Passaporto digitale di prodotto: dati di filiera certificati per l’ESPR
Pubblicato il 15 agosto 2026
Nelle direzioni qualità e sostenibilità del manifatturiero il passaporto digitale di prodotto viene trattato, per ora, come un problema di raccolta: quali informazioni servono, a chi chiederle, dove depositarle perché siano leggibili da un QR code. Il regolamento però non risolve il punto da cui quelle informazioni provengono: la foto di un lotto scattata nello stabilimento di un fornitore di secondo livello, un rapporto di collaudo emesso da un laboratorio esterno, una dichiarazione sulla percentuale di materiale riciclato ricevuta via email in PDF. Sono file, e chiunque può averli modificati senza lasciare traccia.
Il rischio del nuovo obbligo è quindi pubblicare in forma strutturata e permanente dati che l’impresa non è in grado di dimostrare, mettendoli a disposizione di clienti, concorrenti, autorità di vigilanza e dogane, che li leggono con una semplice scansione. La risposta non sta nel sistema che espone il dato, bensì nel momento in cui il dato nasce: le evidenze di filiera vanno certificate alla fonte, prima di confluire nel passaporto.
Cosa prevede il regolamento ESPR e quali dati finiscono nel passaporto
Il passaporto digitale di prodotto è il fascicolo elettronico che il Regolamento (UE) 2024/1781 associa a un prodotto, a un lotto o a un modello immesso sul mercato europeo. Raccoglie identificativi, composizione dei materiali, prestazioni ambientali e istruzioni per riparazione e riciclo, ed è accessibile tramite un supporto dati applicato al prodotto, di norma un QR code. Il regolamento ESPR, per esteso Ecodesign for Sustainable Products Regulation, fissa il quadro e rinvia il contenuto: stabilisce che i prodotti immessi sul mercato europeo siano accompagnati da un passaporto digitale europeo, ma affida ai singoli atti delegati la definizione dei dati richiesti categoria per categoria. È in vigore dal 18 luglio 2024 e nessuna categoria ha ancora il proprio elenco definitivo, benché il registro della Commissione europea che raccoglie i passaporti sia già operativo dal 20 luglio 2026.
Ambito di applicazione, atti delegati e registro europeo
L’obbligo riguarda i beni fisici immessi sul mercato dell’Unione, compresi componenti e prodotti intermedi: chi produce semilavorati non resta fuori dal perimetro solo perché non vende al consumatore finale. Il regolamento opera per atti delegati successivi, e il piano di lavoro adottato dalla Commissione europea nell’aprile 2025 indica le categorie che apriranno la fila: ferro e acciaio, alluminio, tessili e abbigliamento, mobili, materassi, pneumatici ed elettronica. Il regolamento ecodesign va letto come un calendario scaglionato, non come una scadenza unica.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, adottato il 16 luglio 2026 e in vigore dal 6 agosto, ha reso operativa l’infrastruttura, stabilendo le regole del registro europeo dei passaporti che la Commissione ha aperto il 20 luglio 2026. Due elementi contano più delle date: ogni operatore economico deve completare una verifica della propria identità prima di registrare un passaporto, e le autorità doganali accedono direttamente ai dati registrati.
| Data | Che cosa comporta |
|---|---|
| 18 luglio 2024 | Entra in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) |
| Aprile 2025 | La Commissione adotta il piano di lavoro 2025-2030 con le categorie prioritarie |
| 20 luglio 2026 | Apre il registro europeo dei passaporti digitali |
| 6 agosto 2026 | Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 |
| 27 settembre 2026 | Si applica la direttiva (UE) 2024/825 sulle dichiarazioni ambientali |
| 18 febbraio 2027 | Passaporto obbligatorio per le batterie sopra 2 kWh, EV e mezzi leggeri |
Quali dati contiene il passaporto digitale del prodotto
Il passaporto digitale del prodotto contiene, nell’impianto fissato dal Regolamento (UE) 2024/1781 e ripreso dalla Commissione europea nei documenti di attuazione, queste categorie di informazioni:
- identificativo univoco di prodotto, lotto o modello
- identità e ruolo degli operatori economici coinvolti
- composizione dei materiali e sostanze presenti
- origine dei materiali e dei componenti
- prestazioni ambientali e durabilità
- istruzioni per riparazione, manutenzione e ricambi
- indicazioni per riuso, raccolta e riciclo a fine vita
- documentazione di conformità e marcatura CE
L’elenco è la cornice, non la lista della spesa: i punti dato effettivi vengono fissati atto delegato per atto delegato e cambiano parecchio tra un tessuto e una cella al litio. Resta costante la natura delle informazioni, perché origine dei materiali, percentuali di riciclato e prestazioni misurate in prova sono dati che l’impresa non genera da sé, ma riceve da terzi. A firmare, però, resta l’operatore economico a valle.
