ISO 21043: la norma internazionale sulle scienze forensi
La ISO 21043 è la serie di norme internazionali che governa il processo forense nel suo complesso, dal riconoscimento di un reperto sul luogo del fatto fino all'esposizione delle conclusioni davanti a un giudice. Per anni è rimasta un'opera incompiuta: c'erano la terminologia e il trattamento dei reperti, mancava il resto. Nel 2025 sono uscite le parti su analisi, interpretazione e refertazione, ed è stata rivista la prima. Chi si occupa di prove digitali si ritrova quindi con due riferimenti che sembrano sovrapporsi, questa serie e la ISO/IEC 27037. Non competono fra loro: operano in sequenza, e il confine lo traccia la norma stessa.
Che cosa disciplina la ISO 21043
La norma stabilisce requisiti e raccomandazioni per il processo applicato ai reperti di potenziale valore forense, di qualunque natura: una traccia raccolta su una scena, un documento esaminato in laboratorio, un oggetto sequestrato. Non riguarda una singola disciplina scientifica, bensì il modo in cui il lavoro forense viene svolto e documentato.
La ISO 21043 è una serie di norme internazionali sulle scienze forensi elaborata dal comitato tecnico ISO/TC 272 Forensic sciences. A differenza delle norme che valutano la competenza di una struttura in un contesto analitico generico, qui l'oggetto è il percorso: quello che un reperto compie dal momento in cui viene riconosciuto fino a quando una conclusione tecnica viene sottoposta a un giudice. Il NIST, che ne segue l'adozione attraverso i comitati OSAC, mette per iscritto due punti: la serie copre l'intero processo forense e non un suo segmento, e non sostituisce le norme di accreditamento in uso, ISO/IEC 17025 per i laboratori e ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione. La designazione italiana della prima parte è UNI EN ISO 21043-1:2025, e l'adozione della serie resta in ogni caso volontaria.
Il perimetro è quello che UNI sintetizza per la parte 1: la norma definisce i termini utilizzati per i diversi componenti del processo forense, dal luogo del crimine all'aula del tribunale. Il processo è trattato come un continuum, non come una catena di compartimenti separati fra chi raccoglie, chi analizza e chi riferisce.
La struttura della serie
La serie è articolata in parti autonome, ciascuna dedicata a una fase del processo forense e utilizzabile anche singolarmente. Le prime due sono le più antiche, le altre completano il percorso fino alla relazione finale.
Parte 1, terminologia e definizioni
La ISO 21043-1 fissa il vocabolario comune: definisce che cosa si intende per reperto, processo forense, continuità, interpretazione, così che la stessa parola non assuma significati diversi in laboratori di paesi diversi. L'edizione 2018 è stata ritirata e sostituita da quella del 2025, recepita in Italia come UNI EN ISO 21043-1:2025. Chi la cita in una perizia dovrebbe accertarsi di riferirsi all'edizione vigente: quella ritirata circola ancora in rete.
Parte 2, riconoscimento, registrazione, raccolta, trasporto e conservazione
È la parte che presidia tutto ciò che precede l'analisi: riconoscimento del reperto sulla scena, registrazione, raccolta, trasporto e conservazione, formulati come requisiti veri e propri. Resta l'unica parte della serie ancora nell'edizione 2018.
Parte 3, analisi
La ISO 21043-3, del 2025, riguarda l'esame dei reperti: come si pianificano le attività analitiche, come si documentano le scelte metodologiche, come si gestiscono i casi in cui l'esame altera o consuma il reperto. Anche qui compare un'esclusione esplicita: come conferma la scheda iTeh Standards sulla EN ISO 21043-3:2025, il recupero dei dati da supporti digitali resta fuori dal campo di applicazione.
Parte 4, interpretazione
La parte 4 affronta il passaggio più delicato, quello in cui un risultato tecnico diventa un'opinione. Distingue il contesto investigativo, dove si generano ipotesi, da quello valutativo, dove si pesa la forza di un dato rispetto a proposizioni alternative definite in anticipo. Lo studio di Berger pubblicato nel 2025 su PMC, che ha già raccolto 17 citazioni, la considera il vero elemento di novità della serie.
