{"id":56993,"date":"2026-05-18T23:37:53","date_gmt":"2026-05-18T21:37:53","guid":{"rendered":"https:\/\/truescreen.io\/articoli\/certificare-video-smartphone-valore-legale\/"},"modified":"2026-05-18T23:51:36","modified_gmt":"2026-05-18T21:51:36","slug":"certificare-video-smartphone-valore-legale","status":"publish","type":"articoli","link":"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/certificare-video-smartphone-valore-legale\/","title":{"rendered":"Certificare un video con lo smartphone: valore legale come prova in tribunale (guida 2026)"},"content":{"rendered":"<p><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1236px;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><style>\n.fusion-title .fusion-title-heading { font-family: 'Raleway', sans-serif !important; 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Chi lo presenta deve rispondere a quattro domande precise: l'acquisizione \u00e8 stata lecita? Il file mostrato in udienza \u00e8 integro e non modificato dopo la cattura? La catena di custodia \u00e8 documentata dal momento della ripresa al deposito? Il deposito \u00e8 avvenuto secondo i canali processuali corretti, in PCT o in PDP? Se anche una sola di queste risposte \u00e8 incerta, il giudice pu\u00f2 valutare liberamente la prova e attribuirle un peso ridotto, fino a escluderla del tutto. Questa guida spiega come funziona la giurisprudenza italiana sui video da smartphone, quali sono i requisiti tecnici di integrit\u00e0 che molte fonti dimenticano e come arrivare in udienza con un filmato che resiste al contraddittorio.<\/p>\n<h2>Quando un video da smartphone vale come prova in tribunale<\/h2>\n<p><strong>Un video registrato con lo smartphone vale come prova in tribunale, in sede civile e penale, se l'acquisizione \u00e8 lecita, il file \u00e8 integro, la catena di custodia \u00e8 documentata e il deposito avviene secondo i canali processuali (artt. 234 e 189 c.p.p., art. 2712 c.c.).<\/strong><\/p>\n<p>La cornice normativa di riferimento \u00e8 duplice. Da un lato il codice di procedura penale ammette i video come documenti rappresentativi di fatti. Dall'altro il codice civile riconosce alle riproduzioni meccaniche, comprese quelle informatiche, piena efficacia probatoria se non disconosciute. Il giudice in entrambi i casi valuta liberamente il filmato insieme alle altre prove, secondo il principio del libero convincimento. Non esiste una \"prova legale\" automatica: ogni video deve sostenere il contraddittorio. Per questo la corretta documentazione tecnica della ripresa diventa il vero spartiacque tra un video utilizzabile e un video facilmente attaccabile.<\/p>\n<h3>Il video come documento informatico (art. 234 c.p.p.)<\/h3>\n<p>L'<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-penale\/libro-terzo\/titolo-ii\/capo-vii\/art234.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 234 codice di procedura penale<\/a> consente l'acquisizione di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. Un video girato con lo smartphone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, realizzato al di fuori del procedimento, rientra in questa categoria come documento informatico. L'articolo 189 c.p.p. aggiunge la cosiddetta clausola delle prove atipiche: le prove non disciplinate dalla legge sono ammesse se idonee ad accertare i fatti e se non pregiudicano la liberta' morale della persona. Questa apertura permette al giudice penale di acquisire video da smartphone anche in situazioni nuove, purch\u00e8 siano dimostrate liceit\u00e0 e integrit\u00e0.<\/p>\n<h3>Il valore della riproduzione meccanica (art. 2712 c.c.)<\/h3>\n<p>In ambito civile il riferimento \u00e8 l'<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-sesto\/titolo-ii\/capo-ii\/sezione-iv\/art2712.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2712 codice civile<\/a>. Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche o informatiche formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit\u00e0. Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito: una contestazione generica non basta. Tuttavia il disconoscimento sposta sul produttore del video l'onere di dimostrare che il filmato non \u00e8 stato alterato dopo la cattura. E qui interviene il tema centrale dell'integrit\u00e0 del file, che vedremo in dettaglio pi\u00f9 avanti.<\/p>\n<p>In sintesi operativa, un video da smartphone \u00e8 considerato un documento informatico ai sensi dell'art. 234 c.p.p. ed \u00e8 utilizzabile come prova documentale se l'acquisizione \u00e8 lecita, l'integrit\u00e0 del file \u00e8 dimostrabile e la catena di custodia \u00e8 tracciata.<\/p>\n<h2>Quanto valgono le registrazioni come prova: cosa dice la Cassazione<\/h2>\n<p><strong>Le registrazioni audio e video valgono come prova documentale in giudizio civile e penale (Cass. Sezioni Unite 36747\/2003). Il giudice le valuta liberamente insieme alle altre prove e pu\u00f2 rigettarle se l'integrit\u00e0 del file o la catena di custodia non sono dimostrate.<\/strong><\/p>\n<p>Tre sentenze in particolare tracciano la giurisprudenza utile a chi porta un video in giudizio: una del 2003 che apre il varco, una del 2025 che chiarisce le regole sui contenuti digitali nel civile, una del 2026 che chiude il cerchio sulle riproduzioni meccaniche nel penale.