{"id":57221,"date":"2026-06-19T21:16:39","date_gmt":"2026-06-19T19:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/truescreen.io\/?post_type=articoli&#038;p=57221"},"modified":"2026-06-19T21:18:15","modified_gmt":"2026-06-19T19:18:15","slug":"sunshine-act-italia","status":"publish","type":"articoli","link":"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/sunshine-act-italia\/","title":{"rendered":"Sunshine Act Italia: per le aziende farmaceutiche, rendicontare i trasferimenti di valore senza poterli provare \u00e8 un rischio"},"content":{"rendered":"<p><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1236px;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><style>\n.fusion-title .fusion-title-heading { font-family: 'Raleway', sans-serif !important; }\n.fusion-text p, .fusion-text li, .fusion-text a, .fusion-text span, .fusion-text strong, .fusion-text b { font-family: 'DM Sans', sans-serif; }\n.fusion-button-text { font-family: 'DM Sans', sans-serif; }\n.panel-title a, .fusion-toggle-heading { font-family: 'DM Sans', sans-serif !important; }\n.toggle-content p { font-family: 'DM Sans', sans-serif; }\n.fusion-checklist .fusion-li-item-content p { font-family: 'DM Sans', sans-serif; }\n<\/style><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:38.9913px;--awb-padding-bottom:39.9931px;--awb-padding-top-small:0px;--awb-padding-bottom-small:48px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-top-small:0px;--awb-margin-bottom-small:0px;--awb-background-color:var(--awb-color2);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1236px;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-one\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color1);\"><h1 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"margin:0;--fontSize:36;--minFontSize:36;line-height:1.3;\"><h1>Sunshine Act Italia: per le aziende farmaceutiche, rendicontare i trasferimenti di valore senza poterli provare \u00e8 un rischio<\/h1><\/h1><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:36px;--awb-padding-bottom:48px;--awb-padding-top-small:40px;--awb-padding-bottom-small:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-background-color:#ffffff;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1236px;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.164%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-margin-bottom-small:0px;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><p>Le aziende farmaceutiche italiane convivono da anni con la trasparenza sui rapporti economici con medici e strutture sanitarie. Per molto tempo \u00e8 stata una questione di autoregolamentazione: il Codice Deontologico Farmindustria chiedeva alle associate di pubblicare ogni anno i pagamenti verso il mondo sanitario. Poi \u00e8 arrivata una legge dello Stato. Il <strong>Sunshine Act Italia<\/strong>, la Legge 62\/2022, ha trasformato quella prassi volontaria in un obbligo pubblico, con un registro nazionale e sanzioni economiche reali per chi sbaglia.<\/p><p>Qui nasce una complicazione che pochi reparti compliance hanno messo a fuoco. Una cosa \u00e8 comunicare un numero al Ministero della Salute. Un'altra \u00e8 dimostrare, mesi o anni dopo, che quel numero corrisponde davvero a un trasferimento di valore avvenuto: un compenso da consulenza, una sponsorizzazione, una donazione. La domanda che ne deriva \u00e8 semplice e scomoda: quando un'autorit\u00e0 chiede conto di ci\u00f2 che \u00e8 stato rendicontato, l'azienda \u00e8 in grado di provarlo?<\/p><p>La risposta di questo articolo \u00e8 che la conformit\u00e0 al Sunshine Act non si esaurisce nella dichiarazione. Serve un dato autentico, datato e opponibile a monte della rendicontazione. \u00c8 il passaggio dalla trasparenza dichiarata alla trasparenza provabile, e TrueScreen acquisisce, verifica e certifica con metodologia forense proprio i contenuti che alimentano quel registro.<\/p><h2>Cosa sono i trasferimenti di valore e perch\u00e9 sono regolati<\/h2><p>I trasferimenti di valore sono qualsiasi beneficio economico, diretto o indiretto, che un'impresa del settore della salute riconosce a un operatore sanitario o a un'organizzazione sanitaria. Si regolano perch\u00e9 incidono sull'indipendenza delle scelte cliniche: chi prescrive un farmaco non dovrebbe essere influenzato da chi quel farmaco lo produce.<\/p><p>Rientrano nella categoria i compensi per consulenze e advisory board, le quote di iscrizione a congressi, viaggi e ospitalit\u00e0, le sponsorizzazioni di eventi, le donazioni e i grant di ricerca. Possono essere ToV diretti, quando l'azienda paga il destinatario, oppure indiretti, quando il pagamento passa attraverso un soggetto terzo come una societ\u00e0 di organizzazione eventi. La logica \u00e8 quella che negli Stati Uniti il Physician Payments Sunshine Act ha introdotto gi\u00e0 nel 2010 e che l'Europa ha recepito con strumenti propri.<\/p><blockquote style=\"border-left: 4px solid #007afe; padding: 16px 20px; margin: 28px 0; background: #f7f9fd; border-radius: 0 8px 8px 0; color:#52525b;\">I trasferimenti di valore comprendono compensi per consulenze, iscrizioni a congressi, viaggi, ospitalit\u00e0, sponsorizzazioni, donazioni e finanziamenti alla ricerca, erogati a HCP (operatori sanitari individuali) e HCO (organizzazioni sanitarie). In Italia la disclosure di questi flussi nasce nel 2013 con il recepimento dell'EFPIA Disclosure Code da parte di Farmindustria, che ha imposto alle associate la pubblicazione annuale dei pagamenti. Con la Legge 62\/2022 questo obbligo \u00e8 uscito dal perimetro dell'autoregolamentazione associativa per diventare un dovere di legge presidiato dallo Stato, esteso non solo alle aziende del farmaco ma anche ai produttori di dispositivi medici, integratori e nutraceutici. La rendicontazione scatta sopra soglie precise: per gli HCP oltre 100 euro per singola erogazione o oltre 1.000 euro annui, per le HCO oltre 1.000 euro per erogazione e 2.500 euro su base annua. La differenza non \u00e8 formale: cambia chi controlla, cambiano le conseguenze del non rispettare le regole.