Parte 5, refertazione
La ISO 21043-5 chiude il percorso e riguarda la comunicazione dei risultati: la relazione tecnica, il modo in cui si esprimono i limiti di un accertamento, la trasparenza sulle assunzioni. Tocca da vicino chi dovrà poi sostenere quelle conclusioni in sede di ammissibilità delle prove digitali e in controesame.
| Parte | Oggetto | Edizione | Stato |
|---|---|---|---|
| ISO 21043-1 | Terminologia e definizioni | 2025 | In vigore. In Italia UNI EN ISO 21043-1:2025 |
| ISO 21043-2 | Riconoscimento, registrazione, raccolta, trasporto e conservazione dei reperti | 2018 | In vigore |
| ISO 21043-3 | Analisi | 2025 | In vigore |
| ISO 21043-4 | Interpretazione | 2025 | In vigore |
| ISO 21043-5 | Refertazione | 2025 | In vigore |
Perché la sigla corretta non è ISO/IEC 21043
La forma corretta è ISO 21043, senza il prefisso IEC. La confusione nasce perché le norme che le stanno abitualmente accanto, dalla ISO/IEC 27037 alla ISO/IEC 17025, quel prefisso ce l'hanno.
ISO 21043 è la designazione corretta e il motivo sta nella provenienza del documento. La serie nasce in ISO/TC 272 Forensic sciences, un comitato tecnico che opera sotto ISO soltanto. Il prefisso ISO/IEC identifica invece i documenti prodotti insieme alla International Electrotechnical Commission, tipicamente nel comitato congiunto JTC 1 dedicato alle tecnologie dell'informazione, da cui provengono appunto la ISO/IEC 27037 e la ISO/IEC 17025. Poiché la ISO 21043 si occupa del processo forense e non di tecnologie dell'informazione, non porta alcuna designazione IEC. La forma errata circola anche in pubblicazioni scientifiche sottoposte a revisione fra pari: compare per esempio in un contributo IEEE del 2024 sulle implicazioni della norma allora in arrivo, documento 10701603, che pure figura fra i primi risultati di ricerca per quella variante. Nel catalogo ISO, però, il titolo pubblicato riporta la sola sigla ISO 21043.
Dove finisce la ISO 21043 e dove inizia la ISO/IEC 27037
Le due norme non esprimono gradi di rigore diversi: hanno oggetti diversi. La ISO/IEC 27037 riguarda le potenziali prove digitali, cioè dati su supporti, dispositivi e reti. La ISO 21043 riguarda il processo forense sui reperti di qualunque natura.
Il confine non è materia di interpretazione: lo pone la norma stessa. Come rileva A2LA, l'ente di accreditamento statunitense, la parte 2 della ISO 21043 non si applica al recupero dei dati da supporti di memorizzazione digitali e dai relativi lettori, attività per le quali rinvia ai requisiti della ISO/IEC 27037. La conseguenza pratica è una sequenza, non una scelta alternativa. Se il reperto è un oggetto fisico che contiene dati, per esempio uno smartphone sequestrato, la ISO 21043-2 governa il modo in cui quell'oggetto viene riconosciuto, registrato, raccolto, trasportato e conservato, mentre la ISO/IEC 27037 governa il modo in cui i dati vengono identificati, raccolti, acquisiti e conservati. Se invece il contenuto nasce digitale, come una pagina web o un messaggio, l'acquisizione ricade sotto la ISO/IEC 27037 e la disciplina di processo che le sta intorno si appoggia alla ISO 21043.