<\/p>\n<h3>Cassazione 36747\/2003: la registrazione tra presenti come documento<\/h3>\n<p>Le <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sezioni Unite della Cassazione<\/a> con la sentenza Torcasio 36747\/2003 stabilirono un principio che regge ancora oggi: la registrazione di una conversazione fatta da uno dei partecipanti, all'insaputa degli altri, costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. ed \u00e8 utilizzabile sia in sede penale sia in sede civile. Il principio si estende per analogia ai video tra presenti: chi partecipa a un incontro o a uno scambio pu\u00f2 documentarlo audiovisivamente e portarlo in giudizio. La sentenza non parla di prova legale: il giudice mantiene il potere di valutare liberamente la registrazione insieme alle altre prove. Lo stesso ragionamento si applica oggi quando un soggetto registra un colloquio o un'aggressione con la fotocamera del telefono e vuole <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/approfondimenti\/certificare-audio-prova-tribunale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">certificare le registrazioni audio come prova<\/a>.<\/p>\n<h3>Cassazione 6024\/2026: il principio di integrit\u00e0 nelle riproduzioni meccaniche<\/h3>\n<p>Con la sentenza n. 6024 del 13 febbraio 2026 la V sezione penale ha affrontato il tema degli screenshot in un procedimento per stalking, ma il principio si estende a tutte le riproduzioni meccaniche: foto, video, audio. La Corte ha confermato che screenshot e video sono documenti ex art. 234 c.p.p. e in linea di massima utilizzabili, ma la difesa pu\u00f2 sempre contestarli. Per attribuire valore probatorio pieno serve il dispositivo originale oppure un verbale forense che certifichi l'integrit\u00e0 verificabile, l'autorialit\u00e0 e la collocazione temporale del file. La Cassazione ha aggiunto un passaggio importante: quando la vittima stessa fornisce i contenuti come partecipante della conversazione o della scena, decade l'esigenza di sequestro del dispositivo. Sopravvive, per\u00f2, l'esigenza di dimostrare che il file \u00e8 lo stesso al momento della cattura e al momento del deposito. Approfondimenti operativi sono disponibili nella nostra guida alla <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/screenshot-prova-penale-cassazione-6024-2026\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione 6024\/2026<\/a>.<\/p>\n<h3>Cassazione 1254\/2025: integrit\u00e0 e riconoscimento dell'autore (analogia chat WhatsApp)<\/h3>\n<p>La Corte di Cassazione civile, sezione II, con sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025 ha definito il regime probatorio delle chat WhatsApp. I messaggi sono riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c. e hanno pieno valore probatorio se non esplicitamente contestati. L'acquisizione tramite screenshot \u00e8 legittima se l'origine e l'integrit\u00e0 del documento digitale sono dimostrate. La Corte richiede due elementi: riconoscimento dell'autore del messaggio e documentazione che attesti l'integrit\u00e0 del file. Aggiunge che un disconoscimento generico non \u00e8 sufficiente, mentre le copie forensi sono essenziali per garantire una catena di custodia ricostruibile. Lo stesso <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/certificare-chat-whatsapp\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">principio di integrit\u00e0 per le chat WhatsApp<\/a> si applica ai video da smartphone: serve dimostrare che il file consegnato al giudice \u00e8 quello acquisito al momento della ripresa.<\/p>\n<p>Il filo rosso che lega le tre sentenze, dal 2003 al 2026, \u00e8 chiaro: l'ammissibilit\u00e0 formale del documento informatico non basta, e il giudice attribuisce peso decisivo all'integrit\u00e0 verificabile. Chi porta un video in tribunale deve essere in grado di dimostrare che il file \u00e8 quello catturato, nello stesso momento e nello stesso luogo. Questo vale tanto per <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/approfondimenti\/prove-video-investigazioni-private-ammissibilita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">le prove video nelle investigazioni private<\/a> quanto per le registrazioni fatte da un cittadino con il proprio smartphone.<\/p>\n<h2>Quando filmare \u00e8 reato: i confini della liceit\u00e0<\/h2>\n<p>Non tutti i video da smartphone sono utilizzabili. La liceit\u00e0 dell'acquisizione \u00e8 il primo dei quattro requisiti e dipende dal luogo della ripresa, dalle persone coinvolte e dall'eventuale diffusione del filmato.<\/p>\n<h3>Riprese in luoghi pubblici e aperti al pubblico<\/h3>\n<p>In strada, in piazza, in un negozio aperto al pubblico, in un ufficio postale, in un ristorante: in questi contesti la ripresa video \u00e8 di norma lecita. Chi si trova in un luogo pubblico accetta implicitamente di poter essere visto. Diventa illecita la diffusione non autorizzata del filmato, ma l'acquisizione resta utilizzabile come prova. Lo stesso principio vale per le riprese effettuate dalla propria abitazione verso l'esterno: se inquadrano la pubblica via, sono in genere lecite; se invadono la propriet\u00e0 o l'intimita' altrui, diventano illegittime.