<\/blockquote><h2>I tre livelli della rendicontazione: EFPIA, Farmindustria, Sunshine Act<\/h2><p>In Italia la trasparenza dei pagamenti al mondo sanitario poggia su tre livelli che convivono. C'\u00e8 lo standard europeo di settore (EFPIA), il suo recepimento associativo italiano (Codice Deontologico Farmindustria) e ora l'obbligo di legge (Sunshine Act). Capire come si sovrappongono evita di trattarli come alternative.<\/p><p>I primi due sono regole che il settore si \u00e8 dato da solo. Il terzo \u00e8 una norma statale che vale per tutti, anche per chi non \u00e8 associato a Farmindustria. Accanto a questi, il Codice del farmaco (D.Lgs. 219\/2006) disciplina da prima di tutti la condotta degli informatori scientifici e i limiti agli incentivi verso i medici.<\/p><h3>EFPIA Disclosure Code: lo standard europeo<\/h3><p>L'EFPIA Disclosure Code \u00e8 lo standard di trasparenza adottato dalla federazione europea dell'industria farmaceutica nel giugno 2013 e integrato nell'EFPIA Code of Practice. Impone la pubblicazione annuale dei trasferimenti di valore verso HCP e HCO, con i primi dati relativi al 2015 resi pubblici nel 2016.<\/p><p>La pubblicazione avviene ogni anno a giugno e copre l'anno solare precedente. Funziona per Paese del destinatario: il national code applicabile \u00e8 quello del luogo in cui il destinatario ha la sede fisica della propria attivit\u00e0. Il Code richiede anche una Methodology Note, cio\u00e8 un documento che spiega i criteri usati, il trattamento dell'IVA, la gestione dei contratti pluriennali, le valute e la distinzione tra ToV diretti e indiretti. Il modello di riferimento \u00e8 la named disclosure, la pubblicazione nominativa con consenso del destinatario; in assenza di consenso, i dati si pubblicano in forma aggregata. Tutta la documentazione \u00e8 consultabile sul sito dell'<a href=\"https:\/\/www.efpia.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EFPIA Code of Practice<\/a>.<\/p><h3>Codice Deontologico Farmindustria: il recepimento italiano<\/h3><p>Il Codice Deontologico Farmindustria \u00e8 il documento con cui l'associazione italiana del settore recepisce l'EFPIA Disclosure Code e lo rende vincolante per le imprese associate. La versione pi\u00f9 recente \u00e8 quella del 21 febbraio 2025.<\/p><p>Le associate devono documentare e pubblicare sul proprio sito i trasferimenti di valore, diretti e indiretti, verso HCP e HCO con sede in Europa. Le categorie ricalcano quelle europee: congressi ed eventi (iscrizioni, viaggi, ospitalit\u00e0), sponsorizzazioni, consulenze e prestazioni professionali come advisory board e attivit\u00e0 di relatore, donazioni e grant, finanziamenti alla ricerca. La scadenza per la pubblicazione \u00e8 il 30 giugno. Il Codice vieta esplicitamente la regalistica di valore agli operatori sanitari. Il testo completo \u00e8 disponibile nel <a href=\"https:\/\/www.farmindustria.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice Deontologico Farmindustria<\/a>.<\/p><h3>D.Lgs. 219\/2006: la cornice della condotta degli informatori<\/h3><p>Il D.Lgs. 219\/2006, noto come Codice del farmaco, recepisce la Direttiva 2001\/83\/CE e disciplina la pubblicit\u00e0 del medicinale e l'informazione scientifica. \u00c8 la cornice giuridica entro cui si muove tutto il resto.<\/p><p>Stabilisce i requisiti dell'informatore scientifico del farmaco, regola il materiale promozionale, fissa i limiti agli incentivi e ai benefici verso i medici e disciplina la consegna di campioni gratuiti. Mentre EFPIA e Farmindustria si occupano della trasparenza dei pagamenti, il D.Lgs. 219\/2006 governa il comportamento quotidiano di chi quei rapporti li costruisce sul campo. I due piani sono complementari: l'uno racconta cosa \u00e8 stato pagato, l'altro definisce come ci si pu\u00f2 comportare nel pagarlo.<\/p><h2>Il Sunshine Act italiano (Legge 62\/2022): da autoregolamentazione a obbligo di legge<\/h2><p>Il Sunshine Act italiano \u00e8 la Legge 62\/2022, in vigore dal 26 giugno 2022, che obbliga le imprese produttrici di farmaci, dispositivi medici, integratori e servizi sanitari a rendere pubblici i trasferimenti di valore verso medici (HCP) e organizzazioni sanitarie (HCO) oltre le soglie di legge, attraverso il registro telematico Sanit\u00e0 Trasparente del Ministero della Salute.<\/p><p>Il Sunshine Act italiano \u00e8 la Legge 31 maggio 2022 n. 62, in vigore dal 26 giugno 2022, che impone alle imprese del settore della salute di comunicare i trasferimenti di valore verso operatori e organizzazioni sanitarie a un registro pubblico telematico gestito dal Ministero della Salute. Sposta la trasparenza dall'autoregolamentazione di settore al diritto positivo.<\/p><p>Il registro si chiama \"Sanit\u00e0 Trasparente\" ed \u00e8 consultabile da chiunque. La differenza rispetto al passato \u00e8 sostanziale: prima la mancata pubblicazione esponeva al massimo a conseguenze associative, ora l'omissione \u00e8 una violazione di legge con sanzioni pecuniarie e pubblicit\u00e0 del nome dell'impresa inadempiente.