ApprofondimentoLavori pubblici

Libretto delle misure e contabilità digitale: cosa chiede l’art. 12 dell’Allegato II.14

Il correttivo del 2024 ha modificato le regole di compilazione del libretto delle misure nei lavori pubblici: che cosa cambia per verbale in contraddittorio, registro di contabilità e riserve.

Redazione TrueScreenPubblicato il 9 minuti di lettura

L’art. 12 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 regola la contabilità dei lavori pubblici su due piani: il comma 10 chiede programmi di contabilità digitale che garantiscano autenticità, sicurezza e provenienza dei dati inseriti, il comma 11 chiede di compilare il libretto delle misure da un verbale redatto in cantiere in contraddittorio con l’esecutore. Il programma protegge il dato registrato; la prova di ciò che si è misurato nasce in cantiere.

In breve

  • Il comma 10 dell’art. 12, Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, chiede programmi di contabilità digitale in formati aperti che garantiscano autenticità, sicurezza e provenienza dei dati inseriti.
  • Nel testo vigente, dopo il D.Lgs. 209/2024, il comma 11 prevede che il libretto delle misure si compili da un verbale redatto in cantiere in contraddittorio con l’esecutore: prima la norma diceva «può», oggi dice «deve».
  • Il libretto è tenuto dal direttore dei lavori o dai suoi delegati e va firmato subito dall’esecutore o dal suo tecnico presente al rilevamento (art. 12, comma 1, lettera b).
  • Le riserve si iscrivono a pena di decadenza sul primo atto idoneo e, in ogni caso, anche nel registro di contabilità, e vanno confermate sul conto finale, pena la rinuncia (art. 7, comma 2, Allegato II.14).
  • Per i lavori sotto i 40.000 euro il comma 11-bis consente una contabilità semplificata, previa verifica del direttore dei lavori.

La contabilità dei lavori pubblici si tiene con i documenti contabili elencati al comma 1 dell’art. 12: giornale dei lavori, libretti delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori e conto finale. La misura è il punto in cui una lavorazione diventa un importo, e il correttivo al Codice ha modificato il modo in cui si compila il libretto.

Questo approfondimento fa parte della guida: Verbale di consegna lavori: cosa deve contenere e quali prove raccogliere

Cosa chiede il comma 10 sui programmi di contabilità digitale?

Il comma 10 riguarda i dati inseriti nel programma e chi li ha registrati.

L’art. 12, comma 10, dell’Allegato II.14 prevede che la contabilità dei lavori sia effettuata con programmi di contabilità digitale in formati aperti non proprietari. I programmi devono garantire «l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti». Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, il RUP li accetta prima dell’uso e ne verifica affidabilità, idoneità e conformità alle prescrizioni dell’Allegato (testo vigente dell’art. 12).

Nel programma una quantità registrata da chi ne aveva titolo resta un numero, e lo scavo o il getto a cui si riferisce va documentato sul posto, nel verbale e nelle evidenze che lo accompagnano. Lo stesso problema riguarda la provenienza dei dati di misura nei rapporti di prova del collaudo.

Che cosa è cambiato con il correttivo del 2024?

Nel testo vigente il verbale di misura in contraddittorio, prima facoltativo, è la modalità prevista.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (GU n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 45/L), con l’art. 92, ha sostituito i commi 10 e 11 dell’art. 12, inserito il comma 11-bis e ritoccato il comma 9 sull’interoperabilità con i modelli informativi. Secondo il testo originario del 2023 la compilazione dei libretti con un verbale in contraddittorio «può essere effettuata anche»; il testo vigente dice che «deve essere effettuata» così.

Art. 12 dell’Allegato II.14: testo originario del 2023 e testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024
Punto Testo originario (2023) Testo vigente
Verifica del RUP Idoneità e conformità Affidabilità, idoneità e conformità
Mancato uso del programma Ammesso se motivato e comunicato all’ANAC, con registro a pagine numerate La previsione non compare più
Verbale in contraddittorio (comma 11) «Può essere effettuata anche» «Deve essere effettuata»
Lavori sotto 40.000 euro Nessuna previsione nell’art. 12 Contabilità semplificata (comma 11-bis)

Non sono stati toccati dall’art. 92 i commi da 1 a 8, che regolano anche il giornale dei lavori, né l’art. 7 sulle riserve. L’applicazione ai contratti già in corso o avviati sotto la disciplina precedente dipende dalle disposizioni transitorie e va verificata caso per caso.