<\/p>\n<h3>Riprese in luoghi privati: domicilio e art. 615-bis c.p.<\/h3>\n<p>L'art. 615-bis c.p. punisce le interferenze illecite nella vita privata: chi riprende immagini o suoni in luoghi di privata dimora, altrui o anche di pertinenze comuni come scale e cortili condominiali, senza il consenso degli aventi diritto, commette reato. Si applica in particolare a riprese dentro abitazioni, camere d'albergo, uffici riservati, spogliatoi. Un video acquisito violando l'art. 615-bis \u00e8 una prova illecita: utilizzabile in via residuale in alcune ipotesi penali, ma molto pi\u00f9 facilmente eccepibile dalla controparte. La regola pratica \u00e8 netta: filmare il proprio domicilio e i propri spazi \u00e8 lecito, filmare quelli altrui senza consenso non lo \u00e8.<\/p>\n<h3>Riprese tra presenti e diffusione: art. 617-septies c.p., art. 660 c.p.<\/h3>\n<p>L'art. 617-septies c.p. punisce la diffusione illecita di riprese audiovisive realizzate fraudolentemente di incontri privati. La norma colpisce non l'acquisizione, che resta protetta dalla giurisprudenza Torcasio quando l'autore partecipa alla scena, ma la successiva diffusione senza consenso. L'art. 660 c.p. sanziona invece la molestia da riprese insistenti, tipicamente in casi di stalking documentale. La distinzione operativa \u00e8 fondamentale: registrare un colloquio a cui si partecipa per uso difensivo o per portarlo in giudizio \u00e8 generalmente lecito, pubblicarlo sui social senza consenso \u00e8 reato. Su questo crinale si gioca buona parte del contenzioso su <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/approfondimenti\/stalking-whatsapp-prova-cassazione-6024-2026\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">stalking e prova digitale<\/a>.<\/p>\n<h2>Come si deposita un video in giudizio<\/h2>\n<p>Il deposito segue regole diverse a seconda che il procedimento sia civile o penale, e a seconda della fase. Sbagliare il canale di deposito pu\u00f2 rendere inutilizzabile anche un video acquisito perfettamente.<\/p>\n<h3>Deposito formale via PCT (Processo Civile Telematico)<\/h3>\n<p>Nel processo civile il deposito avviene tramite il PCT. Da diversi anni il sistema accetta file multimediali come allegati alle memorie e alle istanze. Il <a href=\"https:\/\/processionline.giustizia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Portale Processi Online del Ministero della Giustizia<\/a> gestisce caricamento, validazione e conservazione. Il file deve rispettare i formati ammessi (mp4, mov, mkv per il video) e rientrare nei limiti dimensionali del deposito telematico. Per video di grandi dimensioni \u00e8 prassi caricare il filmato su supporto fisico depositato in cancelleria con un atto di deposito sigillato e descrittivo. In entrambi i casi \u00e8 opportuno allegare un verbale tecnico che descriva data, luogo, dispositivo, contenuto e hash crittografico del file.<\/p>\n<h3>Deposito via PDP nel processo penale e riforma Cartabia<\/h3>\n<p>Nel processo penale il deposito segue il PDP, Portale Deposito atti Penali, e le regole della riforma Cartabia (D.Lgs. 150\/2022). La riforma ha esteso la digitalizzazione del fascicolo e introdotto la videoregistrazione obbligatoria del dibattimento per alcuni reati, in particolare quelli a carico di soggetti vulnerabili. Per i video portati come prova dalla parte privata o dalla persona offesa, il deposito avviene tramite il portale insieme alla denuncia o alla querela, allegando file e verbale forense. Nei casi pi\u00f9 delicati la procura pu\u00f2 richiedere acquisizione formale del dispositivo o copia forense effettuata dalla polizia giudiziaria.<\/p>\n<h3>Supporti digitali ammessi e trascrizione<\/h3>\n<p>Quando il video contiene audio rilevante, la prassi \u00e8 allegare anche una trascrizione del parlato, accompagnata da marca temporale. La trascrizione non sostituisce il file originale ma agevola la lettura della prova in udienza. I formati audio accettati sono in genere mp3, wav, aac. Se il video supera i limiti del portale, si procede con DVD o chiavetta USB depositati in cancelleria. In ogni caso il file principale resta il riferimento probatorio: la trascrizione \u00e8 uno strumento di lavoro, non un'alternativa.<\/p>\n<h2>Integrit\u00e0 del file: il requisito che nessuno spiega<\/h2>\n<p>Qui si gioca la partita che molti competitor non affrontano. Tutti i manuali ricordano gli articoli 234 e 2712, pochi spiegano cosa significhi tecnicamente \"file integro\" e come dimostrarlo davanti al giudice. La sentenza 6024\/2026 lo ha reso esplicito: serve un verbale forense che certifichi integrit\u00e0 verificabile, autorialit\u00e0 e collocazione temporale. Vediamo i quattro elementi tecnici che compongono questa prova.