Rendicontazione PNRR e fondi pubblici: come documentare le evidenze di realizzazione per i controlli


La rendicontazione PNRR è stata finora, per la maggior parte dei soggetti attuatori, un esercizio contabile: fatture quietanzate, mandati, tracciabilità dei flussi, caricamento su ReGiS. È la parte che gli enti hanno imparato a gestire, perché somiglia a quello che facevano già.

I numeri dicono che il collo di bottiglia sta altrove. Nella relazione del 27 maggio 2026 la Corte dei conti registra 113,5 miliardi di spesa sostenuta a fine febbraio, ma a marzo risultano oltre 74 mila rendiconti per 20,5 miliardi rendicontati e circa 6 miliardi approvati. Il divario non è finanziario. È documentale. E il tempo per colmarlo è definito: l'ultimazione degli interventi era fissata al 30 giugno 2026, mentre il termine per la rendicontazione finale è stato prorogato, per le istituzioni scolastiche, al 15 ottobre 2026 con la nota MIM del 16 giugno 2026.

Le evidenze di realizzazione reggono a un controllo solo quando data, luogo e integrità del file sono verificabili da un soggetto terzo, e questa verificabilità va costruita nel momento in cui l'evidenza nasce. È su questo, oggi, che si decide la rendicontazione PNRR.

L'evidenza di realizzazione è il documento che dimostra che un intervento è stato eseguito nei luoghi, nei tempi e nei modi dichiarati, e si distingue dal giustificativo di spesa, che prova soltanto quanto è stato pagato. Nella rendicontazione PNRR rientrano in questa categoria le fotografie di cantiere, i verbali di sopralluogo, i registri di presenza dei percorsi formativi, i certificati di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR, la cui impostazione risale alla Circolare MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, fissano il principio in una riga: "nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate". La differenza fra un'evidenza che regge e una che non regge quasi mai sta nel contenuto, che di solito è corretto. Sta nella possibilità, per chi controlla, di verificarne data, luogo e integrità senza credere sulla parola a chi l'ha prodotta.

Che cosa verificano davvero i controlli sui fondi PNRR

I controlli PNRR verificano due cose distinte: che la spesa sia regolare, ammissibile e non duplicata, e che il risultato dichiarato corrisponda a un fatto avvenuto. La prima verifica si esamina sui documenti amministrativi e contabili. La seconda si esamina sulle evidenze di realizzazione, ed è quella su cui la rendicontazione PNRR si blocca.

Dalla spesa al risultato: che cosa cambia nella fase di verifica

Il PNRR paga risultati, non spesa. È una differenza che i milestone e target rendono esplicita e che cambia la natura della prova richiesta al soggetto attuatore.

A differenza dei fondi strutturali tradizionali, il PNRR è un contratto di performance: l'erogazione delle rate non dipende dalla spesa sostenuta ma dal conseguimento di milestone e target concordati con la Commissione europea. Le milestone sono traguardi qualitativi, come l'entrata in vigore di una norma o l'aggiudicazione di un affidamento. I target sono obiettivi quantitativi misurabili, come il numero di edifici riqualificati o di persone formate. Il portale openpnrr ne conta 782 milestone, di cui 214 di rilevanza europea e 568 di rilevanza italiana, e 662 target, di cui 313 di rilevanza europea. Per chi cura la rendicontazione PNRR il cambiamento è concreto: una fattura quietanzata dimostra che l'importo è stato pagato, non che i serramenti siano stati sostituiti in quel plesso e non in un altro edificio dello stesso Comune. La prova del target è fisica prima che contabile, e si costruisce mentre l'intervento avanza.

I livelli di controllo, dal soggetto attuatore alla Corte dei conti

Il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) di ciascuna amministrazione titolare stabilisce chi verifica che cosa. Gli sguardi che si posano su un intervento non cercano le stesse cose:

  1. Soggetto attuatore: autocontrollo su regolarità amministrativa, contabile e requisiti PNRR dell'intervento.
  2. Amministrazione centrale titolare: verifiche su rendiconti e su milestone e target, anche a campione.
  3. Autorità di audit presso la Ragioneria generale dello Stato: controlli di secondo livello, indipendenti dalla gestione.
  4. Corte dei conti, Guardia di Finanza, Commissione europea, OLAF ed EPPO: controllo esterno e indagini.