Come si compila il libretto delle misure secondo il comma 11?

Il libretto delle misure nasce dal verbale redatto in cantiere con l’esecutore e si firma mentre lo si compila.

Nel testo vigente dell’art. 12, dopo il D.Lgs. 209/2024 (in vigore dal 31 dicembre 2024), il comma 11 prevede che i libretti si compilino registrando le misure rilevate in cantiere dal personale incaricato, in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore.

Chi rileva e chi firma il libretto delle misure

Il libretto delle misure è predisposto e tenuto dal direttore dei lavori o, se da lui delegati, dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, e va firmato contestualmente alla compilazione, rispettando la cronologia dei dati (comma 1). Il direttore dei lavori cura che sia firmato subito dall’esecutore o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento (lettera b).

Il verbale di misura in contraddittorio

Misurare in contraddittorio significa rilevare le quantità con la partecipazione dell’impresa; il libretto è firmato subito dall’esecutore o dal suo tecnico (lettera b). La stessa lettera ammette nei libretti figure, profili e piani quotati dello «stato delle cose prima e dopo le lavorazioni». Come nel verbale di sopralluogo del direttore lavori, conta che cosa si vedeva, dove e quando.

Dal libretto al registro di contabilità: dove si iscrivono le riserve?

Il registro di contabilità trascrive i libretti, applica i prezzi e accoglie le riserve.

Le riserve si iscrivono, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e, in ogni caso, anche nel registro di contabilità; quelle non confermate sul conto finale si intendono rinunciate (art. 7, comma 2, Allegato II.14).

Libretto delle misure e registro di contabilità: contenuto, firma dell’esecutore e documenti che alimentano
Libretto delle misure Registro di contabilità
Contenuto Misurazione e classificazione delle lavorazioni Trascrizione dei libretti, prezzi, corrispettivo maturato, domande dell’esecutore
Firma dell’esecutore Subito, dall’esecutore o dal suo tecnico presente al rilevamento A ogni stato di avanzamento
Che cosa alimenta Il registro Lo stato di avanzamento e il certificato di pagamento del RUP

Dal registro si ricava lo stato di avanzamento lavori, e al conto finale l’esecutore conferma le riserve non definite con transazione o accordo bonario (lettera e). Come per le riserve sul verbale di consegna dei lavori, conta aver documentato i fatti quando erano ancora visibili.

Che cosa prevede il comma 11-bis sulla contabilità semplificata?

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro il comma 11-bis consente una contabilità semplificata, previa verifica del direttore dei lavori.

Il comma recita: «Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa».

Come certificare alla fonte le evidenze delle misure in cantiere?

Le evidenze della misura si possono certificare quando vengono raccolte, senza sostituire il programma accettato dal RUP.

TrueScreen certifica foto, video e posizione acquisiti durante la misura, nel momento in cui vengono raccolti: il report integra un sigillo elettronico qualificato e una marca temporale qualificata, e qualsiasi modifica successiva è rilevabile. TrueScreen non è un prestatore di servizi fiduciari, né un programma di contabilità dei lavori.

Dall’app si possono certificare le foto in cantiere, i video e la posizione. Con un TrueFlow, un flusso guidato di acquisizione, la direzione lavori guida la raccolta, e dal piano Business il workspace può abilitare anche il tecnico dell’impresa a certificare. Chiunque riceva il pacchetto può verificare il report certificato senza bisogno di un account TrueScreen.

Un esempio: scavo a misura in un appalto comunale, prima del rinterro. L’ispettore di cantiere rileva le sezioni con il tecnico dell’impresa e, con un TrueFlow di misura, acquisisce foto con la stadia, un video panoramico e la posizione. Il tecnico dell’impresa firma nel flusso con codice OTP (TrueScreen offre azienda elettronica semplice e avanzata): la firma nel flusso attesta chi ha sottoscritto il report e non sostituisce le firme che l’art. 12 richiede su libretto e verbale. L’impronta del report viene riportata nel verbale di misura, da cui il direttore dei lavori compila il libretto delle misure. Se l’impresa iscrive una riserva sulle quantità nei termini previsti, le evidenze acquisite a scavo aperto sono disponibili a entrambe le parti.

Il report attesta come e quando l’evidenza è stata acquisita, non che la misura sia corretta né che la scena non sia stata preparata; non sostituisce il direttore dei lavori, e il peso della prova lo valuta il giudice.