<\/p><blockquote style=\"border-left: 4px solid #007afe; padding: 16px 20px; margin: 28px 0; background: #f7f9fd; border-radius: 0 8px 8px 0; color:#52525b;\">Il Sunshine Act italiano (Legge 62\/2022) \u00e8 la prima norma di rango statale che obbliga le \"imprese produttrici\" a rendere pubblici i propri rapporti economici con il mondo sanitario. Per imprese produttrici la legge intende chi produce o commercializza farmaci, dispositivi medici, beni e servizi sanitari, inclusi integratori e nutraceutici: un perimetro pi\u00f9 ampio di quello coperto dal solo Codice Farmindustria. La comunicazione riguarda tre oggetti distinti: le convenzioni e le erogazioni di denaro, beni, servizi o altre utilit\u00e0; gli accordi che generano vantaggi come convegni, consulenze e ricerca; le partecipazioni azionarie o obbligazionarie e i proventi derivanti da diritti di propriet\u00e0 industriale o intellettuale. In vigore dal 26 giugno 2022, la norma fa confluire i dati nel registro pubblico telematico \"Sanit\u00e0 Trasparente\" del Ministero della Salute, consultabile da chiunque, e impone di conservare ogni informazione per almeno cinque anni dalla comunicazione.<\/blockquote><h3>Chi \u00e8 obbligato e cosa va comunicato<\/h3><p>Sono obbligate tutte le imprese produttrici, una definizione che la legge tiene volutamente larga: aziende del farmaco, produttori di dispositivi medici, di beni e servizi sanitari, e anche chi produce integratori e nutraceutici. \u00c8 un perimetro pi\u00f9 esteso di quello associativo, perch\u00e9 non dipende dall'adesione a Farmindustria.<\/p><p>La legge individua tre oggetti di comunicazione. Il primo sono le convenzioni e le erogazioni di denaro, beni, servizi o altre utilit\u00e0 verso HCP e HCO. Il secondo sono gli accordi che producono un vantaggio, come la partecipazione a convegni, gli incarichi di consulenza e i progetti di ricerca. Il terzo sono le partecipazioni azionarie e obbligazionarie e i proventi da diritti di propriet\u00e0 industriale o intellettuale che legano un operatore o una struttura all'impresa. Sono tre flussi diversi, con regole e scadenze proprie.<\/p><h3>Soglie e scadenze<\/h3><p>Le soglie distinguono tra operatori sanitari individuali (HCP) e organizzazioni sanitarie (HCO), con valori pi\u00f9 bassi per i primi. Scattano sia su base unitaria, cio\u00e8 per singola erogazione, sia su base annua cumulata.<\/p><p>La tabella seguente riassume i valori oltre i quali la comunicazione \u00e8 obbligatoria.<\/p><div style=\"overflow-x: auto; margin: 24px 0; border-radius: 8px; border: 1px solid #e8e6f0;\"><table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; min-width: 600px;\"><thead><tr><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Destinatario<\/th><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Soglia per singola erogazione<\/th><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Soglia annua cumulata<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">HCP (operatore sanitario individuale)<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">oltre 100 euro<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">oltre 1.000 euro<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">HCO (organizzazione sanitaria)<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">oltre 1.000 euro<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">oltre 2.500 euro<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><p>Sulle scadenze, la legge separa i flussi. Le convenzioni, le erogazioni e gli accordi vanno comunicati entro il semestre successivo a quello di riferimento. Le partecipazioni e i proventi da diritti di propriet\u00e0 industriale o intellettuale seguono invece il calendario annuale, con comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso i dati vanno conservati per cinque anni, un orizzonte che impone di pensare alla loro archiviazione e reperibilit\u00e0 nel tempo.<\/p><blockquote style=\"border-left: 4px solid #007afe; padding: 16px 20px; margin: 28px 0; background: #f7f9fd; border-radius: 0 8px 8px 0; color:#52525b;\">Le soglie del Sunshine Act italiano operano su due livelli. Per gli HCP la comunicazione scatta sopra i 100 euro per singola erogazione oppure sopra i 1.000 euro complessivi nell'anno. Per le HCO le soglie salgono a 1.000 euro per singola erogazione e 2.500 euro su base annua. Le scadenze differiscono per tipo di flusso: convenzioni, erogazioni e accordi entro il semestre successivo a quello di riferimento, mentre partecipazioni azionarie e proventi da diritti di propriet\u00e0 intellettuale entro il 31 gennaio dell'anno seguente. Le soglie operano sia su base unitaria, per singola erogazione, sia su base annua cumulata, e distinguono sempre tra operatori sanitari individuali e organizzazioni. L'obbligo di conservazione quinquennale dei dati, spesso sottovalutato, ha una conseguenza pratica precisa: l'azienda deve poter ritrovare e dimostrare la natura di ogni voce rendicontata anche a distanza di anni, non solo nel momento della comunicazione.<\/blockquote><h3>Lo stato del registro \"Sanit\u00e0 Trasparente\"<\/h3><p>Il registro \"Sanit\u00e0 Trasparente\" non \u00e8 ancora operativo a met\u00e0 2026, e questo \u00e8 il punto che pi\u00f9 disorienta i reparti compliance. La legge \u00e8 in vigore dal 2022, ma gli obblighi di comunicazione non sono ancora decorsi perch\u00e9 manca l'atto formale che li attiva.