: l’acquisizione forense impedisce le alterazioni durante la cattura, e il sigillo elettronico qualificato con la marca temporale qualificata rende rilevabile qualsiasi modifica successiva. La metodologia forense parte dall’acquisizione in un ambiente controllato, dove nessuna persona, software, sistema o AI può alterare il contenuto, insieme al contesto (ora, posizione, dispositivo, rete); seguono la verifica dei dati e il report tecnico, e sigillo e marca temporale, riconosciuti a livello internazionale, chiudono il procedimento. Ne risulta un pacchetto autosufficiente, verificabile con strumenti standard senza passare da TrueScreen e senza fidarsi di chi lo ha consegnato.
Con l’App TrueScreen si certificano foto, video, audio e registrazioni dello schermo nel momento in cui vengono acquisiti.
Il Forensic Browser, per macOS e Windows, acquisisce e certifica pagine web, sessioni di navigazione e contenuti online.
Dal computer, il Portale certifica file e schermo e conserva le certificazioni. Per un file già esistente, la certificazione fissa contenuto e data certa da quel momento in poi, ma non attesta come il file sia stato creato.
Per i contenuti acquisiti altrove, TrueScreen offre anche il rilevamento di deepfake su foto, video e audio, disponibile oggi nel Forensic Browser su ogni piano TrueScreen: indica quanto è probabile una manipolazione, non che cosa è accaduto. La rilevazione è un segnale aggiuntivo; la certificazione alla fonte documenta come e quando il contenuto è stato acquisito.
Anche la certificazione ha un limite dichiarato: TrueScreen garantisce il come, non il cosa, perciò una scena messa in posa viene certificata come registrazione autentica di una scena messa in posa. Il peso della prova resta una valutazione del giudice caso per caso. Se un’impresa edile fotografa con l’app i danni in cantiere e un anno dopo la controparte sostiene che le immagini sono generate con l’AI, il pacchetto mostra come e quando sono state acquisite, e la discussione può passare da “è un falso?” alla verifica di dati che chiunque può controllare.
In conclusione
La regola 901(c) resta una bozza di lavoro, non approvata né pubblicata per i commenti, e i giudici federali vedono ancora pochi casi reali. Il dato che conta è un altro: Shira Anderson di OpenAI non crede che esisterà un metodo scientifico per rilevare le immagini generate, e Devin Norder di Meta ha spiegato che a occhio i contenuti dei modelli recenti non si distinguono più da quelli autentici. Se il rilevamento non è affidabile, per chi deve portare in giudizio una foto, un video o un audio, in Italia come negli Stati Uniti, la domanda può spostarsi dal «è un falso?» al «come è stato acquisito?», e conviene avere la risposta pronta prima che qualcuno la chieda.
FAQ: OpenAI, Meta e i deepfake nei tribunali
Cosa hanno detto OpenAI e Meta ai giudici federali americani sui deepfake?
Il 15 ottobre 2026, a Boston, Shira Anderson di OpenAI e Devin Norder di Meta sono intervenute davanti all’Advisory Committee on Evidence Rules della Judicial Conference degli Stati Uniti. Anderson, consulente legale di OpenAI, ha detto di non credere che esisterà un metodo scientifico per rilevare in futuro le immagini generate dall’AI; Norder ha spiegato che a occhio umano i contenuti dei modelli più recenti non si distinguono da quelli autentici, secondo quanto riportato da Reuters.
I deepfake si possono ancora rilevare?
Il rilevamento esiste, ma dà una probabilità e non una prova. Per le immagini, Shira Anderson di OpenAI ha detto ai giudici federali statunitensi il 15 ottobre 2026 di non credere che in futuro esisterà un metodo scientifico per riconoscerle. Anche le persone sbagliano spesso: una meta-analisi di 56 studi pubblicata nel 2024 ha misurato un’accuratezza umana media del 55,54%, vicina al 50% del caso (Diel e altri, Computers in Human Behavior Reports).
Perché la filigrana dell’intelligenza artificiale non basta a riconoscere un contenuto generato?
Ogni azienda usa un proprio sistema di filigrana e non esiste un metodo universale per leggerle tutte, come ha ricordato Shira Anderson di OpenAI ai giudici federali statunitensi nell’ottobre 2026 (Investing.com). Le leggi sulla marcatura, come l’art. 50 dell’AI Act e il SB 942 californiano, operative dal 2 agosto 2026, gravano in primo luogo sui fornitori dei generatori; nell’UE i sistemi già sul mercato hanno tempo fino al 2 dicembre 2026, e l’AI Act chiede anche a chi crea deepfake con l’AI di dichiararli. Nessuna delle due chiede di dimostrare che un contenuto autentico è vero, e un file senza filigrana non dimostra di essere autentico né di essere stato manipolato.
