Screenshot e Cassazione 6024/2026: quando il giudice penale accetta le acquisizioni digitali nei reati di stalking
Negli ultimi anni i reati di stalking e cyberbullismo si sono spostati quasi interamente nel perimetro digitale. Messaggi WhatsApp, post sui social, email, videochiamate: il racconto della vittima passa attraverso uno schermo, e la prova di quelle condotte dipende da come quello schermo viene catturato. Uno screenshot, per molti, è il gesto più naturale: un tasto, un'immagine, un file salvato sul telefono. Da lì in avanti, però, il terreno diventa scivoloso.
La Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 6024/2026, depositata a febbraio 2026, ha respinto il ricorso di un uomo condannato per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. La difesa sosteneva che gli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti dalla persona offesa fossero materiale selezionato e che servisse un accertamento tecnico sul telefono per verificarne la paternità. La Corte ha risposto che lo screenshot è un documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e che, quando è la persona offesa a consegnarlo, non servono il sequestro della corrispondenza né l'acquisizione dell'intero supporto, se non emergono elementi che mettano in dubbio la sua attendibilità.
La risposta, sintetica, è questa: nei procedimenti per stalking lo screenshot consegnato dalla persona offesa è utilizzabile come prova documentale, e il suo peso dipende dall'attendibilità di chi lo produce. Quando quell'attendibilità può essere messa in discussione, o quando la chat regge da sola l'accusa, un'acquisizione che documenti integrità, provenienza e data della cattura toglie spazio alle contestazioni. Questo articolo spiega che cosa ha deciso la Cass. 6024/2026, dove restano i margini di contestazione, quali requisiti tecnici rendono uno screenshot più difendibile e come TrueScreen interviene alla fonte.
Cassazione 6024/2026: cosa dice la Corte sugli screenshot nei reati di stalking
La pronuncia affronta l'utilizzabilità degli screenshot nei procedimenti per atti persecutori ex art. 612-bis c.p. La Corte ha qualificato lo screenshot di una conversazione WhatsApp come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., cioè come riproduzione di fatti e cose, e ha escluso che la sua acquisizione richieda il sequestro previsto dall'art. 254 c.p.p. quando è uno dei partecipanti alla conversazione a metterla a disposizione. Resta al giudice la valutazione della prova: la Corte ha ritenuto sufficienti gli screenshot perché non emergevano elementi che mettessero in dubbio l'attendibilità della persona offesa. Per una sintesi della pronuncia si possono consultare il commento pubblicato da Studio Legale Grici Testa e la scheda di Studio Cataldi.
I fatti e la decisione
Il caso riguarda un uomo condannato per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. La persona offesa aveva prodotto un DVD con gli screenshot dei messaggi WhatsApp, scritti e vocali. La difesa sosteneva che fosse materiale selezionato ad arte, quindi potenzialmente fuorviante, e che servisse un esame tecnico del supporto originale per accertare chi avesse scritto i messaggi. La Corte ha respinto il ricorso: lo screenshot è un documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., e l'acquisizione di una parte dei messaggi consegnata dalla persona offesa non richiede il sequestro della corrispondenza, se non emergono elementi che mettano in dubbio la sua attendibilità.
La distinzione tra screenshot di sistema e acquisizione forense
Per chi deve produrre una chat, la differenza pratica è fra due modi di acquisirla. Lo screenshot di sistema, prodotto dal tasto stampa o dalla funzione nativa del telefono, è una fotografia dello schermo senza alcun vincolo di integrità successivo: può essere modificata, rinominata, ri-salvata senza lasciare tracce tecniche univoche. L'acquisizione forense, invece, è un processo strutturato in cui lo schermo viene catturato con una catena tecnica che applica marca temporale qualificata, hash crittografico e verbale di certificazione sigillato. La sentenza 6024/2026 non fa questa distinzione: la fa la prassi, perché solo nel secondo caso integrità e data della cattura si possono dimostrare senza ricorrere al telefono.
Perché uno screenshot tradizionale viene contestato in tribunale
La risposta diretta è che lo screenshot tradizionale non porta con sé gli elementi tecnici che il processo penale richiede per escludere la manipolazione. Non c'è un sigillo che leghi l'immagine alla data di cattura, non c'è un'impronta crittografica che attesti la sua immodificabilità, non c'è un registro indipendente che certifichi da quale dispositivo, quando e da chi sia stata prodotta. Senza questi elementi, ogni contestazione della difesa diventa legittima e, nella maggior parte dei casi, decisiva.