<\/p><p>Il percorso attuativo \u00e8 andato avanti. Lo schema di decreto attuativo e il disciplinare tecnico sono stati predisposti, la consultazione pubblica si \u00e8 chiusa a settembre 2023 e le interlocuzioni con AgID, ANAC e Garante per la protezione dei dati personali sono state completate. La piattaforma informatica \u00e8 stata progettata. Una risposta parlamentare di novembre 2025 ha confermato che il decreto \u00e8 pronto, e a marzo 2026 il sistema risultava tecnicamente pronto ma non ancora operativo. Il dettaglio che conta: gli obblighi decorrono solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di piena operativit\u00e0 del registro, avviso che a oggi non \u00e8 stato pubblicato. Significa che le aziende hanno tempo per prepararsi, non per ignorare il tema. Diverse analisi di studi legali specializzati, come <a href=\"https:\/\/www.osborneclarke.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Osborne Clarke<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.portolano.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Portolano Cavallo<\/a>, hanno seguito da vicino questo iter.<\/p><p>Il quadro di sintesi a met\u00e0 2026 \u00e8 il seguente:<\/p><div style=\"overflow-x: auto; margin: 24px 0; border-radius: 8px; border: 1px solid #e8e6f0;\"><table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; min-width: 600px;\"><thead><tr><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Elemento<\/th><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Stato a met\u00e0 2026<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Legge 62\/2022<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">In vigore dal 26 giugno 2022<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Decreto attuativo<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Adottato<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Piattaforma Sanit\u00e0 Trasparente<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Pronta<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Avviso operativit\u00e0 in Gazzetta Ufficiale<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Non ancora pubblicato<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Decorrenza obblighi di comunicazione<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Sospesa fino all'avviso<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><h2>Implicazioni, sanzioni e rischi<\/h2><p>Il Sunshine Act introduce conseguenze economiche e reputazionali che non hanno precedenti nel regime di autoregolamentazione. Le sanzioni colpiscono sia le omissioni sia le informazioni false, e si aggiungono alla pubblicazione del nome dell'impresa inadempiente.<\/p><p>C'\u00e8 poi un terzo rischio, meno discusso ma pi\u00f9 insidioso, che riguarda la capacit\u00e0 di dimostrare ci\u00f2 che si \u00e8 dichiarato. \u00c8 qui che la conformit\u00e0 formale e la difendibilit\u00e0 sostanziale si separano.<\/p><h3>Le sanzioni del Sunshine Act<\/h3><p>Le sanzioni del Sunshine Act sono pecuniarie e crescono con la gravit\u00e0 della violazione. L'omissione delle convenzioni e delle erogazioni \u00e8 la pi\u00f9 onerosa, perch\u00e9 alla sanzione fissa si somma un multiplo dell'importo non comunicato.<\/p><p>La tabella riassume il quadro sanzionatorio previsto dalla Legge 62\/2022.<\/p><div style=\"overflow-x: auto; margin: 24px 0; border-radius: 8px; border: 1px solid #e8e6f0;\"><table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; min-width: 600px;\"><thead><tr><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Violazione<\/th><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Sanzione<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Omessa comunicazione di convenzioni ed erogazioni<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">1.000 euro pi\u00f9 20 volte l'importo dell'erogazione non comunicata<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Omessa comunicazione di partecipazioni e proventi<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">da 5.000 a 50.000 euro<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Comunicazione di informazioni false<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">da 5.000 a 100.000 euro<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Imprese con fatturato inferiore a 1 milione di euro<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">riduzione del 50% delle sanzioni<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Tutte le violazioni accertate<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">pubblicazione del nome dell'impresa per almeno 90 giorni<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><blockquote style=\"border-left: 4px solid #007afe; padding: 16px 20px; margin: 28px 0; background: #f7f9fd; border-radius: 0 8px 8px 0; color:#52525b;\">Il regime sanzionatorio del Sunshine Act italiano combina sanzioni pecuniarie e una misura reputazionale. L'omessa comunicazione di convenzioni ed erogazioni comporta 1.000 euro di sanzione fissa pi\u00f9 20 volte l'importo dell'erogazione non comunicata: per un compenso da 5.000 euro la sanzione supera quindi i 100.000 euro. L'omessa comunicazione di partecipazioni e proventi va da 5.000 a 50.000 euro, mentre la comunicazione di informazioni false arriva fino a 100.000 euro. Le imprese con fatturato sotto il milione di euro beneficiano di una riduzione del 50% degli importi, ma nessuna \u00e8 esente dalla misura reputazionale. A queste sanzioni si aggiunge infatti la pubblicazione del nome dell'impresa inadempiente per almeno 90 giorni, un meccanismo di name and shame che amplifica il danno ben oltre l'esborso economico e che si applica a tutte le violazioni accertate.