{"id":58197,"date":"2026-09-02T05:41:18","date_gmt":"2026-09-02T03:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/truescreen.io\/articoli\/disconoscimento-firma-digitale-onere-prova-2\/"},"modified":"2026-09-02T05:44:16","modified_gmt":"2026-09-02T03:44:16","slug":"disconoscimento-firma-digitale-onere-prova","status":"publish","type":"articoli","link":"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/disconoscimento-firma-digitale-onere-prova\/","title":{"rendered":"Firma digitale usata all&#8217;insaputa del titolare: disconoscimento e onere della prova"},"content":{"rendered":"<div class=\"tsa-hero\">\n<div class=\"tsa-inner\">\n<h1>Firma digitale usata all&#8217;insaputa del titolare: disconoscimento e onere della prova<\/h1>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"tsa-body\">\n<div class=\"tsa-inner\">\n<p class=\"ts-content-date\" style=\"font-size:14px;color:#52525b;margin:0 0 20px;\">Pubblicato il 2 settembre 2026<\/p>\n<p>Gli atti societari circolano gi\u00e0 sottoscritti. Un verbale di assemblea, la nomina di un liquidatore, una cessione di quote: il file arriva allo studio con la firma digitale applicata, la verifica restituisce l&#8217;esito atteso e il documento prosegue verso il registro delle imprese. In quel momento il disconoscimento della firma digitale sembra un&#8217;ipotesi di scuola.<\/p>\n<p>Le inchieste dell&#8217;estate 2026 hanno mostrato quanto sia meno remota di quel che sembra. In pi\u00f9 di un caso il dispositivo di firma \u00e8 stato usato da chi non ne era titolare, e persone del tutto estranee si sono scoperte amministratori o liquidatori di societ\u00e0 che non avevano mai sentito nominare. La verifica tecnica del file non aveva segnalato nulla, ed era corretta.<\/p>\n<p>La domanda che ne discende riguarda chi amministra una societ\u00e0, chi la assiste e chi deposita atti per conto di terzi. La verifica accerta che il certificato fosse valido e che il documento non sia stato alterato dopo la sottoscrizione, non chi avesse in mano il dispositivo. Poich\u00e9 la legge presume che l&#8217;uso sia riconducibile al titolare, chi si ritrova un atto firmato a proprio nome deve provare il contrario, e quella prova non sta nel documento: si costruisce fuori, prima che la contestazione arrivi.<\/p>\n<h2>Che cosa dimostra la verifica di una firma digitale, e che cosa non dimostra<\/h2>\n<p>La verifica di una firma digitale accerta due fatti tecnici, e uno soltanto dei due riguarda il documento. Il primo \u00e8 che il certificato associato alla chiave era valido e non revocato nel momento indicato. Il secondo \u00e8 che il contenuto non \u00e8 stato modificato dopo l&#8217;apposizione della firma, perch\u00e9 l&#8217;impronta crittografica ricalcolata sul file coincide con quella sigillata nella busta. L&#8217;art. 20 comma 1-bis del Codice dell&#8217;amministrazione digitale (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">d.lgs. 82\/2005<\/a>) collega a questo esito un effetto pesante: il documento informatico cos\u00ec sottoscritto soddisfa il requisito della forma scritta e ha l&#8217;efficacia prevista dall&#8217;art. 2702 del Codice civile, quindi fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni fino a querela di falso. Nessuno dei due controlli, per\u00f2, dice chi avesse materialmente il dispositivo e il PIN quando la firma \u00e8 stata apposta. Quella domanda resta fuori dal perimetro della verifica.<\/p>\n<h3>Validit\u00e0 del certificato e integrit\u00e0 del documento<\/h3>\n<p>I due controlli rispondono a domande diverse. Il primo guarda al certificato: chi lo ha emesso, per quale titolare, entro quale scadenza, e se al momento indicato risultava sospeso o revocato. Il secondo guarda al file, e segnala qualsiasi modifica successiva, anche di un solo carattere. Chi voglia rivedere nel dettaglio <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/firma-digitale-esempio\/\">come si presenta un documento firmato digitalmente<\/a> trova altrove la spiegazione completa. Negli atti societari, poi, la firma non \u00e8 l&#8217;unico strumento in gioco: il sigillo riguarda l&#8217;organizzazione e non la persona fisica, e <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/sigillo-elettronico-firma-digitale-differenze\/\">la differenza fra sigillo elettronico e firma digitale<\/a> pesa quando si stabilisce chi abbia assunto un impegno.<\/p>\n<h3>Il punto cieco: chi aveva il dispositivo nel momento della firma<\/h3>\n<p>A differenza di quanto suggerisce l&#8217;esito &#8220;firma valida&#8221;, il controllo crittografico non registra nulla su chi avesse il dispositivo in mano. Verifica una relazione fra una chiave e un documento, non fra una persona e un gesto. \u00c8 in questo spazio che si colloca la frode societaria: la chiave \u00e8 autentica e il documento \u00e8 integro, ma il firmatario \u00e8 un altro. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 15743\/2020 resa in un&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ha fissato il punto in modo netto: chi contesta la propria firma digitale deve provare che il dispositivo non gli appartiene, oppure che \u00e8 stato utilizzato da altri e contro la sua volont\u00e0. L&#8217;affermazione generica di non aver mai ceduto la firma a nessuno non basta a superare la presunzione di legge. Chi disconosce, insomma, arriva in udienza gi\u00e0 in salita.<\/p>\n<p>Il quadro europeo non offre scorciatoie. Il <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2014\/910\/oj\/eng\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento (UE) 910\/2014<\/a> stabilisce all&#8217;art. 25 che a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l&#8217;ammissibilit\u00e0 come prova per il solo motivo della forma elettronica. Regola gli effetti della firma, non l&#8217;accertamento di chi l&#8217;abbia apposta, che resta materia di diritto processuale nazionale.<\/p>\n<h2>Come funziona l&#8217;uso indebito della firma digitale<\/h2>\n<p>L&#8217;uso indebito della firma digitale non richiede di violare la crittografia, che regge. Bastano il dispositivo e il PIN, due oggetti che nella pratica professionale si spostano molto pi\u00f9 di quanto la norma preveda. Da l\u00ec si firma qualunque cosa a nome del titolare, e il file che ne esce supera ogni verifica.<\/p>\n<h3>Il caso del liquidatore nominato a sua insaputa<\/h3>\n<p>L&#8217;intestazione fittizia di cariche societarie \u00e8 il punto in cui il meccanismo produce il danno maggiore. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza di Sala Consilina resa nota l&#8217;8 agosto 2026 e ripresa dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.ansa.it\/basilicata\/notizie\/2026\/08\/08\/societa-e-firme-digitali-false-per-eludere-il-fisco-9-indagati_e4ab7ec1-9a27-46aa-bc41-e8e1d0bce7cb.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ANSA<\/a>, l&#8217;indagine della Procura di Lagonegro ha portato a nove indagati per falsit\u00e0 materiale commessa da privato e falsit\u00e0 ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Nel verbale di assemblea contestato si deliberava la nomina di un liquidatore all&#8217;insaputa dell&#8217;interessato, con firme digitali riconducibili a due persone che ne hanno disconosciuto l&#8217;uso. Un dettaglio ha reso la ricostruzione difficile da smontare: uno dei presunti firmatari non risulta in Italia dal 2016, e le firme contestate sono successive alla sua partenza. Secondo l&#8217;ipotesi accusatoria, ancora in fase di indagine, l&#8217;operazione puntava a sottrarre circa 120.000 euro fra imposte, interessi e sanzioni. Il <a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/fisco-ora-spuntano-anche-firme-digitali-false-frodi-ed-evasione-AJVHXKi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sole 24 Ore<\/a> descrive il fenomeno come una tendenza in crescita.<\/p>\n<h3>La firma lasciata in studio: la delega di fatto e l&#8217;obbligo di custodia<\/h3>\n<p>La consegna del dispositivo al proprio consulente \u00e8 la variante quotidiana dello stesso rischio, e la norma non la contempla. L&#8217;art. 32 comma 1 del Codice dell&#8217;amministrazione digitale elenca tre obblighi del titolare: custodire il dispositivo o gli strumenti per il suo uso remoto, adottare misure organizzative e tecniche idonee a evitare danno ad altri, utilizzarlo personalmente. La firma digitale resta personale anche quando il certificato \u00e8 stato richiesto per l&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa.<\/p>\n<p>Chi lascia la smart card in studio, o comunica il PIN al telefono sotto scadenza, crea una delega di fatto che nessun rapporto professionale rende lecita e che indebolisce in partenza ogni contestazione futura. Il problema tocca anche il consulente, che deposita atti la cui provenienza non \u00e8 in grado di documentare da s\u00e9. Con TrueScreen il professionista che deposita atti per conto di terzi documenta quale versione ha ricevuto e quando, senza dipendere dai registri del prestatore di servizi di firma.