Videoidentificazione AML: requisiti Banca d’Italia 2026 e quando basta per l’adeguata verifica
Un responsabile antiriciclaggio che apre un conto a distanza si trova davanti a una domanda apparentemente semplice: il video con cui ho riconosciuto il cliente regge in caso di ispezione? La risposta non è più quella di qualche anno fa. Le banche e gli intermediari hanno spostato gran parte dell'identificazione su canali a distanza, ma il quadro normativo che governa la videoidentificazione AML è cambiato in profondita': l'Allegato 3 del Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019, che dettava la procedura di video-identificazione, è stato abrogato, e oggi il riferimento sono gli Orientamenti EBA sull'identificazione a distanza recepiti dall'autorità.
Qui sta la complicazione. Molte procedure interne descrivono ancora la videoidentificazione come se bastasse "girare un video" del cliente con il documento in mano. In sede di ispezione, però, non conta il fatto di aver registrato qualcosa: conta poter dimostrare che quella ripresa è autentica, integra e riferibile a un momento certo. La verità è che la videoidentificazione resta uno strumento valido per l'adeguata verifica, ma solo se rispetta requisiti tecnici precisi e se la registrazione è conservata in modo difendibile. Come approfondito nella guida sulle prove digitali per il KYC e l'adeguata verifica della clientela, il punto critico non è raccogliere il dato, ma certificarlo nel momento in cui nasce.
Questo approfondimento fa parte della guida: Antiriciclaggio certificato: prove digitali per KYC e adeguata verifica
Quando la videoidentificazione basta per l'adeguata verifica
La videoidentificazione può sostituire la presenza fisica solo nei casi in cui il livello di rischio del cliente lo consente e la procedura segue standard riconosciuti. Il D.Lgs. 231/2007 impone un approccio basato sul rischio: più alto è il profilo, più rigorosa deve essere l'identificazione. La videoidentificazione è adeguata per la clientela a rischio ordinario, ma non si applica meccanicamente a tutte le situazioni.
Le frodi con identità sintetiche in Europa sono cresciute del 378% nell'ultimo anno secondo i dati raccolti nelle analisi di settore sull'antiriciclaggio: un'identificazione a distanza debole diventa così il primo punto di attacco. Per questo la soglia di affidabilità richiesta a una videoidentificazione AML è molto più alta di quella di una semplice videochiamata.
Cosa dice oggi la normativa
Il riferimento operativo non è più la procedura allegata al provvedimento del 2019. Con l'abrogazione di quell'allegato, in vigore dal 2 ottobre 2023, la Banca d'Italia ha recepito gli Orientamenti EBA del 22 novembre 2022 (EBA/GL/2022/15) sull'uso di soluzioni di identificazione a distanza per l'adeguata verifica. Gli orientamenti chiedono quattro cose: cattura affidabile del documento d'identità, prova che la persona sia reale e presente (liveness), corrispondenza tra documento e volto, e una registrazione completa e verificabile di ogni passaggio, conservata con marca temporale per controlli successivi.
A livello europeo, il quadro si sta consolidando con il Regolamento AMLA (UE) 2024/1624, che entra in vigore in modo progressivo tra il 2025 e il 2027 e centralizza la vigilanza antiriciclaggio. Una procedura di identificazione a distanza disegnata anni fa rischia di non essere più conforme senza interventi.
I casi in cui non basta
L'approccio basato sul rischio fissa dei limiti chiari. La videoidentificazione non è sufficiente, da sola, quando il cliente è una persona politicamente esposta (PEP), quando il profilo presenta indicatori di alto rischio, o quando l'operazione supera le soglie che impongono adeguata verifica rafforzata. In questi casi servono misure aggiuntive: documentazione integrativa, controlli sulla provenienza dei fondi, validazione da parte di personale qualificato. La videoidentificazione resta un tassello, non l'intero processo.
I requisiti tecnici minimi di una videoidentificazione difendibile
Una videoidentificazione che regge in sede di controllo non si misura sulla durata del video, ma su elementi tecnici verificabili. Gli Orientamenti EBA li descrivono come condizioni di affidabilità della soluzione: senza questi, la ripresa ha scarso valore in caso di contestazione UIF.
| Requisito | Cosa significa in pratica | Perché conta in ispezione |
|---|---|---|
| Qualità del video | Risoluzione e illuminazione sufficienti a leggere il documento e riconoscere il volto | Una ripresa sgranata non prova nulla sull'autenticità |
| Documento fronte e retro | Cattura di entrambi i lati del documento d'identità come passaggi distinti | Permette di valutare validità e segni di manomissione |
| Liveness | Prova che il soggetto sia reale e presente, non una foto o un deepfake | Protegge da attacchi con immagini riutilizzate |
| Corrispondenza volto-documento | Confronto tra la persona ripresa e la foto del documento | Lega l'identità al soggetto effettivo |
| Registrazione conservata | Video e passaggi salvati con marca temporale, immodificabili e recuperabili | Garantisce la verificabilità ex post richiesta dall'EBA |
Il requisito più trascurato è l'ultimo. Molte soluzioni catturano bene il documento e gestiscono la liveness, ma archiviano il risultato in modo che nulla impedisce una modifica successiva. Una registrazione priva di marca temporale e di garanzia di integrità alla fonte è esattamente cio' che un'ispezione mette in discussione per prima.
Perché un video registrato non equivale a un video certificato
Qui si gioca la differenza che separa un processo conforme da uno solo apparentemente conforme. Un video registrato è un file: dimostra che una ripresa esiste, ma non che sia autentica, non manomessa e collocata in un momento certo. Un video certificato è una ripresa la cui autenticità e integrità sono garantite nel momento stesso in cui nasce. La distinzione ha effetti concreti sul valore probatorio.
In Italia, le riproduzioni informatiche e audiovisive rientrano nell'art. 2712 del Codice Civile: formano piena prova dei fatti rappresentati finchè la controparte non ne disconosce la conformità. Il problema è che un disconoscimento, anche pretestuoso, fa regredire una semplice registrazione a mera presunzione, lasciata alla libera valutazione del giudice. Quando invece la ripresa porta con sè una garanzia tecnica di integrità e una marca temporale opponibile, il disconoscimento generico diventa molto più difficile da sostenere.
Il ruolo di TrueScreen nell'acquisizione certificata
TrueScreen interviene proprio su questo punto: non si limita a conservare un video, ma acquisisce e certifica la ripresa con metodologia forense nel momento dell'acquisizione. Ogni sessione viene sigillata combinando firma digitale, marca temporale qualificata e sigillo elettronico erogati da un QTSP qualificato integrato nella piattaforma, insieme ai metadati forensi che fissano data, luogo e contesto dell'acquisizione.
TrueScreen non è un QTSP: integra il sigillo di un prestatore di servizi fiduciari qualificato terzo tramite API, applicando alla videoidentificazione una garanzia di autenticità alla fonte e di immodificabilità. Il risultato è un fascicolo difendibile in cui la videoidentificazione non è un semplice video archiviato, ma una prova certificata con valore legale, coerente con la logica della Provenienza digitale applicata all'adeguata verifica della clientela.