<\/blockquote><h3>Il rischio reputazionale<\/h3><p>Il rischio reputazionale del Sunshine Act \u00e8 strutturale, non accidentale. La pubblicazione del nome dell'impresa inadempiente per almeno 90 giorni \u00e8 parte integrante della sanzione, pensata proprio per produrre un effetto deterrente che il solo importo non garantirebbe.<\/p><p>Per un'azienda del farmaco la reputazione \u00e8 un asset che si costruisce in decenni e si incrina in giorni. Comparire in un elenco pubblico di inadempienti, in un settore dove l'indipendenza del rapporto con i medici \u00e8 continuamente sotto osservazione, ha un costo che difficilmente si quantifica in euro. Stampa specializzata, associazioni di pazienti e concorrenti leggono quel registro. Il danno d'immagine pu\u00f2 pesare pi\u00f9 della sanzione stessa.<\/p><h3>Il rischio meno discusso: dimostrare ci\u00f2 che si dichiara<\/h3><p>Il rischio pi\u00f9 trascurato non \u00e8 sbagliare la comunicazione, ma non riuscire a provarla. Quando un'autorit\u00e0 contesta un dato rendicontato, l'azienda deve poter ricostruire la natura, la data, l'importo e il consenso relativi a quel trasferimento di valore, e deve poterlo fare con elementi credibili.<\/p><p>Pensiamo a un'erogazione comunicata tre anni prima. Dov'\u00e8 l'accordo di consulenza firmato? Chi pu\u00f2 attestare che la videochiamata di brief \u00e8 avvenuta in quella data e con quel medico? La ricevuta del pagamento \u00e8 collegabile in modo inequivoco a quell'incarico? Nella maggior parte delle aziende queste prove esistono, ma sono sparse tra email, cartelle condivise, CRM e archivi di reparti diversi, senza una catena di custodia che ne garantisca l'integrit\u00e0. Un'email pu\u00f2 essere stata modificata, una data pu\u00f2 essere contestata, un file pu\u00f2 non avere alcun valore probatorio. La rendicontazione dice \"\u00e8 successo questo\"; il problema \u00e8 dimostrarlo quando qualcuno chiede di vederlo. \u00c8 un rischio probatorio, lo stesso che le imprese affrontano quando un'<a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/approfondimenti\/email-prova-civile-cassazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">email deve valere come prova<\/a> in sede civile.<\/p><div class=\"ts-feature-banner\" style=\"margin: 40px 0; padding: 0; background-color: #f8f7fd; border-radius: 12px; display: flex; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);\"><div style=\"width: 160px; min-height: 140px; flex-shrink: 0; overflow: hidden;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png\" alt=\"Sperimentazioni cliniche certificate TrueScreen\" style=\"width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;\" \/><\/div><div style=\"padding: 20px 24px; flex: 1; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;\"><p style=\"font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-weight: 600; color: #7c6bc4; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin: 0 0 6px 0;\">Caso d'uso<\/p><p style=\"font-family: 'Raleway', sans-serif; font-size: 17px; font-weight: 700; color: #1a1a2e; margin: 0 0 6px 0; line-height: 1.3;\">Sperimentazioni cliniche certificate<\/p><p style=\"font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; color: #555; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.4;\">Come TrueScreen acquisisce e certifica le prove digitali di trial e monitoraggio nel settore della salute.<\/p><a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/sperimentazioni-cliniche-certificate\/\" style=\"font-family: &#039;DM Sans&#039;, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 600; color: #007afe; text-decoration: none; display: inline-block;\">Scopri di pi\u00f9 \u2192<\/a><\/div><\/div><h2>Come si dimostra l'autenticit\u00e0 di un trasferimento di valore rendicontato?<\/h2><p>Si dimostra acquisendo e certificando alla fonte l'evento che genera il trasferimento di valore, prima che venga rendicontato. TrueScreen cattura con metodologia forense email, video meeting, telefonate, documenti e screenshot, e ne certifica data, integrit\u00e0 e provenienza con sigillo elettronico e marca temporale, in linea con eIDAS e ISO\/IEC 27037.<\/p><blockquote style=\"border-left: 4px solid #007afe; padding: 16px 20px; margin: 28px 0; background: #f7f9fd; border-radius: 0 8px 8px 0; color:#52525b;\">TrueScreen acquisisce e certifica con metodologia forense email, video meeting, telefonate e documenti, conferendo valore probatorio al dato prima che venga rendicontato. La metodologia si articola in quattro fasi: acquisizione del contenuto in un ambiente che ne preserva l'integrit\u00e0 alla fonte, verifica di autenticit\u00e0 e integrit\u00e0, certificazione con sigillo elettronico e marca temporale di valore legale riconosciuti internazionalmente attraverso QTSP qualificati terzi integrati via API, e conservazione sicura. Il risultato \u00e8 un fascicolo probatorio che documenta natura, data, importo e consenso di ogni trasferimento di valore. La logica \u00e8 la stessa gi\u00e0 applicata nei servizi finanziari per le <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/comunicazioni-certificate-mifid-ii\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">comunicazioni certificate per la conformit\u00e0 MiFID II<\/a>, dove la conservazione regolatoria continuativa \u00e8 un obbligo operativo: si certifica il dato quando si forma, non quando serve dimostrarlo.<\/blockquote><h3>Acquisizione e certificazione con metodologia forense<\/h3><p>L'acquisizione con metodologia forense \u00e8 la cattura di un contenuto digitale in un ambiente controllato che ne preserva l'integrit\u00e0 dal primo istante. Non \u00e8 uno screenshot salvato a mano, ed \u00e8 qui la differenza che conta in caso di contestazione.