Il confronto chiarisce anche l'equivoco sull'accreditamento.
| Norma | Oggetto | Comitato | Accreditabile |
|---|---|---|---|
| ISO 21043 | Il processo forense applicato ai reperti di potenziale valore forense, dal luogo del fatto all'aula | ISO/TC 272 Forensic sciences | No, non come norma autonoma |
| ISO/IEC 27037 | Identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle potenziali prove digitali | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | No, è una linea guida |
| ISO/IEC 17025 | Competenza dei laboratori di prova e taratura | ISO/CASCO | Sì |
| ISO/IEC 17020 | Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni | ISO/CASCO | Sì |
Per il quadro più ampio, dalle linee guida NIST ai protocolli ACPO, resta utile il confronto fra gli standard di conservazione delle prove digitali.
Che cosa richiede la parte 2 per la continuità dei reperti
La parte 2 chiede una cosa sola, declinata in molte prescrizioni: che ogni reperto sia rintracciabile dal riconoscimento all'esame, con ogni passaggio di mano e ogni variazione di stato documentati. È la traduzione normativa della catena di custodia.
La ISO 21043-2 stabilisce requisiti per le fasi che precedono l'analisi: riconoscimento, registrazione, raccolta, trasporto e conservazione dei reperti di potenziale valore forense. L'obiettivo dichiarato è la continuità. L'edizione del 2018 formula queste attività come requisiti e non come raccomandazioni, il che significa che un'organizzazione che le recepisce nel proprio sistema di gestione della qualità deve poi essere in grado di dimostrarle in sede di verifica, non semplicemente di dichiararle sulla carta. Per il materiale digitale la logica di continuità è identica, ma i passaggi tecnici di acquisizione stanno altrove, nella ISO/IEC 27037, perché la parte 2 esclude espressamente il recupero dei dati dai supporti. Chi lavora su contenuti nati digitali trova quindi nella parte 2 il principio di continuità da rispettare e nella ISO/IEC 27037 la procedura tecnica con cui rispettarlo.
Nell'ordinamento italiano l'esigenza ha un aggancio preciso. La legge 48 del 2008, di ratifica della Convenzione di Budapest, ha introdotto nel codice di procedura penale l'obbligo di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione. L'articolo 2712 del codice civile riconosce piena efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche se chi le subisce non ne disconosce la conformità ai fatti, e la solidità della catena di custodia digitale è ciò che rende difficile quel disconoscimento. Quando serve documentare l'acquisizione, e non verificare un file già esistente, TrueScreen offre un ambiente di cattura che registra il contesto tecnico dell'operazione, secondo la logica della certificazione forense del dato.
Che cosa hanno introdotto le parti pubblicate nel 2025
Le parti uscite nel 2025 estendono la serie dalla gestione materiale dei reperti al ragionamento tecnico che porta a una conclusione. Fino ad allora la ISO 21043 governava ciò che accade prima del laboratorio; ora arriva alla relazione depositata.
La parte 3 formalizza la pianificazione e la documentazione delle attività analitiche, comprese quelle in cui l'esame consuma il reperto: una condizione che nel processo penale italiano incide sulla scelta fra accertamento tecnico ripetibile e non ripetibile. La parte 4 introduce il modello proposizionale, per cui le conclusioni vanno formulate rispetto a proposizioni alternative dichiarate in anticipo, esplicitando quanto il risultato osservato sostenga l'una rispetto all'altra: un cambiamento di mentalità prima ancora che di procedura. La parte 5 riguarda infine ciò che arriva al destinatario: struttura della relazione, dichiarazione dei limiti, tracciabilità delle assunzioni.
Per un consulente tecnico la conseguenza è concreta: una relazione che espone un risultato senza dichiarare le proposizioni rispetto alle quali è stato valutato non regge al confronto con l'impianto della parte 4, e questo vale per un'analisi chimica come per un contenuto digitale.
Come le organizzazioni adottano la ISO 21043 senza esserne accreditate
Nessun soggetto può essere accreditato alla ISO 21043 come norma autonoma. La serie si incorpora nel sistema di gestione della qualità accanto alle norme di accreditamento, e l'adozione resta volontaria.