Cos’è la regola 901(c) ed è già in vigore?
La regola 901(c) è una proposta di modifica della Rule 901 delle Federal Rules of Evidence statunitensi: chi contesta una prova come deepfake deve prima portare elementi sufficienti, poi chi la produce deve dimostrare che è più probabile sia autentica che falsa. Non è in vigore: è una bozza di lavoro che il comitato federale non ha ancora approvato né pubblicato per i commenti. Il 7 maggio 2026 l’esame è stato rinviato alla riunione d’autunno, e l’esito di quella del 15 ottobre non risulta ancora da documenti ufficiali (agenda del comitato).
Come si dimostra che una foto o un video usati come prova sono autentici?
TrueScreen certifica foto, video e audio nel momento in cui vengono acquisiti, con una metodologia forense che impedisce le alterazioni durante la cattura e si chiude con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata. Nell’Unione europea il regolamento eIDAS riconosce al sigillo qualificato la presunzione di integrità dei dati e di correttezza della loro origine (art. 35, par. 2) e alla marca temporale qualificata quella di esattezza di data e ora (art. 41, par. 2). Queste presunzioni non attestano la verità di ciò che il file mostra, e il giudice le valuta caso per caso (EUR-Lex).
Fonti e verifiche
Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.
| Fonte | Tipo | Dati | Per che cosa è citata |
|---|---|---|---|
| Agenda book dell’Advisory Committee on Evidence Rules, riunione del 15 ottobre 2026 (bozza Rule 901(c), verbale del 7 maggio 2026, sondaggio FJC) | Documento | 09/2026 | Riunione di Boston, testo e stato della regola 901(c), dati del sondaggio del Federal Judicial Center |
| Reuters, OpenAI e Meta mettono in guardia la giustizia federale USA sulle prove deepfake | Documento | 15/10/2026 | Dichiarazioni di Shira Anderson (OpenAI), Devin Norder (Meta) e dei giudici Furman e Caproni |
| Investing.com, OpenAI e Meta avvertono il comitato giudiziario USA sulle prove deepfake | Documento | 15/10/2026 | Filigrane diverse per ogni azienda, nessun metodo universale di verifica |
| IBTimes UK, OpenAI e le prove deepfake nei tribunali | Documento | 16/10/2026 | Invito della giudice Caproni a non correre verso una regola specifica sull’AI |
| Diel A. e altri, Human performance in detecting deepfakes: meta-analisi di 56 studi, Computers in Human Behavior Reports 16 | Indagine | 12/2024 | Accuratezza umana media del 55,54% nel riconoscere i deepfake |
| California SB 942, AI Transparency Act (Business and Professions Code, artt. 22757 e seguenti) | Norma | 19/09/2024 | Marcatura nascosta obbligatoria in immagini, video e audio generati |
| California AB 853, modifica dell’AI Transparency Act | Norma | 13/10/2025 | Operatività della legge dal 2 agosto 2026; obblighi per le grandi piattaforme dal 1° gennaio 2027 e per i produttori di dispositivi di acquisizione dal 1° gennaio 2028 |
| Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50, par. 2 e 4 | Norma | 13/06/2024 | Obbligo di marcatura leggibile meccanicamente dei contenuti sintetici per i fornitori dal 2 agosto 2026; obbligo di informativa per i deployer di deepfake |
| Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull’AI), nuovo art. 111, par. 4, AI Act | Norma | 08/07/2026 | Proroga al 2 dicembre 2026 della marcatura per i sistemi già sul mercato |
| Art. 2712 codice civile, riproduzioni meccaniche | Norma | 1942 | Piena prova delle riproduzioni informatiche salvo disconoscimento |
| Art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005 (CAD) | Norma | 2005 | Libera valutazione del valore probatorio del documento informatico non firmato |
| Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), art. 35 | Norma | 18/10/2024 | Presunzione di integrità e di correttezza dell’origine per il sigillo elettronico qualificato |
| Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), art. 41 | Norma | 18/10/2024 | Presunzione di accuratezza di data e ora e di integrità per la marca temporale qualificata |
Certificare una prova prima che venga contestata
Con TrueScreen foto, video, audio e pagine web vengono acquisiti con metodologia forense e certificati con sigillo elettronico qualificato e marca temporale qualificata, in un pacchetto che chiunque può verificare.

Redazione TrueScreen
Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.