Metadati assenti: hash, timestamp, device
Quando uno screenshot viene salvato nella galleria del telefono, porta con sé solo i metadati che il sistema operativo decide di conservare. Non c'è un hash SHA-256 calcolato al momento della cattura, perché il tasto stampa non ha una funzione crittografica. La marca temporale è quella del file system, facilmente riscrivibile trasferendo l'immagine da un dispositivo all'altro. L'identificativo del device non è firmato da un'autorità indipendente. In un procedimento penale queste mancanze non impediscono di usare lo screenshot, ma diventano altrettanti spazi per la difesa quando ne contesta l'attendibilità.
Art. 2712 c.c. e onere della contestazione
L'art. 2712 del Codice Civile stabilisce che le riproduzioni meccaniche e informatiche formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. È una regola apparentemente favorevole a chi produce lo screenshot, ma va letta con attenzione: il disconoscimento non richiede una perizia, richiede una contestazione ragionata. Se lo screenshot non è sigillato tecnicamente, la parte contro cui è prodotto può limitarsi a dire "non riconosco questa immagine, non corrisponde a un messaggio che ho effettivamente scritto", e l'onere della prova si sposta su chi l'ha presentato. Senza un'acquisizione forense a monte, quell'onere è difficile da assolvere, come approfondisce la nostra guida all'articolo 2712 c.c. e la prova digitale.
Perché gli screenshot vengono contestati
Nella pratica la difesa contesta spesso gli screenshot per ragioni tecniche: messaggi selezionati, date incoerenti, assenza del dispositivo. Quando la contestazione è concreta il giudice può disporre un accertamento tecnico, che allunga i tempi del procedimento. Il punto non è che il giudice non creda alla vittima: senza strumenti che documentino integrità e data della cattura, la discussione si sposta sull'attendibilità di chi ha prodotto l'immagine.
Requisiti di ammissibilità: ISO 27037, eIDAS, catena di custodia
La sentenza 6024/2026 non fissa requisiti tecnici per gli screenshot. Quando però l'attendibilità di una chat viene contestata, la prassi forense si appoggia a standard noti. La norma tecnica di riferimento è la ISO/IEC 27037, che disciplina l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione delle prove digitali. Il regolamento europeo eIDAS regola la marca temporale qualificata e il sigillo elettronico qualificato, strumenti che conferiscono presunzione di autenticità alle firme e alle attestazioni apposte. La catena di custodia digitale traccia ogni passaggio dell'evidenza dal momento della cattura fino alla produzione in giudizio.
| Requisito | Standard di riferimento | Funzione probatoria |
|---|---|---|
| Marca temporale qualificata | eIDAS, art. 42 | Collocazione temporale opponibile |
| Hash crittografico SHA-256 | ISO/IEC 27037 | Immutabilità e integrità |
| Firma digitale di autorità | eIDAS QTSP | Paternità e non ripudio |
| Verbale di acquisizione | ISO/IEC 27037 | Ricostruibilità della catena |
| Device identificato e attestato | ISO/IEC 27037 | Provenienza tecnica |
Marca temporale qualificata eIDAS
La marca temporale qualificata è un'attestazione elettronica rilasciata da un Qualified Trust Service Provider che lega una sequenza di dati a un istante temporale preciso. A differenza della data riportata dal sistema operativo, la marca temporale qualificata ex eIDAS gode di presunzione di esattezza della data e dell'ora e di integrità dei dati (art. 41 del regolamento UE n. 910/2014). Per lo screenshot di stalking, significa poter dimostrare al giudice che l'immagine esisteva in quella forma esatta in un certo giorno e a una certa ora, e che nessuna modifica successiva è stata possibile senza invalidare la marca.
Hash SHA-256 e integrità
L'hash SHA-256 è una funzione crittografica che genera una stringa di 256 bit univoca per un dato binario. Cambiare anche un solo pixel dell'immagine produce un hash completamente diverso. Nel processo forense, l'hash viene calcolato al momento dell'acquisizione e registrato nel verbale: in giudizio, chiunque può ricalcolare l'hash del file prodotto e verificare che corrisponda a quello originale. Questo esclude manipolazioni successive in modo matematicamente certo e rende lo screenshot tecnicamente difendibile anche a distanza di anni.