<\/p><p>Il processo si svolge in quattro fasi. Il contenuto viene acquisito alla fonte senza alterarlo, poi se ne verifica l'autenticit\u00e0 e l'integrit\u00e0, quindi viene certificato con sigillo elettronico e marca temporale di valore legale, infine conservato in modo sicuro. Sigillo e marca temporale sono rilasciati da QTSP qualificati terzi, integrati nei processi via API: TrueScreen non \u00e8 un'autorit\u00e0 di certificazione, \u00e8 la piattaforma che acquisisce e certifica il dato e integra quel sigillo nella propria metodologia. Il prodotto non \u00e8 il timbro finale, ma l'intera filiera che lo rende opponibile.<\/p><h3>Tutte le modalit\u00e0: email, documenti, video meeting, telefonate e altro<\/h3><p>La certificazione \u00e8 agnostica rispetto al tipo di contenuto: vale per qualunque formato in cui si manifesta un trasferimento di valore. Questo conta nel pharma, dove un singolo incarico lascia tracce in canali molto diversi tra loro.<\/p><p>Si possono acquisire e certificare le email, comprese quelle che veicolano un accordo di consulenza o una conferma di sponsorizzazione. Si certificano i documenti PDF e Office, le scansioni dei contratti firmati, le ricevute di pagamento. Si acquisiscono i video meeting in diretta su Zoom, Teams e Meet, utili per documentare un advisory board o un brief con un medico, con la stessa logica delle <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/televisita-valore-legale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">videochiamate con valore legale<\/a>. Si certificano le telefonate e i file audio, le pagine web statiche e dinamiche, le registrazioni dello schermo, le foto, le chat e i messaggi, i contenuti social e qualsiasi file tramite notarizzazione dell'hash. Anche i dati prodotti da agenti AI rientrano nel perimetro. In pratica, ogni traccia che documenta un trasferimento di valore pu\u00f2 essere resa difendibile, indipendentemente dal canale.<\/p><h3>API, SDK e MCP: certificazione automatica nel flusso degli informatori<\/h3><p>Le API, gli SDK e l'MCP permettono di integrare la certificazione direttamente nei sistemi che gli informatori gi\u00e0 usano, senza chiedere loro un passaggio manuale. \u00c8 il modo per rendere la trasparenza provabile un processo continuo e non un'attivit\u00e0 da svolgere a ridosso della scadenza.<\/p><p>Le aziende farmaceutiche usano TrueScreen per integrare la certificazione del dato direttamente nel CRM degli informatori tramite API, SDK e MCP. Quando un informatore registra un accordo, carica un contratto o conclude una videochiamata, la <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/api-certificazione-valore-legale-dati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">certificazione via API<\/a> avviene in tempo reale, in background, senza interrompere il lavoro. Il trigger pu\u00f2 essere automatico e continuo, oppure on-demand per singolo evento.<\/p><p>Un esempio concreto. Un informatore organizza una consulenza retribuita da 800 euro con un medico. La videochiamata di brief, l'email con l'accordo di consulenza firmato e la ricevuta del pagamento vengono acquisiti e certificati in tempo reale via API direttamente dal CRM. Quando quel dato confluisce nel registro Sanit\u00e0 Trasparente, l'azienda dispone di un fascicolo probatorio completo, con natura, data, importo e consenso, opponibile in caso di verifica. La rendicontazione e la sua prova nascono insieme.<\/p><h3>Consensi e contratti con firma elettronica avanzata<\/h3><p>I consensi e i contratti possono essere firmati con firma elettronica avanzata e certificati nello stesso flusso. Nel modello EFPIA la named disclosure richiede il consenso del destinatario, e quel consenso va raccolto in forma dimostrabile.<\/p><p>Con il Document Signing si gestiscono la firma semplice e la firma elettronica avanzata di accordi di consulenza, lettere di incarico e moduli di consenso alla pubblicazione nominativa. La <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/firma-digitale-documenti-contratti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">firma di documenti e contratti con valore legale<\/a> chiude il cerchio: non solo si prova che un pagamento \u00e8 avvenuto, ma anche che il destinatario aveva acconsentito a comparire nel registro con nome e cognome. Per un reparto compliance \u00e8 la differenza tra una dichiarazione e un atto difendibile.<\/p><h3>Conservazione permanente con la Certified Data Room<\/h3><p>La Certified Data Room \u00e8 lo spazio in cui i fascicoli probatori restano conservati nel tempo e consultabili quando servono. Risponde direttamente all'obbligo di conservazione quinquennale del Sunshine Act, ma con un orizzonte che pu\u00f2 andare oltre.<\/p><p>Con la Certified Data Room di TrueScreen i fascicoli probatori restano conservati in modo permanente e consultabili in caso di audit o contestazione. Ogni elemento (l'accordo, la videochiamata, la ricevuta, il consenso) resta legato alla propria certificazione, con la catena di custodia intatta. Quando un'autorit\u00e0 chiede conto di una voce rendicontata anni prima, il fascicolo \u00e8 gi\u00e0 pronto, non va ricostruito a posteriori sperando che le tracce siano ancora reperibili.<\/p><h2>TrueScreen e gli standard normativi (eIDAS, ISO\/IEC 27037, GDPR, NIS2)<\/h2><p>La metodologia di TrueScreen si allinea agli standard normativi che danno valore legale e tecnico al dato certificato. Non \u00e8 una scelta estetica: nel pharma, dove ogni prova pu\u00f2 finire davanti a un'autorit\u00e0, l'aderenza agli standard \u00e8 ci\u00f2 che rende il fascicolo opponibile.