Il passaporto batterie come primo banco di prova
Dal 18 febbraio 2027 le batterie per veicoli elettrici, quelle per mezzi di trasporto leggeri e quelle industriali con capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato europeo devono avere un passaporto digitale accessibile tramite QR code, secondo il Regolamento (UE) 2023/1542. Senza passaporto registrato non possono essere vendute legalmente nell’Unione: la conseguenza non è una sanzione pecuniaria, bensì l’esclusione dal mercato. Il battery passport è il primo obbligo con una data certa e funziona da banco di prova per le altre categorie, perché anticipa di almeno un anno il calendario degli atti delegati ESPR. Chi produce celle incontra già il punto critico: dichiarare la percentuale di cobalto riciclato significa dipendere da un’informazione che nasce due o tre livelli più a monte, presso riciclatori con cui non esiste alcun rapporto contrattuale diretto e che nessuna clausola di fornitura obbliga a documentare quel dato in forma verificabile.
Perché oggi le evidenze di filiera non sono opponibili
Il regolamento ESPR impone di pubblicare i dati, non di dimostrarli. La distinzione pesa: il passaporto standardizza il formato dell’informazione e la rende confrontabile, ma non attribuisce alcun valore probatorio ai documenti che l’hanno prodotta. Sul fronte delle dichiarazioni ambientali il problema è documentato da anni. Uno studio della Commissione europea condotto nel 2020 su 150 dichiarazioni ha rilevato che il 53,3% risultava vago, fuorviante o infondato e che il 40% non era comprovato (Commissione europea). Trasferire lo stesso materiale in una struttura dati normata non lo rende più solido: lo rende più facile da consultare e da contestare. Nel settore ha iniziato a circolare il termine passwashing, cioè un passaporto formalmente completo che veicola informazioni non verificate: la struttura dati conforme al regolamento diventa la garanzia apparente di un contenuto che nessuno ha controllato alla fonte.
Foto di produzione, rapporti di collaudo e dichiarazioni dei fornitori
Le tre famiglie di evidenze che alimentano un passaporto condividono lo stesso difetto. Le foto di produzione e di controllo qualità circolano come immagini scaricate da messaggistica, senza garanzie su quando e dove siano state scattate. I rapporti di collaudo e i verbali di prova arrivano in PDF e riportano valori che, a distanza di mesi, nessuno riesce a ricollegare allo strumento e alla sessione che li ha generati. Le dichiarazioni dei fornitori si raccolgono su portali o moduli online, e di quella raccolta resta al massimo uno screenshot privo di data certa. Lo stesso accade con libretti di impianto e registri di manutenzione.
La catena si allunga e la responsabilità resta a monte
Più la filiera è lunga, più si allarga la distanza tra chi genera il dato e chi ne risponde. Completando la verifica di identità per registrare il passaporto, l’operatore economico che immette il prodotto sul mercato diventa il soggetto a cui l’autorità si rivolge, anche quando l’informazione contestata arriva da un fornitore di terzo livello. La tracciabilità di filiera non basta: dice chi ha toccato il prodotto, non prova che cosa sia stato fatto. È la dinamica già osservata nell’agroalimentare, dove i sistemi di tracciabilità contro il falso made in Italy hanno mostrato che il documento di accompagnamento certifica il passaggio, non l’identità di ciò che passa.