Il sistema di controllo del PNRR è organizzato su livelli che non ripetono lo stesso esame. Il primo livello sta in capo al soggetto attuatore e all'amministrazione centrale titolare della misura, che registrano gli esiti su ReGiS e verificano il conseguimento di milestone e target, eventualmente anche a campione. Il secondo livello è affidato all'Autorità di audit, che la Corte dei conti descrive come "organismo indipendente che opera al di fuori del Servizio centrale" e che svolge "le cosiddette verifiche di secondo livello". Non ripete il controllo già fatto: verifica che il sistema funzioni e che le evidenze esistano davvero. Il Manuale delle attività di controllo del MIMIT precisa che le verifiche in loco "potranno essere volte a verificare l'esistenza e l'effettiva operatività del Soggetto Attuatore e realizzatore". Non solo le carte, quindi: la corrispondenza fra quanto è stato dichiarato e quanto esiste sul posto.

Che cosa comporta un riscontro mancato

Un'evidenza che non regge nella rendicontazione PNRR non produce solo un rilievo formale. Le amministrazioni titolari possono disporre la riduzione o la revoca del contributo, e la normativa attuativa impone al soggetto attuatore di restituire le somme oggetto di recupero: risorse già spese, a fronte di un'opera comunque realizzata, con effetti immediati sull'equilibrio di bilancio. Nei casi più seri si aggiunge il danno erariale a carico di chi ha gestito la pratica. Sui progetti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza i rilievi OLAF riguardano in buona parte baseline mal definite, verifiche incrociate insufficienti e risultati gonfiati: contestazioni documentali, non ammanchi di cassa.

Perché fotografie, verbali e registri ordinari non reggono a un controllo

Le evidenze che alimentano la rendicontazione PNRR descrivono correttamente quello che è successo, ma non lo provano a un terzo. Fotografie, verbali e registri nascono su dispositivi personali e in formati liberamente modificabili: nessuno dei tre porta con sé un elemento che chi controlla possa verificare in autonomia.

Fotografie di cantiere senza data e luogo verificabili

Una fotografia di cantiere diventa evidenza solo quando data, luogo e integrità sono verificabili da un terzo. L'articolo 2712 del Codice civile stabilisce che le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti rappresentati "se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime": basta un disconoscimento perché la piena prova cada e la questione si sposti su una perizia. Nella rendicontazione PNRR il problema si presenta prima ancora di qualsiasi contenzioso. I metadati che accompagnano lo scatto sono modificabili con strumenti gratuiti, l'orologio del dispositivo può essere spostato, il riferimento di posizione può mancare o essere riscritto. Chi riceve una cartella di immagini non ha alcun modo autonomo di stabilire se quella foto sia stata scattata nel giorno dichiarato e in quel plesso, e non è tenuto a presumerlo.

Il punto di rottura è sempre lo stesso: il valore probatorio di una fotografia viene dato per scontato da chi la produce e messo in discussione da chi la esamina.

Chi si affida ai metadati EXIF scopre in sede di verifica che sono un'informazione dichiarata dal dispositivo, non attestata da nessuno. Una foto con data certa è un'altra cosa.

Verbali di sopralluogo in PDF modificabili

Un verbale in PDF ordinario documenta il contenuto del sopralluogo, ma non prova quando è stato redatto né che non sia stato modificato dopo. La contestazione tipica non riguarda quasi mai il merito tecnico: riguarda la collocazione temporale. Se il file può essere stato creato o alterato in qualunque momento, non prova che il sopralluogo sia avvenuto nella data indicata. Lo stesso vale per il giornale dei lavori tenuto in forma digitale. E se il verbale include fotografie, anche quelle vanno certificate: un contenitore integro con contenuti non verificabili sposta il problema, non lo risolve.

Registri di presenza ricostruiti a posteriori

Nei progetti formativi il target è quantitativo, cioè il numero di persone effettivamente formate, e il registro presenze è l'unica prova che quel numero esista. È anche l'anello più fragile della rendicontazione PNRR, perché viene spesso completato a fine corso, con firme raccolte in blocco o fogli ricompilati per renderli leggibili. Un registro compilato in tempo reale e uno ricostruito dopo si somigliano sulla carta. Solo il primo può dimostrare quando è stato formato.

Che cosa significa certificare un'evidenza nel momento in cui viene prodotta

TrueScreen, the Data Authenticity Platform, certifica l'evidenza nel momento in cui viene prodotta: marca temporale qualificata, geolocalizzazione certificata e sigillo di integrità vengono legati al file allo scatto, non applicati a posteriori. La differenza rispetto a qualunque archiviazione successiva, per quanto ordinata e sicura, sta nel momento in cui nasce la garanzia. Se la certificazione arriva dopo, quello che si certifica è un file di cui nessuno conosce la storia: si dimostra che da quell'istante in poi non è cambiato, non che corrisponda a un fatto avvenuto in un luogo e in una data. Se invece la garanzia nasce con l'acquisizione, l'evidenza porta con sé tre informazioni inseparabili dal contenuto: quando, dove, che cosa. Nella rendicontazione PNRR è la terna che un controllore di secondo livello deve poter ricostruire senza chiedere conferme a chi era presente.