<\/p>\n<h3>Cosa significa \"integrit\u00e0 alla fonte\"<\/h3>\n<p>Integrit\u00e0 alla fonte significa che il file mostrato in udienza \u00e8 bit-per-bit identico a quello prodotto dal sensore della fotocamera al momento della cattura. Non \u00e8 stato tagliato, ricodificato, ritoccato, sovrapposto o sostituito. Ogni passaggio successivo alla ripresa, ogni copia, ogni invio via messaggistica, ogni salvataggio in cloud, pu\u00f2 modificare il file anche solo a livello di metadata o compressione. L'integrit\u00e0 va quindi cristallizzata nel momento esatto della cattura: pi\u00f9 tardi si interviene, pi\u00f9 difficile diventa dimostrare che il file \u00e8 \"originale\". Approfondimenti per gli studi legali sono nella nostra guida alla <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/approfondimenti\/catena-di-custodia-prove-digitali-avvocati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">catena di custodia per gli studi legali<\/a>.<\/p>\n<h3>Hash crittografico: l'impronta digitale del video<\/h3>\n<p>L'hash crittografico, tipicamente SHA-256, \u00e8 una funzione matematica che produce una stringa di 64 caratteri esadecimali a partire da un file. Stringa univoca: bastano un bit di differenza nel file per generare un hash completamente diverso. Calcolato al momento della cattura e registrato in un verbale, l'hash diventa l'impronta digitale del video. In udienza basta ricalcolare l'hash del file depositato e confrontarlo con quello registrato al momento della ripresa: se coincidono, il file \u00e8 integro; se differiscono, il file \u00e8 stato modificato. SHA-256 \u00e8 considerato lo standard pratico nel settore dell'informatica forense: lo prevedono lo standard internazionale <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/44381.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ISO\/IEC 27037<\/a> e le linee guida tecniche della Procura.<\/p>\n<h3>Marca temporale qualificata eIDAS e ruolo dei QTSP<\/h3>\n<p>L'hash dimostra l'integrit\u00e0 del file ma non risponde alla domanda \"quando \u00e8 stato girato il video?\". Per fissare il tempo serve una marca temporale qualificata, regolata dal <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32014R0910\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento eIDAS UE 910\/2014<\/a>. La marca temporale qualificata \u00e8 erogata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato (QTSP) accreditato, ente vigilato e iscritto nel registro europeo dei fornitori fiduciari qualificati. Applicare una marca temporale qualificata all'hash del video significa avere prova legalmente riconosciuta in tutta l'Unione Europea che, in quel preciso istante, quel file esisteva nella forma in cui \u00e8 stato consegnato. Senza marca temporale qualificata, i metadati interni del filmato (data della fotocamera, fuso orario del sistema operativo) sono modificabili e non hanno valore opponibile.<\/p>\n<h3>Catena di custodia documentata: dalla cattura al deposito<\/h3>\n<p>L'ultimo tassello \u00e8 la catena di custodia: il tracciato che documenta chi ha avuto in mano il file, in quale momento, con quale modifica, dal momento della cattura al momento del deposito. La <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/prove-digitali-tribunale-catena-custodia-certificata\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">catena di custodia certificata<\/a> richiede registrazione automatica e immutabile di ogni passaggio: cattura, salvataggio, eventuale trasferimento al legale, deposito. Senza tracciato, anche un file con hash valido pu\u00f2 essere contestato sulla provenienza: chi mi assicura che il file con quell'hash sia stato effettivamente catturato in quel momento e in quel luogo?<\/p>\n<p>Le organizzazioni e i professionisti legali utilizzano TrueScreen per certificare video, foto e screenshot al momento dell'acquisizione, applicando hash crittografico e marca temporale qualificata di un QTSP terzo accreditato eIDAS. Il file \u00e8 cristallizzato al momento della cattura, e il verbale che ne descrive contenuto e collocazione \u00e8 generato in automatico.<\/p>\n<h2>Quando lo smartphone nudo non basta: certificare il video alla fonte<\/h2>\n<p>Il filmato girato con la fotocamera nativa dello smartphone e poi salvato in galleria \u00e8 un punto di partenza, non una prova robusta. I metadati interni del file (data, ora, geolocalizzazione) sono modificabili con strumenti di editing alla portata di tutti. La galleria di sistema non documenta la catena di custodia. Il video pu\u00f2 essere stato salvato, rinominato, ricodificato, condiviso in messaggistica con compressione automatica. Tutto questo apre spazi di contestazione che la controparte sfruttera' in udienza.<\/p>\n<h3>Cosa fa la app TrueScreen<\/h3>\n<p>TrueScreen \u00e8 la piattaforma di certificazione di contenuti digitali con valore legale che documenta il video da smartphone con metodologia forense, generando un verbale automatico, hash SHA-256 e marca temporale qualificata al momento della cattura. La <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/prodotti\/app\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">app TrueScreen per iOS e Android<\/a> avvia la registrazione in un ambiente controllato, calcola l'hash crittografico bit-per-bit del file, richiede al QTSP integrato l'applicazione della marca temporale qualificata e registra la geolocalizzazione firmata. Il file generato \u00e8 cristallizzato nello stato in cui \u00e8 stato catturato, e ogni accesso successivo \u00e8 tracciato.