Cosa rende verificabile un’evidenza di filiera
Un’evidenza di filiera è verificabile quando soddisfa tre condizioni: origine dimostrabile, data certa e integrità. Origine significa poter risalire al dispositivo, al luogo e al soggetto che hanno prodotto il file. Data certa significa che il momento della creazione è attestato da un riferimento temporale opponibile, non dai metadati modificabili del file. Integrità significa poter dimostrare che il contenuto non è cambiato dall’acquisizione in poi. Sono le stesse condizioni che il regolamento eIDAS disciplina con la marca temporale e il sigillo elettronico, e che la norma ISO/IEC 27037 traduce in requisiti operativi per l’acquisizione di evidenze digitali. Nessuna delle tre condizioni si ricostruisce a posteriori. È il principio della certificazione alla fonte, che risponde a una domanda diversa da quella della tracciabilità: non dove è passato il prodotto, ma se questo file dice il vero su di esso.
Origine, data certa e integrità
Le tre condizioni si traducono in elementi tecnici precisi. L’origine viene fissata al momento dell’acquisizione, registrando le condizioni in cui l’evidenza è stata prodotta. La data certa si ottiene con una marca temporale con valore legale, riconosciuta internazionalmente, applicata alla creazione del file. L’integrità si dimostra con un sigillo digitale che vincola il contenuto a un’impronta univoca, così che qualsiasi modifica successiva faccia fallire la verifica. È l’impianto che regge la catena di custodia delle prove digitali, qui applicato in stabilimento anziché in un contenzioso.
Evidenza dichiarata e evidenza certificata alla fonte a confronto
| Criterio | Evidenza dichiarata | Evidenza certificata alla fonte |
|---|---|---|
| Origine | Dichiarata dal fornitore, non verificabile | Registrata al momento dell’acquisizione |
| Data | Metadati del file, modificabili | Marca temporale con valore legale |
| Integrità | Nessuna garanzia, il file è alterabile | Sigillo digitale su impronta univoca |
| Verifica da parte di terzi | Richiede fiducia nel fornitore | Tecnica e indipendente dalle parti |
| In caso di contestazione | Ricostruzione documentale, esito incerto | Verifica dell’evidenza, esito determinato |
| Momento della tutela | Dopo la contestazione | Prima dell’ingresso nel passaporto |
Le imprese che affrontano il problema in questi termini usano TrueScreen per raccogliere prove di collaudo e schermate dei portali fornitore già in forma certificata, così che il dato caricato nel passaporto sia sostenuto da un’evidenza datata e integra anziché da una promessa contrattuale.
Il costo delle contestazioni: verifiche, Green Claims e CSRD
Il costo di un’evidenza non verificabile non si vede quando il dato viene pubblicato, ma quando qualcuno chiede di dimostrarlo, e a quel punto supera sempre il costo di certificarla. La direttiva (UE) 2024/825 si applica dal 27 settembre 2026 e vieta le dichiarazioni ambientali generiche e le affermazioni di neutralità climatica basate su compensazione fuori dalla catena del valore. Per le dichiarazioni future e per le etichette di sostenibilità richiede la verifica di un soggetto terzo, senza periodo transitorio né finestra per smaltire le scorte. La direttiva Green Claims, che dovrebbe disciplinare come si comprova una dichiarazione ambientale, è invece ferma: il suo iter legislativo è sospeso dal giugno 2025, quindi l’obbligo di dimostrare resta e la procedura armonizzata per farlo no. La rendicontazione CSRD impone a sua volta la verifica esterna dei dati dichiarati, e l’audit fornitori richiesto dai clienti industriali è passato dal questionario alla richiesta di riscontri datati.
Il greenwashing, insomma, non viene più contestato sulle intenzioni ma sulle prove, come mostra il rapporto tra dichiarazioni ambientali e integrità dei dati ESG. Quando la contestazione riguarda un’evidenza raccolta anni prima, disporre di file certificati alla fonte con TrueScreen riduce una ricostruzione documentale lunga mesi a una verifica tecnica di pochi minuti.
Come si certifica un’evidenza di filiera prima che entri nel passaporto digitale
TrueScreen certifica foto, video, documenti e schermate nel momento in cui vengono acquisiti, applicando marca temporale e sigillo digitale con valore legale prima che il dato entri in qualsiasi sistema aziendale. L’acquisizione segue una metodologia forense: le condizioni in cui l’evidenza è stata prodotta vengono registrate e vincolate al file attraverso un’impronta di integrità, la catena di custodia è preservata dall’origine e la verifica successiva diventa tecnica, indipendente da chi ha fornito il dato. TrueScreen non è però una piattaforma per il Digital Product Passport. Opera nello strato precedente, quello in cui le evidenze di filiera nascono, e consegna al sistema che gestisce il passaporto un dato già opponibile anziché una dichiarazione da prendere per buona. È il livello di autenticità che sta a monte del passaporto: complementare alle piattaforme che lo costruiscono, non alternativo a esse.