In conclusione

Dopo il correttivo la contabilità dei lavori pubblici poggia su due presìdi distinti. Il programma di contabilità digitale accettato dal RUP tutela i dati inseriti e la loro provenienza; il verbale di misura in contraddittorio fissa ciò che le parti hanno visto e misurato in cantiere. Le riserve sulle quantità si fondano sulla seconda: per questo conviene che le evidenze della misura siano raccolte a lavorazione ancora visibile, con data, luogo e integrità verificabili da entrambe le parti.

Domande frequenti sul libretto delle misure

Chi firma il libretto delle misure?

Il libretto delle misure è tenuto e firmato, mentre lo si compila, dal direttore dei lavori o da un suo delegato; va firmato subito anche dall’esecutore o dal tecnico che ha assistito al rilevamento (art. 12, comma 1 e lettera b, Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023).

Che differenza c’è tra libretto delle misure e registro di contabilità?

Il libretto misura e classifica le lavorazioni. Il registro di contabilità ne trascrive le annotazioni, applica i prezzi contrattuali e accoglie le riserve, che si iscrivono a pena di decadenza sul primo atto idoneo e, in ogni caso, anche nel registro (art. 7, comma 2); da esso si ricava lo stato di avanzamento lavori (art. 12, comma 1, lettere b, c e d, Allegato II.14).

Cosa significa misurare in contraddittorio con l’esecutore?

Rilevare le misure in cantiere in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore (art. 12, comma 11, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 209/2024). Il libretto è firmato subito dall’esecutore o dal suo tecnico (lettera b). Chi non condivide la misura può iscrivere riserva, a pena di decadenza, nei modi dell’art. 7, comma 2: sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla e, in ogni caso, anche nel registro di contabilità.

Il RUP deve accettare il programma di contabilità digitale?

Sì, se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni: il RUP ne verifica prima affidabilità, idoneità e conformità alle prescrizioni dell’Allegato (art. 12, comma 10, Allegato II.14). Il comma non menziona una certificazione dei programmi: la verifica è affidata al RUP.

Le foto di cantiere possono accompagnare il libretto delle misure?

La lettera b) dell’art. 12 ammette nei libretti figure, profili e piani quotati dello stato delle cose prima e dopo le lavorazioni. Foto e video non sono nominati: se documentano lo stato dei luoghi alla misura, conta che data, luogo e integrità siano verificabili.

TrueScreen è un programma di contabilità dei lavori?

No. TrueScreen non tiene libretti, registro o stati di avanzamento e non sostituisce il programma accettato dal RUP: certifica alla fonte foto, video, posizione e documenti acquisiti in cantiere.

Fonti e verifiche

Ogni dato e ogni principio citato rimanda alla sua fonte, indicata qui con tipo e data. Link controllati alla data di pubblicazione.

Fonti citate nell’approfondimento sul libretto delle misure, con tipo, data e motivo della citazione
Fonte Tipo Dati Per che cosa è citata
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), Allegato II.14 Norma 31/03/2023 Quadro normativo della contabilità dei lavori pubblici
D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo), art. 92 (GU n. 305 del 31/12/2024, S.O. n. 45/L) Norma 31/12/2024 Sostituzione dei commi 10 e 11 dell’art. 12 e introduzione del comma 11-bis
Allegato II.14, testo originario (GU n. 77 del 31/03/2023, S.O. n. 12/L) Documento 2023 Confronto con il testo originario dei commi 10 e 11
Allegato II.14, art. 12 (Documenti contabili), testo vigente (Punto Appalti) Documento 2026 Testo vigente dei commi 1, 10, 11 e 11-bis dell’art. 12
Allegato II.14 vigente con note di modifica, art. 7 (Riserve) (Codice Appalti) Documento 2026 Iscrizione e conferma delle riserve

Evidenze di cantiere con data e luogo verificabili

Foto, video e posizione acquisiti durante la misura possono essere certificati nel momento in cui vengono raccolti, con un report che chiunque può verificare anche senza un account TrueScreen.

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Redazione TrueScreen

Questa sezione è curata dalla redazione di TrueScreen, che riunisce competenze di informatica forense, diritto delle prove digitali e conformità normativa. Ogni contenuto è verificato sulle fonti primarie: testi di legge, sentenze pubblicate, norme tecniche e documentazione ufficiale, sempre citate nel corpo del testo.