<\/p>\n<h3>Il verbale forense automatico<\/h3>\n<p>Al termine della ripresa la app produce un verbale forense in PDF. Il verbale include data e ora della cattura validate da QTSP, coordinate GPS firmate, hash SHA-256 del file, descrizione tecnica del dispositivo, identificativo dell'operatore. \u00c8 il documento che il legale allega al deposito in PCT o in PDP, e che permette al perito o al giudice di verificare in modo indipendente l'integrit\u00e0 del file. Non serve una perizia successiva per ricostruire la prova: il verbale \u00e8 generato in automatico, al momento, e accompagna il file come \"carta d'identit\u00e0\" forense. Lo stesso principio si applica a foto e screenshot: chi documenta una scena pu\u00f2 garantire da subito il <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/articoli\/certificare-foto-valore-legale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">valore legale delle foto da smartphone<\/a>.<\/p>\n<h3>Differenza tra video certificato e video \"semplice\"<\/h3>\n<div style=\"overflow-x: auto; margin: 24px 0; border-radius: 8px; border: 1px solid #e8e6f0;\"><table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; min-width: 600px;\"><thead><tr><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Caratteristica<\/th><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Video smartphone \"semplice\"<\/th><th style=\"background-color: #1a1a2e; color: #ffffff; padding: 12px 16px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 13px; white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid #7c6bc4;\">Video certificato alla fonte<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Hash crittografico<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Assente (file esposto a modifiche)<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">SHA-256 al momento della cattura<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Marca temporale<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Metadata interni (modificabili)<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Marca temporale qualificata QTSP eIDAS<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Geolocalizzazione<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Modificabile in post-produzione<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Coordinata firmata e immutabile<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Catena di custodia<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Da ricostruire ex-post<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Documentata automaticamente<\/td><\/tr><tr><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Verbale forense<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Richiede perizia successiva<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Generato in automatico al momento<\/td><\/tr><tr style=\"background-color: #f8f7fd;\"><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Rischio disconoscimento ex art. 2712 c.c.<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Alto<\/td><td style=\"padding: 12px 16px; border-bottom: 1px solid #e8e6f0; vertical-align: top; color: #333;\">Basso (integrit\u00e0 alla fonte dimostrabile)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n<p>La differenza non \u00e8 formale ma sostanziale: in caso di disconoscimento, chi presenta un video certificato pu\u00f2 rispondere immediatamente al giudice con dati tecnici opponibili; chi presenta un video \"nudo\" deve avviare una perizia, sostenerne i costi, e sperare che il sensore originale del dispositivo sia ancora disponibile e intatto.<\/p>\n<div class=\"ts-feature-banner\" style=\"margin: 40px 0; padding: 0; background-color: #f8f7fd; border-radius: 12px; display: flex; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);\">\n  <div style=\"width: 160px; min-height: 140px; flex-shrink: 0; overflow: hidden;\">\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/TS-video-perizie-live-certificate.webp\" alt=\"Video perizie live certificate TrueScreen\" style=\"width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;\" \/>\n  <\/div>\n  <div style=\"padding: 20px 24px; flex: 1; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;\">\n    <p style=\"font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-weight: 600; color: #7c6bc4; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin: 0 0 6px 0;\">Caso d'uso<\/p>\n    <p style=\"font-family: 'Raleway', sans-serif; font-size: 17px; font-weight: 700; color: #1a1a2e; margin: 0 0 6px 0; line-height: 1.3;\">Video perizie live certificate: ispezioni guidate con valore legale<\/p>\n    <p style=\"font-family: 'DM Sans', sans-serif; font-size: 14px; color: #555; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.4;\">Con TrueScreen i periti guidano un sopralluogo in videochiamata e ottengono un verbale forense automatico con hash e marca temporale qualificata.