Marca temporale qualificata, geolocalizzazione e sigillo di integrità

Il Regolamento eIDAS attribuisce alla validazione temporale elettronica qualificata una presunzione di legge. L'articolo 41 stabilisce che essa "gode della presunzione di accuratezza della data e dell'ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate". L'articolo 42 ne fissa i requisiti tecnici: collegare data e ora ai dati "in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili", basarsi su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato ed essere apposta con il sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato. Tradotto nel linguaggio della rendicontazione PNRR: chi mette in discussione l'evidenza non può limitarsi a dire che la data non è credibile, deve dimostrarlo. L'onere della prova si sposta, e si sposta a favore di chi rendiconta, che non è più chiamato a difendere la credibilità della propria documentazione.

I tre elementi rispondono a tre obiezioni diverse. La marca temporale qualificata risponde al quando, e non è emessa da TrueScreen: viene erogata da un QTSP qualificato integrato nella piattaforma, insieme al sigillo elettronico che accompagna l'acquisizione.

La geolocalizzazione certificata risponde al dove, e distingue un intervento realizzato in un plesso da uno realizzato in un altro edificio dello stesso ente.

Il sigillo di integrità basato su impronta digitale, calcolata con algoritmo SHA-256, risponde al che cosa: qualsiasi modifica successiva al file, anche di un solo bit, diventa rilevabile.

La catena di custodia che regge a distanza di anni

L'articolo 22, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento UE 2021/241 impone di conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario, che fissa il termine in cinque anni dal pagamento del saldo. Sul piano nazionale la Circolare MEF n. 30/2022 e le indicazioni operative successive traducono l'obbligo in una data: fino a cinque anni dopo il pagamento dell'ultima rata del PNRR, previsto per dicembre 2026, quindi fino al 2031 circa.

Cinque anni sono lunghi per un cantiere. Il responsabile può essere cambiato, l'impresa può aver cessato l'attività, il telefono con cui è stata scattata una fotografia può non esistere più. Una catena di custodia digitale documentata permette di ricostruire chi ha prodotto l'evidenza, quando e con quale processo, senza dipendere dalla memoria delle persone. Chi rendiconta interventi PNRR usa TrueScreen per documentare sopralluoghi, stati di avanzamento e sessioni formative con data e luogo verificabili da un terzo anche a distanza di anni.

Quali evidenze servono per ogni tipo di intervento

Non tutte le misure si dimostrano allo stesso modo. Quello che cambia non è il tipo di documento, spesso il medesimo, ma il fatto da provare e quindi l'elemento che rende l'evidenza opponibile.

Tipo di intervento Che cosa va dimostrato Evidenza minima Come renderla opponibile
Lavori e opere pubbliche Esecuzione fisica nel luogo dichiarato Sequenza fotografica ante, in corso, post operam Data certa e coordinate del punto di acquisizione
Efficientamento energetico Sostituzione o installazione dei componenti Foto dei componenti posati e schede tecniche Sigillo di integrità sul file e sugli allegati
Formazione in presenza Presenza effettiva dei partecipanti Registro presenze e materiale d'aula Acquisizione in tempo reale, non a fine corso
Formazione a distanza Svolgimento e durata della sessione Registrazione della sessione e registro Marca temporale qualificata sulla sessione
Forniture e installazioni Consegna e messa in funzione presso il beneficiario Verbale di collaudo e foto del bene installato Geolocalizzazione certificata del luogo
Servizi erogati sul territorio Erogazione effettiva nel periodo dichiarato Rapporti di attività ed evidenze raccolte sul campo Catena di custodia dalla raccolta al fascicolo

Lavori e opere pubbliche

Prendiamo l'efficientamento energetico di un edificio scolastico. Prima dell'apertura del cantiere il tecnico comunale documenta lo stato dei luoghi ante e post operam, con inquadrature che comprendono un riferimento identificabile del plesso. Durante l'esecuzione fissa tre momenti intermedi: la posa del cappotto termico, la sostituzione dei serramenti, la messa in funzione dell'impianto. Alla fine allega il certificato di ultimazione dei lavori, da caricare su ReGiS.

Diciotto mesi dopo il controllo chiede di dimostrare che l'intervento riguarda quell'edificio e non un altro plesso dello stesso Comune. Con sopralluoghi di avanzamento lavori certificati la risposta si costruisce riaprendo il fascicolo. Senza, si costruisce ricostruendo la memoria di chi c'era.