<\/p><p>Il riferimento europeo \u00e8 eIDAS, il regolamento che disciplina il sigillo elettronico e la marca temporale con valore legale riconosciuti negli Stati membri. Sul piano della gestione delle prove digitali, la metodologia si ispira alla <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/iso-27037-norma-prove-digitali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ISO\/IEC 27037<\/a>, lo standard internazionale per l'identificazione, la raccolta e la conservazione delle prove digitali, che \u00e8 poi la disciplina della catena di custodia. Il GDPR governa il trattamento dei dati personali degli operatori sanitari, un tema centrale visto che la named disclosure pubblica nomi e importi. La NIS2 entra in gioco sul versante della sicurezza del dato nei processi critici. Quattro riferimenti diversi che convergono su un punto: il dato certificato deve reggere a una verifica, tecnica e giuridica.<\/p><h2>Conclusione: dalla trasparenza dichiarata alla trasparenza provabile<\/h2><p>Il Sunshine Act italiano chiude un'epoca in cui la trasparenza sui rapporti con il mondo sanitario era una buona pratica e ne apre una in cui \u00e8 un obbligo presidiato dalla legge. Quando il registro Sanit\u00e0 Trasparente diventer\u00e0 operativo, le aziende del settore della salute saranno misurate non solo su cosa dichiarano, ma su cosa riescono a dimostrare.<\/p><p>La distinzione tra trasparenza dichiarata e trasparenza provabile \u00e8 la posta in gioco reale. Comunicare un trasferimento di valore \u00e8 un atto amministrativo; provarne natura, data, importo e consenso anni dopo \u00e8 un problema probatorio che si risolve a monte, certificando il dato nel momento in cui nasce. Acquisire e certificare con metodologia forense gli eventi che alimentano la rendicontazione, integrare la certificazione nel flusso quotidiano degli informatori e conservare i fascicoli in modo che reggano a un audit non \u00e8 un adempimento in pi\u00f9. \u00c8 ci\u00f2 che separa un'azienda che dichiara di essere conforme da una che, se interrogata, pu\u00f2 dimostrarlo.<\/p><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><section class=\"faq faq-truescreen\" aria-labelledby=\"faq-title\"><h2 id=\"faq-title\">FAQ: Sunshine Act Italia<\/h2><div class=\"faq-list\"><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Cos'\u00e8 il Sunshine Act italiano?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">Il Sunshine Act italiano \u00e8 la Legge 31 maggio 2022 n. 62, in vigore dal 26 giugno 2022, che obbliga le imprese produttrici di farmaci, dispositivi medici, integratori e altri beni sanitari a comunicare i trasferimenti di valore verso operatori e organizzazioni sanitarie a un registro pubblico telematico gestito dal Ministero della Salute, denominato \"Sanit\u00e0 Trasparente\".<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Cosa sono i trasferimenti di valore?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">Sono qualsiasi beneficio economico, diretto o indiretto, riconosciuto da un'impresa del settore della salute a un operatore sanitario (HCP) o a un'organizzazione sanitaria (HCO): compensi per consulenze, iscrizioni a congressi, viaggi, ospitalit\u00e0, sponsorizzazioni, donazioni, grant e finanziamenti alla ricerca.<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Quali sono le soglie del Sunshine Act?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">Per gli HCP la comunicazione scatta oltre 100 euro per singola erogazione o oltre 1.000 euro annui complessivi. Per le HCO le soglie salgono a 1.000 euro per singola erogazione e 2.500 euro su base annua.<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Quali sanzioni sono previste?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">L'omessa comunicazione di convenzioni ed erogazioni costa 1.000 euro pi\u00f9 20 volte l'importo non comunicato; l'omissione di partecipazioni e proventi va da 5.000 a 50.000 euro; le informazioni false fino a 100.000 euro. \u00c8 prevista la riduzione del 50% per imprese con fatturato sotto il milione e la pubblicazione del nome dell'impresa inadempiente per almeno 90 giorni.<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Qual \u00e8 la scadenza per la comunicazione?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">Le convenzioni, le erogazioni e gli accordi vanno comunicati entro il semestre successivo a quello di riferimento. Le partecipazioni azionarie e i proventi da diritti di propriet\u00e0 intellettuale vanno comunicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dati vanno conservati per cinque anni.<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Il Sunshine Act \u00e8 gi\u00e0 operativo nel 2026?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">No. A met\u00e0 2026 il Sunshine Act \u00e8 in vigore dalla Legge 62\/2022 ma gli obblighi di comunicazione non sono ancora partiti: il decreto attuativo e la piattaforma Sanit\u00e0 Trasparente sono pronti, ma il termine iniziale scatta solo con l'avviso di piena operativit\u00e0 in Gazzetta Ufficiale, non ancora pubblicato.<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">I veterinari e gli integratori sono inclusi?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">La definizione di \"imprese produttrici\" \u00e8 ampia e include i produttori di farmaci, dispositivi medici, beni e servizi sanitari, integratori e nutraceutici. Il perimetro va quindi oltre il solo farmaco per uso umano coperto storicamente dal Codice Farmindustria.