<\/p>\n    <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/video-perizie-live-certificate\/\" style=\"font-family: &#039;DM Sans&#039;, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 600; color: #007afe; text-decoration: none; display: inline-block;\">Scopri di pi\u00f9 \u2192<\/a>\n  <\/div>\n<\/div>\n<h2>Casi pratici di video da smartphone con valore legale<\/h2>\n<p>I quattro requisiti (liceit\u00e0, integrit\u00e0, custodia, deposito) si declinano in modo diverso a seconda del tipo di procedimento. Vediamo quattro scenari ricorrenti.<\/p>\n<h3>Stalking e atti persecutori<\/h3>\n<p>In un procedimento per stalking il video da smartphone documenta avvicinamenti, appostamenti, messaggi gridati, danneggiamenti. La sentenza 6024\/2026 ha chiarito che la persona offesa pu\u00f2 fornire direttamente i contenuti senza sequestro del dispositivo, purch\u00e8 siano integri e collocabili nel tempo. La prassi \u00e8 acquisire il video alla fonte con un'app forense, depositarlo con la querela in PDP e mantenere il dispositivo a disposizione per eventuali approfondimenti del consulente tecnico del PM.<\/p>\n<h3>Mobbing e illeciti sul luogo di lavoro<\/h3>\n<p>Nei procedimenti civili e penali in materia di lavoro, il video pu\u00f2 documentare ingiurie, minacce, disparita' di trattamento, condizioni di sicurezza precarie. L'acquisizione \u00e8 lecita quando il lavoratore registra una scena a cui partecipa: il principio Torcasio si applica anche all'ambiente di lavoro. Critico \u00e8 il momento del deposito: la causa di lavoro segue il PCT e richiede formati standard e descrizione tecnica del file. Il rischio di disconoscimento da parte del datore di lavoro \u00e8 alto, e l'integrit\u00e0 del file diventa decisiva.<\/p>\n<h3>Danni assicurativi e perizie immediate<\/h3>\n<p>Un sinistro stradale, un danno da infiltrazione, un incidente in cantiere, un crollo: il primo a documentare la scena con lo smartphone fissa lo stato dei luoghi prima che intervengano alterazioni naturali o ricostruzioni. In materia assicurativa il valore probatorio del video certificato \u00e8 alto perch\u00e9 permette di evitare contestazioni sul \"quando\" e sul \"dove\". Le <a href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/casi-di-utilizzo\/video-perizie-live-certificate\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">video perizie live certificate<\/a> sono ormai uno standard operativo per i periti che lavorano per compagnie assicurative e studi legali.<\/p>\n<h3>Inquinamento ambientale e denuncia<\/h3>\n<p>Sversamenti illeciti, scarichi non autorizzati, smaltimento abusivo di rifiuti: i cittadini che documentano illeciti ambientali con lo smartphone forniscono spesso il punto di partenza per indagini delle autorita'. Anche qui, la liceit\u00e0 dell'acquisizione \u00e8 garantita dal fatto che la scena si svolge in luoghi pubblici o visibili dall'esterno; l'integrit\u00e0 del file e la collocazione temporale sono dirimenti per consentire alle procure di costruire l'imputazione. Un video con hash e marca temporale qualificata \u00e8 immediatamente utilizzabile dagli uffici della procura territorialmente competente.<\/p><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><section class=\"faq faq-truescreen\" aria-labelledby=\"faq-title\">\n<h2 id=\"faq-title\">FAQ: le domande pi\u00f9 frequenti su video e valore legale<\/h2>\n<div class=\"faq-list\">\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Un video registrato con lo smartphone vale come prova in tribunale?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Si', un video registrato con lo smartphone vale come prova in tribunale, sia in sede civile sia in sede penale, se rispetta quattro condizioni: l'acquisizione \u00e8 lecita (luogo pubblico o partecipazione dell'autore alla scena), il file \u00e8 integro e non modificato dopo la ripresa, la catena di custodia \u00e8 tracciata dalla cattura al deposito, il deposito segue le regole del processo civile telematico o del portale deposito atti penali. Il giudice valuta liberamente la prova insieme alle altre. Il valore probatorio cresce se il filmato \u00e8 accompagnato da un verbale forense con hash crittografico e marca temporale qualificata.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Quanto valgono le registrazioni come prova?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Le registrazioni audio e video da smartphone hanno valore di prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. nel penale e di riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c. nel civile. La Cassazione Sezioni Unite 36747\/2003 ha riconosciuto che la registrazione tra presenti, fatta da un partecipante, \u00e8 utilizzabile in giudizio. La sentenza 6024\/2026 ha aggiunto che, per resistere alla contestazione della difesa, serve un verbale forense che dimostri integrit\u00e0 verificabile, autorialit\u00e0 e collocazione temporale. Il giudice valuta liberamente la registrazione e pu\u00f2 rigettarla se l'integrit\u00e0 non \u00e8 dimostrata.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Quando filmare una persona \u00e8 reato?