Formazione in presenza e a distanza

Un percorso erogato in parte in aula e in parte online pone due problemi diversi. In aula il rischio è il registro completato a fine giornata, che non dimostra nulla sul momento in cui le presenze sono state rilevate. A distanza il rischio è che della sessione non resti traccia verificabile.

La formazione a distanza certificata risolve entrambi i casi con lo stesso principio: l'evidenza si acquisisce mentre l'attività si svolge. Quando il target è quantitativo, e quasi sempre lo è, il controllo confronta il numero dichiarato su ReGiS con il numero che i registri riescono a sostenere. Se non coincidono, la differenza diventa una riduzione del contributo.

Come impostare la raccolta delle evidenze prima dell'avvio dei lavori

La raccolta va decisa in fase di programmazione, insieme al cronoprogramma, e non quando la rendicontazione PNRR entra nel vivo. È lo stesso ragionamento che vale per la certificazione delle evidenze negli appalti pubblici e nei bandi e appalti certificati: l'esecuzione va provata, non dichiarata.

Chi raccoglie, che cosa, con quale frequenza

Tre domande da mettere per iscritto prima che il cantiere apra. Chi raccoglie: il direttore dei lavori per gli stati di avanzamento, il RUP per i momenti formali, il DEC per i servizi, il tutor per la formazione. Che cosa: le sequenze fotografiche, i verbali, i registri e i collaudi indicati nella tabella. Con quale frequenza: a ogni SAL, a ogni sessione, a ogni consegna. La raccolta può essere impostata prima dell'avvio dei lavori assegnando a ogni figura di cantiere che cosa deve documentare e con quale frequenza: con TrueScreen ogni acquisizione entra nel fascicolo già certificata, senza un passaggio successivo di validazione.

Il fascicolo di rendicontazione che si costruisce da solo

Un fascicolo di rendicontazione difendibile non si assembla alla fine: si accumula durante l'esecuzione. La differenza si misura quando arriva la richiesta. Le indicazioni operative per i controlli sostanziali a campione assegnano al soggetto attuatore venti giorni lavorativi dalla PEC per trasmettere la documentazione, che comprende l'inventario documentale, le dichiarazioni sul conflitto di interessi di RUP, DEC e commissari, gli atti di nomina e persino gli screenshot del sistema di gestione documentale e delle registrazioni di bilancio. Venti giorni lavorativi bastano per estrarre e ordinare materiale che esiste già in forma verificabile. Non bastano per ricostruire a posteriori la storia di un intervento durato due anni, contattando imprese che nel frattempo hanno cambiato assetto e tecnici che hanno cambiato incarico. In quel momento il fascicolo della rendicontazione PNRR o c'è o non c'è, e nessuna diligenza successiva ne colma le lacune.

Perfino gli screenshot richiesti dalla procedura sono, in sé, evidenze fragili: l'immagine di una schermata generata al momento non prova quando è stata prodotta. Se il fascicolo si alimenta di materiale certificato all'origine, la provenienza digitale di ogni pezzo è già dentro il pezzo stesso. Il Manuale delle procedure di rendicontazione e controllo descrive gli adempimenti; quello che nessun manuale può fare è produrre a posteriori una prova che non è stata raccolta.

Il momento utile per intervenire sulla rendicontazione PNRR non è quando arriva la PEC del controllo sostanziale, ma quando si firma il verbale di consegna dei lavori. Lì costa poco decidere chi documenta che cosa e con quale garanzia. Dopo, costa quanto la parte di contributo che non si riesce a difendere.

Vale anche per gli enti locali che considerano chiusa la partita della rendicontazione PNRR. La finestra di verifica resta aperta fino al 2031 e riguarda progetti che oggi sembrano archiviati. Un archivio di fotografie e verbali ordinato ma non verificabile è, per chi controlla, materiale da esaminare caso per caso. Un fascicolo di evidenze certificate all'origine è materiale che si legge e si chiude.