La piattaforma di acquisizione e certificazione copre i punti in cui il dato si genera: foto e video di produzione e collaudo scattati in stabilimento, schermate dei portali fornitore, file trasmessi da laboratori e terzisti. Gli stessi principi valgono per la movimentazione, come nella spedizione di prodotti certificata, dove lo stato della merce viene fissato alla partenza e non ricostruito dopo la contestazione.
Un produttore di celle per batterie industriali, per esempio, deve dichiarare nel passaporto la percentuale di cobalto riciclato e l’impianto di provenienza. Il dato arriva da un fornitore di secondo livello come dichiarazione in PDF, con qualche foto del lotto in ingresso: se un’autorità di vigilanza chiede conto di quel valore, quei file non provano nulla, perché non hanno data certa né origine dimostrabile. Certificando invece le foto del lotto e la schermata del portale fornitore alla ricezione, l’operatore economico ha un’evidenza datata e integra da opporre in sede di controllo, di verifica del cliente o di contestazione su una dichiarazione ambientale.
Le domande più frequenti sul passaporto digitale di prodotto
Che cos’è il passaporto digitale di prodotto?
Il passaporto digitale di prodotto è il fascicolo elettronico introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) e associato a un prodotto, a un lotto o a un modello immesso sul mercato europeo. Contiene identificativi, composizione dei materiali, origine, prestazioni ambientali e istruzioni per riparazione e riciclo, ed è consultabile tramite un supporto dati applicato al prodotto, di norma un QR code.
Quando entra in vigore il passaporto digitale di prodotto?
Il regolamento ESPR è in vigore dal 18 luglio 2024, ma gli obblighi arrivano per categoria di prodotto tramite atti delegati successivi. La Commissione ha aperto il registro europeo dei passaporti il 20 luglio 2026 e il relativo regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 è in vigore dal 6 agosto 2026. La prima scadenza vincolante riguarda le batterie ed è fissata al 18 febbraio 2027.
Chi è obbligato ad avere il passaporto digitale di prodotto?
L’obbligo riguarda gli operatori economici che immettono sul mercato dell’Unione beni fisici rientranti nelle categorie disciplinate dagli atti delegati, componenti e prodotti intermedi compresi. Il piano di lavoro adottato dalla Commissione europea nell’aprile 2025 indica come prioritari ferro e acciaio, alluminio, tessili, mobili, materassi, pneumatici ed elettronica. Prima di registrare un passaporto, ogni operatore deve completare una verifica della propria identità.
Quali dati della filiera richiede il passaporto digitale di prodotto?
Il passaporto richiede identificativo univoco, identità degli operatori economici, composizione e origine dei materiali, prestazioni ambientali, durabilità, istruzioni per riparazione e ricambi, indicazioni per riuso e riciclo e documentazione di conformità. I punti dato effettivi variano per categoria e sono fissati dagli atti delegati previsti dal Regolamento (UE) 2024/1781. Gran parte di queste informazioni proviene da fornitori esterni all’impresa che registra il passaporto.
Come si dimostra che una foto di produzione o un rapporto di collaudo di un fornitore è autentico?
Servono tre elementi fissati nel momento in cui il file nasce: origine dimostrabile, data certa e integrità del contenuto. Nessuno dei tre si ricostruisce a posteriori, perché i metadati di un file sono modificabili. TrueScreen consente di acquisire foto, video e schermate in modalità certificata, applicando marca temporale e sigillo digitale con valore legale all’atto dell’acquisizione, così che l’autenticità resti verificabile in qualsiasi momento successivo.
Certifica le evidenze di filiera prima che entrino nel passaporto
Con TrueScreen foto di produzione, rapporti di collaudo e schermate dei portali fornitore nascono con marca temporale e sigillo digitale con valore legale.