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Filmare una persona \u00e8 reato quando la ripresa avviene in un luogo di privata dimora altrui senza consenso (art. 615-bis c.p.), quando il filmato di un colloquio privato viene poi diffuso fraudolentemente (art. 617-septies c.p.), o quando le riprese assumono carattere di molestia insistente (art. 660 c.p.). Non \u00e8 reato filmare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, n\u00e8 filmare una scena cui si partecipa direttamente, salvo poi limiti alla diffusione. La regola pratica \u00e8: l'acquisizione \u00e8 tendenzialmente lecita quando l'autore partecipa alla scena o si trova in spazi pubblici; la diffusione richiede sempre prudenza e di norma il consenso degli interessati.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Come si deposita un video nel processo civile telematico (PCT)?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Il deposito di un video nel PCT avviene allegando il file alla memoria o all'istanza tramite il Portale Processi Online del Ministero della Giustizia. I formati ammessi sono in genere mp4, mov e mkv, con limiti dimensionali variabili per ogni deposito. Per video di grandi dimensioni si procede con supporto fisico (DVD o chiavetta USB) depositato in cancelleria e accompagnato da atto di deposito sigillato e descrittivo. In ogni caso \u00e8 opportuno allegare un verbale tecnico che riporti data, luogo, dispositivo, contenuto e hash crittografico del file, in modo che la controparte e il giudice possano verificare l'integrit\u00e0 del filmato.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Cosa succede se la controparte disconosce il video?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Se la controparte disconosce il video ai sensi dell'art. 2712 c.c., l'onere di provare l'integrit\u00e0 del file e la conformit\u00e0 al fatto rappresentato passa a chi lo ha prodotto. Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, non generico. Quando il video \u00e8 accompagnato da hash crittografico SHA-256 e marca temporale qualificata, la dimostrazione \u00e8 immediata: si ricalcola l'hash del file depositato e lo si confronta con quello registrato al momento della cattura. Se l'hash coincide, il file \u00e8 integro. Senza certificazione alla fonte servono perizie informatiche forensi, con costi e tempi pi\u00f9 alti e con esito non sempre risolutivo.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Come si dimostra che un video non \u00e8 stato modificato?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Per certificare un video alla fonte si utilizza un'app come TrueScreen, che acquisisce il filmato in ambiente controllato applicando hash crittografico, marca temporale qualificata eIDAS e geolocalizzazione, producendo un verbale forense automatico depositabile in PCT o PDP. In assenza di certificazione alla fonte, l'unica strada \u00e8 una perizia informatica forense sul dispositivo originale: il consulente verifica metadati interni, integrit\u00e0 dei chunk video, coerenza dei codec, eventuali tracce di re-encoding. La perizia successiva \u00e8 pi\u00f9 costosa e meno affidabile rispetto alla certificazione alla fonte, soprattutto se il dispositivo originale non \u00e8 pi\u00f9 disponibile o se il file \u00e8 passato attraverso messaggistica e cloud.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Cosa cambia con la riforma Cartabia per la videoregistrazione del processo penale?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">La riforma Cartabia (D.Lgs. 150\/2022) ha introdotto la videoregistrazione obbligatoria del dibattimento per determinati reati, in particolare quelli a carico di soggetti vulnerabili e quelli che coinvolgono dichiarazioni testimoniali sensibili. La riforma ha inoltre potenziato la digitalizzazione del fascicolo penale tramite il PDP, semplificando il deposito di file multimediali da parte degli avvocati. Per i video prodotti dalla parte privata o dalla persona offesa, la riforma non ha modificato il regime probatorio: restano in vigore gli artt. 234 e 189 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Il deposito digitale \u00e8 per\u00f2 diventato la regola, riducendo l'uso dei supporti fisici.<\/div>\n<\/details>\n<details class=\"faq-item\">\n<summary class=\"faq-question\"><span class=\"faq-question-text\">Posso usare un video di videosorveglianza come prova?<\/span><br \/>\n<span class=\"faq-icon\" aria-hidden=\"true\">+<\/span><\/summary>\n<div class=\"faq-answer\">Si', un video proveniente da un impianto di videosorveglianza pu\u00f2 essere utilizzato come prova, ma con condizioni rigorose. La videosorveglianza deve essere installata nel rispetto del Garante Privacy e del regolamento UE 2016\/679: cartelli informativi, finalita' legittime, conservazione limitata. Il file estratto dal sistema deve essere accompagnato da documentazione tecnica che ne attesti l'autenticit\u00e0 e da un verbale di acquisizione (spesso eseguito dalla polizia giudiziaria). Le stesse regole su integrit\u00e0 del file e catena di custodia si applicano: un video di videosorveglianza non integro o senza tracciato di custodia documentata espone alle stesse contestazioni di un video da smartphone non certificato.