FAQ: rendicontazione PNRR ed evidenze di realizzazione

Che cosa sono le evidenze di realizzazione nella rendicontazione PNRR?
Le evidenze di realizzazione sono i documenti che dimostrano che un intervento è stato eseguito nei luoghi, nei tempi e nei modi dichiarati. Si distinguono dai giustificativi di spesa, che provano quanto è stato pagato ma non che cosa è stato realizzato. Rientrano in questa categoria le fotografie di cantiere, i verbali di sopralluogo, i registri di presenza dei corsi, i certificati di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le Linee Guida per il controllo e la rendicontazione del PNRR indicano che nella fase attuativa è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate. Un'evidenza regge il controllo quando data, luogo e integrità del file sono verificabili da un soggetto terzo.
Una fotografia di cantiere ha valore probatorio in sede di controllo?
Dipende da come è stata prodotta. L'articolo 2712 del Codice civile stabilisce che una riproduzione fotografica forma piena prova dei fatti rappresentati solo se la controparte non ne disconosce la conformità. In sede di controllo sui fondi pubblici il punto critico si presenta prima: i metadati possono essere modificati, l'orologio del dispositivo può essere alterato e nulla lega la fotografia al luogo dell'intervento. Una foto certificata al momento dello scatto rimuove entrambe le contestazioni. TrueScreen produce un referto forense per ogni evidenza, con impronta digitale del file, riferimento temporale qualificato e coordinate del punto di acquisizione.
Che cos'è il controllo di secondo livello sui fondi PNRR?
Il controllo di secondo livello è la verifica svolta da un organismo indipendente rispetto a chi gestisce e rendiconta l'intervento. Nel PNRR è affidato all'Autorità di audit, che la Corte dei conti descrive come organismo indipendente operante al di fuori del Servizio centrale e incaricato delle verifiche di secondo livello. Non ripete il controllo già fatto dall'amministrazione titolare: verifica che il sistema di gestione e controllo funzioni e che le evidenze a supporto della spesa rendicontata esistano davvero. È in questa fase che emergono le debolezze della documentazione di campo, perché chi controlla non ha alcuna conoscenza diretta del cantiere.
Per quanto tempo vanno conservate le evidenze di un progetto PNRR?
L'articolo 22, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento UE 2021/241 rinvia all'articolo 132 del regolamento finanziario, che fissa la conservazione in cinque anni dal pagamento del saldo. Sul piano nazionale la Circolare MEF n. 30/2022 e le indicazioni operative successive traducono l'obbligo in un termine concreto: fino a cinque anni dopo il pagamento dell'ultima rata del PNRR di dicembre 2026, quindi fino al 2031 circa. Il vincolo non riguarda solo la disponibilità del file. A distanza di anni il responsabile può essere cambiato e l'impresa può aver cessato l'attività: senza catena di custodia ricostruibile, un file conservato correttamente resta comunque contestabile.
Che cosa succede se non riesco a documentare un intervento PNRR?
L'esito dipende dalla gravità e dalla fase in cui emerge la carenza. Le amministrazioni titolari possono disporre la riduzione o la revoca del contributo, e la normativa attuativa prevede che tutti i casi di riduzione o revoca comportino per il soggetto attuatore l'obbligo di restituire le somme oggetto di recupero. Per un ente locale la revoca non è solo un adempimento amministrativo: le somme già spese vanno restituite a fronte di un'opera comunque realizzata, con effetti diretti sull'equilibrio di bilancio. Nei casi più seri si aggiungono profili di danno erariale a carico dei soggetti responsabili della gestione e della rendicontazione.
Un verbale di sopralluogo in PDF è sufficiente per la rendicontazione?
Un verbale in PDF ordinario documenta il contenuto del sopralluogo ma non prova quando è stato redatto né che non sia stato modificato dopo. In sede di controllo la contestazione tipica non riguarda il merito tecnico del verbale, bensì la sua collocazione temporale: se il file può essere stato creato o alterato in qualunque momento, non prova che il sopralluogo sia avvenuto nella data dichiarata. Un verbale con sigillo di integrità e marca temporale qualificata rende l'alterazione rilevabile e fissa il momento della redazione. Se il verbale include fotografie, anche quelle vanno certificate: un contenitore integro con contenuti non verificabili non risolve il problema.
Chi controlla i fondi PNRR e a quali livelli?
Il controllo si articola su più livelli che non ripetono lo stesso esame. Il soggetto attuatore svolge l'autocontrollo su regolarità amministrativa e contabile. L'amministrazione centrale titolare della misura verifica rendiconti e conseguimento di milestone e target, anche a campione, registrando gli esiti su ReGiS. L'Autorità di audit presso la Ragioneria generale dello Stato esegue i controlli di secondo livello, indipendenti dalla gestione. All'esterno operano Corte dei conti, Guardia di Finanza, Commissione europea, OLAF ed EPPO, ai quali il Regolamento UE 2021/241 riconosce diritti di accesso estesi a tutti i destinatari finali dei fondi.

Certifica le evidenze mentre l’intervento avanza

Ogni fotografia, verbale e registro acquisito con TrueScreen porta data certa, luogo verificabile e sigillo di integrità: il fascicolo di rendicontazione si costruisce durante i lavori, non dopo la richiesta di controllo.

applicazione mockup