<\/div><\/details><details class=\"faq-item\"><summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Come si dimostra l'autenticit\u00e0 dei dati rendicontati?<\/span><br \/><span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary><div class=\"faq-answer\">Acquisendo e certificando con metodologia forense gli eventi che generano il trasferimento di valore (accordi, video meeting, email, ricevute) nel momento in cui nascono, con data certa, sigillo elettronico e marca temporale di valore legale e catena di custodia documentata. Cos\u00ec la rendicontazione \u00e8 accompagnata da un fascicolo probatorio opponibile in caso di verifica.<\/div><\/details><\/div><\/section><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:80px;--awb-padding-bottom:80px;--awb-padding-top-small:40px;--awb-padding-bottom-small:110px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-background-color:#ffffff;--awb-background-image:linear-gradient(180deg, var(--awb-color3) 0%,var(--awb-color3) 100%);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1236px;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-padding-top:36px;--awb-padding-right:36px;--awb-padding-bottom:36px;--awb-padding-left:36px;--awb-overflow:hidden;--awb-bg-color:var(--awb-color2);--awb-bg-color-hover:var(--awb-color2);--awb-bg-size:cover;--awb-border-radius:8px 8px 8px 8px;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-builder-row fusion-builder-row-inner fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"width:103% !important;max-width:103% !important;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column_inner fusion-builder-nested-column-0 fusion_builder_column_inner_2_3 2_3 fusion-flex-column fusion-flex-align-self-center\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.1825%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.1825%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-title title fusion-title-2 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color1);--awb-margin-top:-40px;--awb-margin-top-small:-32px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"margin:0;--fontSize:32;--minFontSize:32;line-height:1.3;\"><h2>Dalla trasparenza dichiarata alla trasparenza provabile<\/h2><\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-1 fusion-text-no-margin\" style=\"--awb-font-size:18px;--awb-text-color:var(--awb-color1);--awb-margin-bottom:32px;\"><p><span style=\"letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\">Certifica con metodologia forense gli eventi che alimentano la rendicontazione dei trasferimenti di valore: dato autentico, datato e opponibile, dal momento in cui nasce.<\/span><\/p>\n<\/div><div ><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/portal.truescreen.io\/signin\/\"><span class=\"fusion-button-text\">Inizia ora<\/span><\/a><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:12px;width:100%;\"><\/div><div ><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-custom fusion-button-default button-2 fusion-button-default-span\" style=\"--button_accent_color:var(--awb-color1);--button_border_color:rgba(255,255,255,0.3);--button_accent_hover_color:var(--awb-color1);--button_border_hover_color:var(--awb-color1);--button_border_width-top:1px;--button_border_width-right:1px;--button_border_width-bottom:1px;--button_border_width-left:1px;--button_gradient_top_color:rgba(0,0,0,0);--button_gradient_bottom_color:rgba(0,0,0,0);--button_gradient_top_color_hover:rgba(255,255,255,0.1);--button_gradient_bottom_color_hover:rgba(255,255,255,0.1);\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/contattaci\/\"><span class=\"fusion-button-text\">Richiedi una demo<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column_inner fusion-builder-nested-column-1 fusion_builder_column_inner_1_3 1_3 fusion-flex-column fusion-flex-align-self-center fusion-no-small-visibility fusion-no-medium-visibility\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:33.333333333333%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:4.365%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:4.365%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-image-element\" style=\"--awb-max-width:300px;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);\"><span class=\"fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none\"><img decoding=\"async\" width=\"1204\" height=\"1208\" alt=\"applicazione mockup\" title=\"Intestazione mobile\" src=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png\" class=\"img-responsive wp-image-45466\" srcset=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-200x201.png 200w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-400x401.png 400w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-600x602.png 600w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-800x803.png 800w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-1200x1204.png 1200w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png 1204w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, (max-width: 640px) 100vw, 400px\" \/><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>","protected":false},"featured_media":57222,"template":"","class_list":["post-57221","articoli","type-articoli","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/articoli\/57221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/articoli"}],"about":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articoli"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}