<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n<\/section><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:80px;--awb-padding-bottom:80px;--awb-padding-top-small:40px;--awb-padding-bottom-small:110px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-background-color:#ffffff;--awb-background-image:linear-gradient(180deg, var(--awb-color3) 0%,var(--awb-color3) 100%);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1236px;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-padding-top:36px;--awb-padding-right:36px;--awb-padding-bottom:36px;--awb-padding-left:36px;--awb-overflow:hidden;--awb-bg-color:var(--awb-color2);--awb-bg-color-hover:var(--awb-color2);--awb-bg-size:cover;--awb-border-radius:8px 8px 8px 8px;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.455%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.455%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-builder-row fusion-builder-row-inner fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"width:103% !important;max-width:103% !important;margin-left: calc(-3% \/ 2 );margin-right: calc(-3% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column_inner fusion-builder-nested-column-0 fusion_builder_column_inner_2_3 2_3 fusion-flex-column fusion-flex-align-self-center\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.1825%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:2.1825%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-title title fusion-title-2 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color1);--awb-margin-top:-40px;--awb-margin-top-small:-32px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"margin:0;--fontSize:32;--minFontSize:32;line-height:1.3;\"><h2>Acquisisci il tuo video con valore legale<\/h2><\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-1 fusion-text-no-margin\" style=\"--awb-font-size:18px;--awb-text-color:var(--awb-color1);--awb-margin-bottom:32px;\"><p><span style=\"letter-spacing: 0.24px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\">Documenta la scena con la app TrueScreen: hash crittografico, marca temporale qualificata e verbale forense automatico al momento della cattura.<\/span><\/p>\n<\/div><div ><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/portal.truescreen.io\/signin\/\"><span class=\"fusion-button-text\">Inizia ora<\/span><\/a><\/div><div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:12px;width:100%;\"><\/div><div ><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-custom fusion-button-default button-2 fusion-button-default-span\" style=\"--button_accent_color:var(--awb-color1);--button_border_color:rgba(255,255,255,0.3);--button_accent_hover_color:var(--awb-color1);--button_border_hover_color:var(--awb-color1);--button_border_width-top:1px;--button_border_width-right:1px;--button_border_width-bottom:1px;--button_border_width-left:1px;--button_gradient_top_color:rgba(0,0,0,0);--button_gradient_bottom_color:rgba(0,0,0,0);--button_gradient_top_color_hover:rgba(255,255,255,0.1);--button_gradient_bottom_color_hover:rgba(255,255,255,0.1);\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/truescreen.io\/it\/contattaci\/\"><span class=\"fusion-button-text\">Richiedi una demo<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column_inner fusion-builder-nested-column-1 fusion_builder_column_inner_1_3 1_3 fusion-flex-column fusion-flex-align-self-center fusion-no-small-visibility fusion-no-medium-visibility\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:33.333333333333%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:4.365%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:4.365%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.455%;--awb-spacing-left-medium:1.455%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.455%;--awb-spacing-left-small:1.455%;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-image-element\" style=\"--awb-max-width:300px;--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);\"><span class=\"fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none\"><img decoding=\"async\" width=\"1204\" height=\"1208\" alt=\"applicazione mockup\" title=\"Intestazione mobile\" src=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png\" class=\"img-responsive wp-image-45466\" srcset=\"https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-200x201.png 200w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-400x401.png 400w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-600x602.png 600w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-800x803.png 800w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header-1200x1204.png 1200w, https:\/\/truescreen.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Mobile-Header.png 1204w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, (max-width: 640px) 100vw, 400px\" \/><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>","protected":false},"featured_media":56995,"template":"","class_list":["post-56993","articoli","type-articoli","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/articoli\/56993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/articoli"}],"about":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articoli"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56995"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/truescreen.io\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}