<\/p>\n<div class=\"ts-feature-banner\" style=\"margin: 40px 0; padding: 0; background-color: #f8f7fd; border-radius: 12px; display: flex; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);\">\n<div style=\"width: 160px; min-height: 140px; flex-shrink: 0; overflow: hidden;\">\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png\" alt=\"TrueScreen\" style=\"width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;\" \/>\n  <\/div>\n<div style=\"padding: 20px 24px; flex: 1; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;\">\n<p style=\"font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-weight: 600; color: #7c6bc4; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin: 0 0 6px 0;\">TrueScreen<\/p>\n<p style=\"font-family: 'Raleway', sans-serif; font-size: 17px; font-weight: 700; color: #1a1a2e; margin: 0 0 6px 0; line-height: 1.3;\">TrueScreen, la piattaforma di acquisizione e certificazione forense<\/p>\n<p style=\"font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; color: #555; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.4;\">Acquisisci e certifica contenuti digitali con valore legale, dall&#8217;origine.<\/p>\n<p>    <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/\" style=\"font-family: &#039;DM Sans&#039;, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 600; color: #007afe; text-decoration: none; display: inline-block;\">Scopri di pi\u00f9 &#8594;<\/a>\n  <\/div>\n<\/div>\n<h2>Disconoscimento o querela di falso: che cosa cambia davvero<\/h2>\n<p>Sono due strade processuali diverse, e la scelta dipende dalla natura del documento e dal risultato che si vuole ottenere. Il disconoscimento della sottoscrizione riguarda le scritture private e chiama chi contesta a fornire una prova; la querela di falso toglie efficacia a un atto che fa piena prova, in primo luogo l&#8217;atto pubblico, con un accertamento valido verso tutti.<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto; margin: 24px 0; border-radius: 8px; border: 1px solid #e8e6f0;\">\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; min-width: 600px;\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Elemento<\/th>\n<th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Disconoscimento della sottoscrizione<\/th>\n<th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Querela di falso<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Oggetto tipico<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Scrittura privata, documento informatico sottoscritto<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o autenticata<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f8f7fd;\">\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Chi deve provare<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Il titolare che contesta, per superare la presunzione dell&#8217;art. 20 comma 1-ter CAD<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Chi propone la querela, in giudizio autonomo o incidentale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Effetto se accolto<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Il documento perde efficacia fra le parti del giudizio<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">L&#8217;atto \u00e8 dichiarato falso verso tutti<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f8f7fd;\">\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Forma<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Contestazione nel primo atto difensivo utile<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Procedimento formale, intervento del pubblico ministero<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Quando conviene<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Atto societario contestato prodotto contro il presunto firmatario<\/td>\n<td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Atto transitato per un pubblico ufficiale o iscritto in registri pubblici<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Il disconoscimento e l&#8217;onere della prova a carico di chi contesta<\/h3>\n<p>Il disconoscimento di una firma digitale non segue la logica dell&#8217;art. 214 c.p.c., dove chi contesta una scrittura privata cartacea si limita a negarne la sottoscrizione e tocca a chi la produce chiederne la verificazione. L&#8217;art. 20 comma 1-ter del Codice dell&#8217;amministrazione digitale stabilisce che l&#8217;utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi ne dia prova contraria. La presunzione \u00e8 relativa, quindi superabile, ma il suo effetto pratico \u00e8 spostare l&#8217;onere della prova sulle spalle di chi disconosce. Chi si vede opporre un atto societario contestato deve dimostrare di non aver firmato, e deve farlo con elementi esterni al file, perch\u00e9 il file lo indica come autore. La posizione \u00e8 diversa da quella di chi contesta una riproduzione informatica: l\u00ec opera <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/art-2712-cc-prova-digitale-codice-civile\/\">il regime dell&#8217;art. 2712 c.c.<\/a>, dove il disconoscimento della conformit\u00e0 basta a privare la copia di piena prova.<\/p>\n<h3>Quando la strada \u00e8 la querela di falso<\/h3>\n<p>La querela di falso \u00e8 ammissibile anche per i documenti informatici sottoscritti digitalmente. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 53\/2021 del 20 gennaio 2021 su firme apposte a contratti di cessione di quote, ha ritenuto superata la presunzione di riconducibilit\u00e0 grazie a un elemento esterno al documento: l&#8217;impossibilit\u00e0 materiale per il sottoscrittore di trovarsi nel luogo dichiarato. Il criterio che emerge dalle due pronunce \u00e8 coerente: la difesa non passa dalla negazione, bens\u00ec da fatti verificabili che collocano altrove la persona, il documento o la volont\u00e0.<\/p>\n<h2>Le prove da costruire prima della contestazione<\/h2>\n<p>Le prove utili in un disconoscimento della firma digitale esistono quasi sempre prima che la lite cominci, e quasi mai vengono conservate in forma opponibile. Riguardano il documento e il canale che lo ha trasportato: quale testo circolava in un certo momento, e chi lo aveva mandato a chi.<\/p>\n<h3>La versione di riferimento del documento ricevuto<\/h3>\n<p>Una versione di riferimento \u00e8 una copia del documento acquisita nel momento in cui viene prodotto o ricevuto, con la sua impronta crittografica e una <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/marca-temporale-come-funziona-valore-legale\/\">marca temporale<\/a> che ne fissa la data in modo opponibile. Risponde alla domanda che nel contenzioso arriva sempre: il testo depositato \u00e8 lo stesso che era stato inviato in bozza, oppure fra la bozza e il deposito qualcosa \u00e8 cambiato?<\/p>\n<p>Il confronto fra due impronte crittografiche non ammette sfumature, perch\u00e9 coincidono o non coincidono. Chi conserva soltanto il file sul proprio computer ha invece una copia priva di data certa, a sua volta contestabile. La stessa logica vale oltre il diritto societario, come mostra <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/fideiussione-falsa-verifica-prova-documento\/\">la verifica di una fideiussione ricevuta<\/a>.<\/p>\n<h3>La comunicazione che lo ha veicolato<\/h3>\n<p>Il secondo elemento \u00e8 il messaggio che ha portato il documento. Un&#8217;email contiene mittente, destinatari, data e allegato, e collega una persona a un testo in un momento preciso: nella contestazione della sottoscrizione quel collegamento vale spesso pi\u00f9 del documento, perch\u00e9 mostra chi stava gestendo la pratica.<\/p>\n<p>Anche in questo caso pesa la forma in cui il messaggio viene conservato. Una stampa o un testo copiato altrove resta una riproduzione informatica, esposta al disconoscimento; <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/approfondimenti\/certificazione-email-disconoscimento-contestazione\/\">l&#8217;acquisizione forense del messaggio<\/a>, con i suoi dati tecnici e la catena di custodia, no. Le organizzazioni usano TrueScreen per acquisire in modo forense il documento e la comunicazione che lo ha veicolato, cos\u00ec che in una contestazione esista una versione di riferimento opponibile e indipendente dal dispositivo di firma.<\/p>\n<h2>Che cosa si pu\u00f2 certificare quando la firma non basta<\/h2>\n<p>TrueScreen certifica alla fonte il contenuto e il contesto di un documento nel momento in cui viene prodotto o ricevuto, producendo una versione datata e integra che resta valida anche quando la sottoscrizione viene contestata. L&#8217;acquisizione segue una metodologia forense: il documento e lo screenshot della sua ricezione vengono acquisiti, ne viene calcolata l&#8217;impronta crittografica, e su questa vengono applicati marca temporale e sigillo elettronico erogati da QTSP terzi, integrati via API, con la catena di custodia conservata insieme al file. Il risultato non riguarda l&#8217;identit\u00e0 di chi ha firmato, che resta questione del certificato e del suo titolare, ma il piano su cui la difesa si gioca davvero: quale testo esisteva, in quale forma, in quale momento e dentro quale scambio. \u00c8 una prova che non dipende dal dispositivo di firma e che quindi non cade insieme a esso, come nella gestione ordinaria dei <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/firma-digitale-documenti-contratti\/\">documenti e contratti sottoscritti digitalmente<\/a>.<\/p>\n<p>Un consulente riceve via PEC la bozza di un verbale di assemblea che nomina un nuovo liquidatore, e certifica messaggio e allegato al momento della ricezione. Sei mesi dopo il presunto nominato disconosce la sottoscrizione: la copia certificata \u00e8 l&#8217;unica con una data opponibile anteriore al deposito, e dimostra quale testo sia circolato prima della firma. Lo stesso vale per i casi di <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/falso-comunicato-societario\/\">falso comunicato societario<\/a>, dove il punto controverso non \u00e8 la firma ma il contenuto.