Secondo A2LA le parti della ISO 21043 sono state sviluppate non per sostituire la ISO/IEC 17025 e la ISO/IEC 17020, ma per essere usate insieme a esse: i fornitori di servizi forensi non possono essere accreditati a queste norme come documenti autonomi, possono però incorporarle nel proprio sistema di gestione della qualità. Il NIST esprime la stessa posizione quando precisa che la serie non sostituisce le norme di accreditamento vigenti e che il suo impiego è volontario. L'accreditamento resta quindi ancorato alla ISO/IEC 17025 per i laboratori di prova e alla ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione, con la ISO 21043 che si sovrappone come disciplina di processo. In pratica, un ente di accreditamento verifica la conformità alla 17025 o alla 17020 e può constatare che le prassi descritte nella ISO 21043 sono state recepite nelle procedure interne.
Ne discende una regola di comunicazione valida per chiunque operi in questo mercato: dichiararsi certificati o accreditati ISO 21043 non è possibile, perché non esiste uno schema che lo consenta. Si può descrivere l'allineamento delle proprie procedure ai principi della serie, dichiarando quale accreditamento si possiede davvero.
Che cosa comporta per le organizzazioni che producono prove digitali
Per chi genera contenuti destinati al giudizio il punto critico si è spostato a monte. La parte 2 chiede continuità documentata per un reperto materiale, che si può imbustare, sigillare e verbalizzare; per un contenuto nato digitale non c'è nulla da sigillare, quindi la continuità va costruita nell'istante della cattura o non esiste affatto.
Le organizzazioni si affidano a TrueScreen per applicare una metodologia forense nel momento stesso in cui il contenuto viene acquisito, così che la continuità sia documentata all'origine e non debba essere ricostruita in seguito. TrueScreen acquisisce fotografie, video, audio, documenti, screenshot, email e pagine web calcolandone un hash crittografico nel momento della cattura, e integra via API il sigillo elettronico e la marca temporale qualificata apposti da QTSP terzi qualificati ai sensi del regolamento eIDAS 910/2014. TrueScreen non è un prestatore di servizi fiduciari qualificato né un'autorità di certificazione: è la piattaforma che orchestra il processo e ne conserva la documentazione tecnica. Per le acquisizioni da rete il browser forense registra il contesto tecnico della sessione, mentre la piattaforma conserva l'attestazione e la rende verificabile da terzi, in coerenza con quanto il CAD prevede in materia di documenti informatici.
Un ispettore documenta un cantiere con lo smartphone: non c'è un reperto da imbustare, la fotografia nasce già come dato. La continuità che la parte 2 pretende per un reperto materiale va costruita nel momento stesso dello scatto, con hash, marca temporale e contesto di acquisizione. Dopo non resta più nulla da ricostruire.
Fonti
- NIST, ISO 21043 Standards, aggiornato al 26 gennaio 2026
- A2LA, Bridging the Gap: How ISO 21043 Elevates Forensic Lab Quality and Credibility, Rachel Duke, 17 febbraio 2026
- Berger e altri, Finally a really forensic worldwide standard: ISO 21043, 2025
- Morrison e altri, A guide to ISO 21043 Forensic sciences, Science & Justice, 2025
- iTeh Standards, EN ISO 21043-3:2025
- UNI, UNI EN ISO 21043-1:2025
- UNI, UNI EN ISO 21043-2:2020
- ISO 21043-1:2025, Forensic sciences, parte 1: terminologia, catalogo ISO
- ISO 21043-2:2018, Forensic sciences, parte 2: riconoscimento, registrazione, raccolta, trasporto e conservazione dei reperti, catalogo ISO
- ISO 21043-3:2025, Forensic sciences, parte 3: analisi, catalogo ISO
- ISO 21043-4:2025, Forensic sciences, parte 4: interpretazione, catalogo ISO
- ISO 21043-5:2025, Forensic sciences, parte 5: refertazione, catalogo ISO