Verbale di certificazione QTSP
Il verbale di acquisizione descrive passo per passo come lo screenshot è stato catturato, su quale dispositivo, con quale strumento, a quale orario, con quale rete, con quale hash risultante. Quando il verbale è firmato digitalmente da un Qualified Trust Service Provider (QTSP) accreditato, diventa un documento con presunzione di autenticità ai sensi dell'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). Per il giudice penale, significa avere davanti non una foto dello schermo ma un atto tecnico strutturato, con la stessa forza probatoria di un'attestazione notarile in forma digitale.
TrueScreen: screenshot certificato alla fonte per il processo penale
Cos'è uno screenshot certificato alla fonte e come funziona
Uno screenshot certificato alla fonte è un'acquisizione in cui la catena forense si chiude nell'istante stesso della cattura, prima che l'immagine esca dall'ambiente controllato. TrueScreen acquisisce lo schermo del dispositivo applicando, nello stesso processo, marca temporale qualificata eIDAS, calcolo dell'hash SHA-256 e firma digitale del verbale. L'utente non deve fare nulla di tecnico: avvia l'acquisizione, TrueScreen registra lo schermo come richiesto, e al termine produce un pacchetto con l'evidenza sigillata e un verbale di certificazione firmato. La differenza rispetto a uno screenshot di sistema è strutturale: non è un'immagine a cui, in un secondo momento, viene aggiunta una marca; è un'immagine che nasce già dentro la metodologia forense, con integrità garantita dall'origine. Ne parliamo in dettaglio nell'articolo dedicato alla ammissibilità degli screenshot in tribunale, che analizza il percorso probatorio passo per passo.
Le funzionalità: app, web portal, chain of custody
L'acquisizione avviene attraverso l'app mobile, che cattura lo schermo del telefono direttamente, e attraverso il web portal, che consente l'acquisizione di pagine web, chat accessibili da desktop e flussi su browser. Ogni evidenza viene depositata in una data room certificata con catena di custodia tracciata: ogni accesso, ogni download, ogni condivisione viene registrato e firmato digitalmente. Il verbale di certificazione, firmato come QTSP, viene generato automaticamente e include tutti gli elementi richiesti dalla ISO/IEC 27037: identificazione del device, strumento di acquisizione, hash, timestamp qualificato, metadati di contesto.
Casi d'uso: stalking, cyberbullismo, mobbing
Nei procedimenti per stalking ex art. 612-bis c.p., lo screenshot certificato viene utilizzato per acquisire chat WhatsApp, Telegram, DM di Instagram e altri canali, preservando sia il contenuto sia gli identificativi di account e di conversazione. Nei casi di cyberbullismo, l'app viene utilizzata direttamente dalla vittima o dal genitore per catturare i post sui social e le interazioni visibili nel feed prima che vengano rimossi. Nei procedimenti per mobbing, l'acquisizione copre email aziendali, conversazioni su Teams e Slack, documenti condivisi, sempre con catena di custodia ricostruibile. In tutti questi casi, la parte offesa arriva in udienza con un'evidenza che non richiede perizia tecnica per essere discussa nel merito.
Cosa cambia per avvocati penalisti e parti civili
Dopo la Cass. 6024/2026 l'avvocato che assiste una parte offesa in un procedimento per stalking sa che gli screenshot consegnati dalla vittima possono entrare nel processo senza sequestro. Il rischio si sposta sull'attendibilità: se la difesa porta elementi concreti per metterla in dubbio, per esempio messaggi mancanti o date incoerenti, può chiedere un accertamento tecnico. Per questo, quando i messaggi hanno rilievo penale, conviene acquisirli con una metodologia forense fin dal primo momento: si riduce lo spazio per le contestazioni e si evitano perizie successive, che allungano i tempi e hanno un costo. L'approccio si inserisce nella più ampia logica della catena di custodia digitale, che tiene insieme la produzione, la conservazione e la presentazione della prova.
FAQ: screenshot e prove penali nei reati di stalking
Uno screenshot catturato con il tasto stampa può essere prova in tribunale?
Come si dimostra che uno screenshot non è stato alterato?
La Cass. 6024/2026 è vincolante per tutti i tribunali?
Quanto dura l'acquisizione forense di uno screenshot?
Quale differenza tra screenshot TrueScreen e marca temporale su file esistente?
Redazione TrueScreen
Pubblicato il · Aggiornato il
Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.