<\/p>\n<section class=\"faq faq-truescreen\" aria-labelledby=\"faq-title\">\n<h2 id=\"faq-title\">FAQ: le domande pi\u00f9 frequenti sul disconoscimento della firma digitale<\/h2>\n<div class=\"faq-list\">\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Come si pu\u00f2 dimostrare di non aver firmato un documento?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Con elementi esterni al documento. Il Tribunale di Palermo, sentenza n. 15743\/2020, ha chiarito che occorre provare che il dispositivo non appartiene al titolare oppure che \u00e8 stato usato da altri contro la sua volont\u00e0. Il Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 53\/2021, ha ritenuto superata la presunzione grazie alla prova dell&#8217;impossibilit\u00e0 materiale del sottoscrittore di trovarsi nel luogo dichiarato.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Chi deve provare che la firma digitale \u00e8 stata usata da un&#8217;altra persona?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Chi disconosce. L&#8217;art. 20 comma 1-ter del Codice dell&#8217;amministrazione digitale presume che l&#8217;utilizzo del dispositivo di firma sia riconducibile al titolare, salvo prova contraria. La presunzione \u00e8 relativa e quindi superabile, ma finch\u00e9 resta in piedi l&#8217;atto \u00e8 riferito a chi risulta come firmatario, con l&#8217;onere della prova a suo carico.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Che differenza c&#8217;\u00e8 fra il disconoscimento della firma digitale e la querela di falso?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Il disconoscimento della firma digitale riguarda le scritture private e il documento informatico sottoscritto, ha effetto fra le parti del giudizio e va sollevato nel primo atto difensivo utile. La querela di falso riguarda gli atti che fanno piena prova, come l&#8217;atto pubblico, si svolge in un procedimento formale con intervento del pubblico ministero e produce un accertamento efficace verso tutti.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Si pu\u00f2 lasciare il dispositivo di firma al proprio commercialista?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">L&#8217;art. 32 comma 1 del Codice dell&#8217;amministrazione digitale impone al titolare di custodire il dispositivo, di adottare misure idonee a evitare danno ad altri e di utilizzarlo personalmente. La consegna a un terzo, anche di fiducia, contrasta con quell&#8217;obbligo e rende pi\u00f9 difficile un successivo disconoscimento, perch\u00e9 documenta un accesso concesso volontariamente.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">\u00c8 un reato usare la firma digitale di un&#8217;altra persona?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Nel caso reso noto dall&#8217;ANSA l&#8217;8 agosto 2026, la Procura di Lagonegro contesta a nove indagati la falsit\u00e0 materiale commessa da privato e la falsit\u00e0 ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, in relazione a un verbale di assemblea con firme digitali disconosciute. Sono ipotesi accusatorie in fase di indagine, non un accertamento definitivo.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Come si dimostra che un documento ricevuto non \u00e8 stato alterato?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Confrontando l&#8217;impronta crittografica del file conservato con quella del file contestato, purch\u00e9 la copia di riferimento abbia una data opponibile. Questa esigenza si affronta con la certificazione forense: TrueScreen registra impronta crittografica, marca temporale e catena di custodia al momento dell&#8217;acquisizione.<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"tsa-cta\">\n<div class=\"tsa-inner\">\n<div class=\"tsa-cta-card\">\n<div class=\"tsa-cta-copy\">\n<h2>Certifica i documenti che contano, prima che qualcuno li contesti<\/h2>\n<p>Con TrueScreen acquisisci e certifichi documenti e comunicazioni con valore legale nel momento in cui li ricevi, con impronta crittografica, marca temporale e catena di custodia.<\/p>\n<p><a class=\"tsa-btn tsa-btn-primary\" href=\"https:\/\/portal.truescreen.io\/signin\/\">Inizia ora<\/a><br \/>\n<a class=\"tsa-btn tsa-btn-secondary\" href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/contattaci\/\">Richiedi una demo<\/a>\n<\/div>\n<div class=\"tsa-cta-media\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png\" alt=\"TrueScreen\" loading=\"lazy\" width=\"300\" height=\"600\" \/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"featured_media":58201,"template":"","class_list":["post-58197","articoli","type-articoli","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/articoli\/58197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/articoli"}],"about":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articoli"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58201"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}